In sede di dichiarazione di inammissibilità del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale e relativo all’applicazione di norme del procedimento, la Corte di Cassazione ribadisce  che nella procedura per la istituzione di un’amministrazione di sostegno l’unico protagonista del procedimento è il beneficiando della misura, diretta ad incidere sulla vita e sulla capacità della persona. 

Si ricorda inoltre che il modello ideale dell’amministrazione di sostegno è  quello di una misura di mero supporto, che non comprime la capacità del soggetto ma la potenzia, affiancandogli una persona che lo aiuta ad esercitare in prima persona i suoi diritti. Si configura così una procedura di gestione di interessi la cui attivazione è rimessa in primo luogo allo stesso interessato.

Cass. civ.  n. 31403/2025

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