A seguito di ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per tentativo di circonvenzione di incapace, quale reato perpetrato in danno ad anziana sottoposta ad amministratore di sostegno, chiarito che l’illegittimità della costituzione di parte civile non possa essere dedotta in cassazione ove non abbia costituito oggetto dei motivi di appello la Corte di Cassazione ha precisato che:
– la disciplina dell’amministrazione di sostegno, volta alla tutela della persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, fonda il diritto alla protezione su presupposti per gran parte sovrapponibili a quello del reato di circonvenzione di incapace.
Non si rivela pertanto illogico che i giudici di merito abbiano utilizzato ai fini penali i risultati della consulenza che nel procedimento civile ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’apertura dell’amministazione di sostegno.
Cass. pen. n. 37940/2025

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