La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea generale delle nazioni Unite il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008, è stata sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007 e quindi ratificata con legge del 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Fra gli obiettivi della normativa – che non attribuisce nuovi diritti alle persone con disabilità ma espone modalità applicative di quelli già riconosciuti – quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, oltre a promuovere il rispetto per la loro dignità.

L’osservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione, è ritenuto generalmente imprescindibile ed ha imposto peculiare attenzione nell’applicazione della norme relative all’istituto dell’AdS.

In proposito con  recente pronuncia – cass. civ. n. 6584/2025 – si è ricordato che la convenzione impegna, altresì, gli Stati firmatari, in particolare, a promuovere la ricerca e l’uso di nuove tecnologie di ausilio alle persone con disabilità e che dei progressi effettuati il giudice deve tenere conto nell’accertamento della ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della misura.

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