Durante il procedimento per amministrazione di sostegno la beneficianda esprime il desiderio di potere mantenere un rapporto stabile con la migliore amica, alla quale è stato consegnato il cane di compagnia, da cui si è dovuta separare perchè nella residenza in cui è alloggiata per cure, non è consentita la permanenza di animali.
Tenuto conto di ciò, nel provvedimento di nomina dell’amministratore si riconosce un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia, in particolare anche in capo all’anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, come nel caso di specie, tale soggetto esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane.
Il giudice designa quindi come ausiliario, affiancato all’amministratore di sostegno, la detta amica, con il compito di garantire alla persona beneficiaria incontri con il suo cane d’affezione, in un contesto sanitario.
Trib. Varese, decr. 7 dicembre 2011

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