La compagna del beneficiario di amministrazione di sostegno proponeva ricorso chiedendo la chiusura dell’amministrazione in favore del compagno, padre di sua figlia, nonché la revoca dell’amministratore in carica; ricorso che veniva respinto sia dal giudice tutelare che dalla corte di appello in quanto entrambi ritenevano tutt’ora sussistenti i presupposti per mantenere la misura.

Veniva pertanto proposto ricorso per cassazione nel quale si deduceva, altresì, la presenza di familiari disposti all’assistenza e la volontà del beneficiario di essere dimesso dalla rsa nella quale si trovava.

Il ricorso risulta d’altra parte inammissibile e, fra l’altro, vengono sovrapposti nelle censure due piani diversi.

Nella pronuncia viene infatti ribadito che l’amministrazione di sostegno è un istituto volto ad aiutare il beneficiario a gestire i propri interessi, ove egli non riesca a farlo adeguatamente, nei limiti del possibile  nel rispetto della sua volontà, in particolare se espressa con riferimento a diritti personalissimi. 

Invece la necessità di mantenere il beneficiario in una struttura ove non sussistano ragioni di cura imprescindibili dovrà essere attentamente valutata dal giudice tutelare, in particolare ove vi sia una famiglia disposta ad accoglierlo – questione controversa nel caso di specie – ed idonea alla cura e ciò incontri i desideri del beneficiario.

Tale decisione si rivela però autonoma e diversa rispetto a quella della necessità di mantenere la misura.

Cass. civ. n. 3753/2024

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