La procedura per amministrazione di sostegno come garanzia apprestata dall’ordinamento 

“il soggetto fragile che non riesca a organizzare la propria vita sociale e lavorativa in maniera adeguata e di conseguenza si trovi esposto a tenere comportamenti che nel contesto complessivo di tutte le circostanze possono considerarsi condotte poco dignitose, se non anche dannose per la sua salute psicofisica, può essere considerato, secondo le circostanze del caso e il prudente apprezzamento del giudice, persona non in grado di gestire adeguatamente i propri interessi e quindi può essere aperta un’amministrazione di sostegno” con la finalità di promuoverla verso una organizzazione di vita connotata da benessere morale materiale.”

Cass. Civ., sez. I, Ord. 12 marzo 2025 n. 6553

Qualora un soggetto si trovi, per determinate ragioni: “nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi o nella condizione di gravemente lederli; in tale ipotesi, il giudice è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuitagli dall’art. 404 c.c. ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva”.

Corte di Cassazione Civile, sez. I, Ord. 27 maggio 2024 n. 14689.

“L’amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere la persona in tutto o in parte priva di autonomia, in ragione di disabilità o menomazione di qualunque tipo e gravità, senza mortificarla e senza limitarne la capacità di agire se non -e nella misura in cui- è strettamente indispensabile”.

Corte di Cassazione Civile, sez. I, Ord. 17 settembre 2024 n. 24878

“L’amministrazione di sostegno è infatti disegnata dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004 come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da disabilità,chiamando il giudice all’impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione.

Introducendo l’amministrazione di sostegno, il legislatore ha dotato l’ordinamento di una misura che può essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità.

La funzione della misura non è rassicurare i familiari sulla conservazione del patrimonio, o preservare i terzi dal fastidio della convivenza civile con le persone fragili, ma migliorare la qualità di vita del soggetto protetto soddisfacendo i suoi bisogni e le sue esigenze; a questa condizione si giustifica l’intervento dell’autorità giudiziaria ed è in vista di questa finalità che si assicura la partecipazione del soggetto, nei limiti in cui le sue condizioni lo consentono, alle scelte che lo riguardano.”

Corte di Cassazione Civile, sez. I, Ord. 29 dicembre 2024 n. 34854

Il “sostegno”, in certa prospettiva, è diretto a permettere al soggetto di esercitare in prima persona i suoi diritti.

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