Adito con ricorso per l’interdizione del padre della ricorrente, stanti le gravi condizioni di salute con impossibilità di svolgere le attività quotidiane in completa e totale autonomia e indipendenza, il Tribunale ha ricordato che l’istituto dell’amministrazione di sostegno è volto a fornire una protezione commisurata alle concrete esigenze di tutela della persona senza determinare in via automatica e generale una privazione o riduzione della capacità di agire.

La prevista possibilità di ricorso all’amministrazione di sostegno, inoltre, non è esclusa nei casi di infermità o menomazione, fisica o psichica, determinante una impossibilità di attendere efficacemente ai propri interessi  totale o permanente.

Nella fattispecie il collegio ritiene, in particolare che le esigenze di cura e di assistenza personale, materiale e sanitaria dell’interdicendo, così come quelle di carattere patrimoniale, ben possano essere soddisfatte con l’intervento di un amministratore di sostegno, considerando anche che “non sono ipotizzabili da parte del resistente condotte a sé pregiudizievoli, attesa la sua attuale condizione di vita e di salute, già limitativa della capacità di espressione, comprensione e della vita di relazione e la costante supervisione da parte dei familiari”. 

Ritenuta dunque, la misura di amministrazione di sostegno maggiormente protettiva del soggetto bisognoso, respinge la domanda di interdizione.

Tribunale di Prato, sez. unica, 24 marzo 2022 n. 177

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