In un processo instaurato per il risarcimento dei danni conseguenti alla negligente condotta professionale tenuta da alcuni sanitari sanitari prima, durante e dopo un parto con conseguenti gravi pregiudizi permanenti alla neonata, ricorre per cassazione uno dei genitori sia in proprio che quale ads della figlia nel frattempo divenuta maggiorenne.
Durante il giudizio, viene inoltre dedotta, da una diversa parte processuale, una violazione del disposto normativo implicante la nullità della pronuncia che riconosceva il diritto al risarcimento del danno.
In particolare la sentenza impugnata avrebbe ritenuto regolarmente proseguito il giudizio di primo grado nonostante l’asserita carenza di mandato per procedere in nome e per conto dell’amministratore di sostegno e ciò poichè alla sopravvenuta maggiore età della minore, dichiarata durante il giudizio, era intervenuto il decreto di nomina ad amministratore di sostegno della madre, prima rappresentante, come genitore, della figlia.
La Corte d’altra parte conclude che: in mancanza dell’effetto interruttivo, l’originario mandato difensivo abbia continuato a spiegare i suoi effetti durante tutto il primo grado di giudizio, senza estinzione dello stesso, né la nullità della sentenza.
In secondo luogo, nel caso in esame, non vi sarebbe stato bisogno di una nuova procura, dal momento che quella originariamente conferita era stata rilasciata da soggetto dotato di perdurante legittimatio ad processum.
Cass. civ. n. 31681/2024

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