Nella fattispecie esaminata dalla corte di cassazione, il beneficiando di amministrazione di sostegno propone ricorso avverso il decreto che conferma l’apertura dell’amministrazione disposta dal giudice tutelare in suo favore in quanto ritenuto soggetto debole, estremamente esposto allo stress psicofisico e con una condizione fisica tale da imporre il suo accompagnamento quotidiano, per tutte le necessità della vita.

Diversi i motivi dell’impugnazione attraverso i quali il ricorrente deduce, fra l’altro, che con la pronuncia impugnata si sarebbe legittimata l’apertura dell’amministrazione di sostegno nei confronti di soggetto capace di intendere e riluttante alla misura e che non sia stata considerata la capacità di badare ai propri interessi ritenendo sussistente un presupposto per l’apertura della procedura in realtà non sussistente.

La corte adita, ricordando che nel caso in cui l’interessato sia persona lucida che si opponga alla nomina dell’amministratore e la sua protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione ove difetti il rischio per una adeguata tutela dei suoi interessi, ha ritenuto fondati i motivi di doglianza in quanto il provvedimento adottato non risulta pronunciato esaminando se il sistema delle deleghe già attivate dall’amministrando sia adeguato ad assicurare il perseguimento dei propri interessi, dato che la persona risulta pienamente lucida e capace di operare le scelte di vita oltre che coniugato e dunque assistito nelle decisioni e nella vita quotidiana. 

Cass. civ. n. 22602/2017

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