L’amministrazione di sostegno è uno strumento di assistenza che sacrifica nella minor misura possibile la capacità di agire il soggetto ed in ciò si distingue sia dall’interdizione che dall’inabilitazione.
La decisione del Tribunale di Monza del 26.04.2023, adita con ricorso al fine di pronunciare l’interdizione di un’anziana in quanto incapace di provvedere ai suoi interessi, motiva la non necessità di una pronuncia di interdizione in quanto la situazione personale del soggetto bisognevole di protezione non si rivela tale da richiedere l’assunzione di decisioni connotate da complessità, anche in relazione alla gestione economica.
Ben può, d’altra parte, la nomina di un amministratore di sostegno soddisfare esigenze di tutela e perseguimento degli interessi del beneficiario.
Nella fattispecie l’interessata era affetta da decadimento cognitivo e difficoltà di deambulazione e dal punto di vista economico e gestorio risultava percettrice di modesta pensione.
Tribunale di Monza, 26 aprile 2023

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