Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve indicare l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, oltre a quelli che quest’ultimo può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore.

Nel decidere circa le doglianze di una beneficiaria che aveva richiesto, fra l’altro, la sostituzione dell’amministratore di sostegno, la corte di cassazione ha precisato che il Giudice Tutelare può modificare o integrare in ogni tempo e anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Tale intervento potebbe essere relativo sia all’individuazione dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonchè di quelli che quest’ultimo può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore.

Si ricorda inoltre la caratteristica duttilità dell’istituto di cui si tratta, che si collega alle peculiari modalità applicative della misura, suscettibili di conformazione alle specifiche esigenze di tutela del beneficiario anche in relazione alle modificazioni eventualmente sopravvenute nel corso della sua applicazione.

Il Giudice Tutelare può dunque attenuare o aggravare, in qualsiasi momento, ed anche di propria iniziativa, le determinazioni già assunte e l’esercizio di tale potere non è subordinato alla necessaria sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, essendo sufficiente una rinnovata valutazione delle esigenze di tutela del beneficiario.

Cass. civ. n. 25855/2022

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