L’istituto dell’amminstrazione di sostegno non ha una disciplina legale predeterminata in ogni aspetto e vi sono ampi spazi di regolamentazione e di adattamento della misura al caso concreto.

Nella fattispecie, il beneficiario si vedeva limitato nella gestione dell’azienda di cui era presidente del consiglio di amministrazione ma non per l’amministrazione dei propri beni personali e con l’impugnazione  si doleva, fra l’altro che il Giudice tutelare avesse autorizzato, il diritto di voto in assemblea all’amministratore di sostegno, contro la volontà del socio.

Sebbene la flessibilità sia una caratteristica fondamentale dell’istituto la Corte di cassazione ritiene che in questo caso la pronuncia della corte di appello sia viziata poiché, pur dando atto che il beneficiario fosse stato ritenuto capace di gestire il proprio patrimonio personale, anche per gli atti di straordinaria amministrazione, non risultava comprensibile per quale ragione si fosse esclusa la capacità di gestire le partecipazioni societarie che facevano parte pur sempre del patrimonio personale del soggetto, nonchè di esercitare il voto in assemblea.

Cass. civ. n. 3751/2024

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