I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il relativo ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Tale dovere di attivarsi a fronte dello stato di bisogno si è tradotto in realtà variamente.
Salve le uleriori considerazioni in diritto, nella fattispecie è stata ritenuta conforme alla ratio dell’istituto la decisione adottata a seguito della valutazione dei servizi sociali comunali sulla persona del beneficiando, di parziale inettitudine alla cura dei propri interessi, di temporaneo isolamento relazionale in cui lo stesso (sprovvisto di rete familiare ed in elevato conflitto con la ex moglie e la unica figlia) versava, ma dal quale appariva avere le risorse personali per riemergere.
Gli aspetti considerati trovavano in ipotesi radice in uno stato di scompenso psicologico che giustificava la misura dell’amministrazione di sostegno per cui, pertanto, veniva formulata istanza.
Cass. civ., n. 1782/2024

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