Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, in mancanza di limitazione in tal senso, conserva la capacità di fare testamento.
Tale prerogativa è stata indirettamente confermata anche dalla Corte di cassazione là dove esclude che sia possibile estendere in via analogica al beneficiario dell’amministrazione di sostegno l’incapacità prevista dal codice per l’interdetto.
Nella medesima pronuncia si precisa che è doveroso ammettere, d’altra parte, che il giudice tutelare possa imporre al beneficiario, mediante il provvedimento di nomina dell’amministratore o successivamente, una limitazione della capacità di testare, nel caso in cui le condizioni psico-fisiche dell’interessato appaiono compromesse in misura tale da indurre a ritenere che egli non sia in grado di esprimere una libera e consapevole volontà testamentaria.
Cass. civ., n. 12460/2018

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