L’ads, nel perseguire l’interesse del beneficiario ne deve rispettare quanto più possibile la volontà

Quanto sopra pare evincersi dal testo della pronuncia della corte di cassazione che, nel rigettare il ricorso, chiarisce che è ricorribile per cassazione il   provvedimento di sostituzione dell’amministratore di sostegno già nominato, qualora, in concreto, il provvedimento abbia contenuto decisorio per la sua attitudine ad incidere sulla capacità di autodeterminarsi del beneficiario.

Ciò potrebbe di fatto accadere qualora la decisione verta sulla manifestata volontà del beneficiario.

Ricordato peraltro che il beneficiario ha generalmente diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione, si precisa altresì che il giudice tutelare, anche succcessivamente alla nomina dell’amministratore, deve tenere conto dei suoi bisogni e delle sue richieste.

Cass. civ., n. 7414/2024

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