L’amministrazione di sostegno riguarda la persona che, per effetto di una infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, perseguiti allora attraverso il compimento di uno o più specifici atti con l’ausilio dell’amministratore di sostegno.

Non ci sono contenuti precostituiti dall’ordinamento per l’ufficio dell’amministratore di sostegno le cui funzioni, di rappresentanza piuttosto che di assistenza, possono essere combinate a seconda della necessità del singolo beneficiario. 

E se è vero che l’amministratore di sostegno può farsi coadiuvare nell’amministrazione, se debitamente autorizzato, si afferma d’altra parte che non siano delegabili i compiti propri dell’amministratore di sostegno mediante procura generale, poichè così facendo si renderebbe vana la scelta operata dal giudice tutelare.

Nel decidere in relazione alla responsabilità di un ente territoriale nominato dal giudice tutelare quale amministratore di sostegno, il tribunale adito ha chiarito inoltre che le funzioni di ads non sono delegabili ad un soggetto esterno all’amministrazione stessa e che la delega così operata costituisce violazione assorbente ed originaria dei compiti di protezione assunti.

Tribunale di Milano, 14 marzo 2013

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