A seguito dell’impugnazione del provvedimento di rigetto del reclamo avverso decreto di apertura di amministrazione di sostegno e, in particolare, con riferimento alla doglianza relativa alla violazione del diritto di difesa della beneficiaria, la Corte di cassazione adita ha ricordato che: nel procedimento per amministrazione di sosegno il ministero del difensore è necessario solo qualora il giudice ritenga di emettere un provvedimento che incida sui diritti fondamentali della persona attraverso previsioni di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelle stabiliti dalla legge per gli interdetti o gli inabilitati.

Corte di cassazione civile, sez. I, ord., 10 luglio 2025 n. 18959

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