Nel decidere circa l’esistenza di un diritto dell’attore a vedere reintegrata la quota di legittima – nella fattispecie il marito della persona deceduta era stato nominato amministratore di sostegno di quest’ultima in stato comatoso a seguito di incidente e a d agire era uno dei figli – il Tribunale, nel disporre l’acquisizione dei rendiconto depositati nella procedura di amministrazione di sostegno del soggetto deceduto e dei relativi atti di approvazione per l’espletamento di una consulenza volta a ricostruire le operazioni poste in essere ha chiarito che:
– il giudice può richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo
– alla amministrazione di sostegno si applicano le disposizioni previste per la tutela e gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati a seguito di istanza dei soggetti legittimati. Possono essere altresì annullati gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.
– nell’adempimento del suo incarico l’amministratore di sostegno deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, ovvero la diligenza dell’ “uomo medio”
– qualora l’amministratore di sostegno compia atti negligenti, dannosi, in eccesso di potere rispetto a quanto stabilito nel decreto di nomina o addirittura in contrasto con gli interessi del beneficiario, potrà essere chiamato a rispondere degli effetti dannosi derivanti
– tra l’amministratore di sostegno e il beneficiario intercorre un rapporto obbligatorio derivante dal decreto istitutivo.
Tribunale di Civitavecchia 5 maggio 2023

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