Con l’ordinanza numero 24878, del 17 settembre 2024, la Corte di Cassazione afferma un principio di primaria rilevanza, nell’ambito dell’assetto interpretativo complessivo della disciplina codicistica dell’amministrazione di sostegno.
Infatti, la Suprema Corte, precisa che nell’apertura dell’amministrazione di sostegno la valutazione del giudice, oltre a decidere sui presupposti applicativi della misura, deve definire e perimetrare i compiti e i poteri dell’amministratore, in termini proporzionati all’incidenza dei deficit sulla capacità del beneficiario di provvedere ai suoi interessi di modo che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi di tutela per quella specifica situazione, rappresentando, diversamente, un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona.
NeIla decisione in commento si legge, in punto di fatto, che il ricorrente si è opposto alla avvenuta apertura di amministrazione di sostegno in suo favore, su ricorso del figlio, deducendo la sua piena integrità psico-fisica, attestata anche da certificati a firma di medici di fiducia, in assenza di evidenze di decadimento, negando di aver posto in essere disposizioni patrimoniali di dubbia convenienza ed adeguatezza e deducendo di essere perfettamente capace di badare ai suoi interessi personali e patrimoniali e di doversi preservare dagli effetti economicamente pregiudizievoli di molteplici comportamenti tenuti dal figlio.
La Corte d’Appello respingeva il ricorso, rilevando che il giudice di prime cure avrebbe ritenuto necessaria la nomina provvisoria di un amministratore di sostegno sia al fine di svolgere un approfondimento teso a ricostruire il patrimonio del soggetto, nonché i suoi criteri di gestione rispetto ai singoli atti posti in essere, sia allo scopo di tutelare la fragilità del beneficiario in assenza di figuri familiari in grado di fornirgli un adeguato supporto
La Corte di Cassazione, premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, l’amministratore di sostegno provvisoriamente nominato non è un litisconsorte e non può costituirsi in giudizio in nome e per conto del beneficiario, rileva che “ l’amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere la persona in tutto o in parte priva di autonomia, in ragione di disabilità o menomazione di qualunque tipo e gravità, senza mortificarla e senza limitarne la capacità di agire se non -e nella misura in cui- è strettamente indispensabile; la legge chiama il giudice all’impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione. Introducendo l’amministrazione di sostegno, il legislatore ha dotato l’ordinamento di una misura che può essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità.”
In sintesi, come scrivono gli stessi giudici, la misura si giustifica in quanto, in primo luogo, si accerti un deficit, vale a dire che la persona non è in grado di provvedere, da sola o eventualmente con il supporto della rete familiare, ai suoi interessi, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, tenuto conto, nei limiti del possibile, della volontà del beneficiario, ovvero, se deve disporsi diversamente, motivando adeguatamente e puntualmente al riguardo.
L’ordinanza è importante laddove ricorda agli operatori del diritto la necessità di evitare l’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno in modo standardizzato e uniforme, in contrasto con la ratio di fondo della medesima, con provvedimenti di apertura del procedimento che non tengono conto le volontà e le aspirazioni del beneficiario e uguali uno all’altro, senza valutazione alcuna della singola situazione, come avviene, ancora, in molti uffici giudiziari della penisola.

Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.