Cass. VI pen., n. 37.890 del 10.10 25, dep. 21.11.25  (Pres., A Capozzi; rel., P. Di Nicola Travaglini)

Elvira Reale, Centro Studi Protocollo Napoli 


Nell’ultimo anno le sentenze di cassazione (tra le altre, cass. civ. ordinanza 7409 del 20 marzo 2025 e cass. pen n.19483 del 26 maggio 2025) rompendo un  silenzio assordante,  hanno cominciato  a parlare di maltrattamento assistito a più voci.

 In questo modo costituiscono per i giudici civili un bel banco di prova per la loro competenza e formazione, visto che finora del maltrattamento assistito, nei provvedimenti dell’affido, non se n’era quasi mai vista una traccia. 

La sentenza n. 37890/25 fa un ulteriore passo avanti e introduce nel  reato di maltrattamento assistito anche la sua conseguenza: l’essere cioè un evento traumatico per un minore.

Partiamo come incipit dal ricorso dell’imputato: “2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, in relazione all’art. 572, secondo comma, cod. pen., per insussistenza della prova non solo della presenza della figlia ai maltrattamenti perpetrati ai danni della madre, ma anche della causazione di danni psicologici evidenti o traumatici per la minorenne attesa la sua mera presenza al più ad una situazione di conflittualità”.

La sentenza spiega quindi che proprio dalla nascita della figlia si era palesato il sistema sopraffattorio della violenza domestica maschile contro la partner, cosi come generalmente succede nel ciclo della violenza documentato a livello internazionale(1): ”Le sentenze di merito, previa valutazione di attendibilità della persona offesa, hanno accertato che proprio dalla nascita della figlia, cioè dal 2013, M. avesse imposto alla moglie una relazione fondata su sopraffazione, isolamento, controllo e quotidiane violenze fisiche e psicologiche”.

E quindi non si può pensare altro che la violenza avvenisse  anche davanti alla bambina, la quale essendo così piccola aveva un rapporto di dipendenza quasi totale dalla madre, oggetto della violenza perpetrata dal partner. 

Una volta accertato che la bambina fosse presente alla violenza esercitata sulla madre. e così essendo stato individuato il reato di maltrattamento assistito, possiamo poi anche far derivare da esso il danno conseguente, sotto forma di trauma per il minore, come ampiamente acclarato nella letteratura internazionale (Institute of Medicine, 2011; UNICEF, 2000; WHO, 2002)(2).

Una volta accertato che il delitto abituale si è consumato alla presenza della minorenne in tutte le sue modalità espressive (violenza fisica, psicologica, economica, morale, ecc.), non è richiesta la verifica delle ricadute concrete sul suo sano ed equilibrato sviluppo psicofisico (Sez. 6, n. 27802 del 15/04/2025, P., Rv. 288416) costituendo un dato acquisito dalla comunità scientifica mondiale, fatto proprio dalle Convenzioni internazionali recepite dal nostro codice penale con l’introduzione dell’ultimo comma dell’art. 572 cod. pen., la gravità del pregiudizio e del trauma, soprattutto di natura psicologica, subito dai minorenni esposti alla violenza domestica perpetrata ai danni della madre o dell’adulto di riferimento, anche quando non direttamente colpiti, per il significativo turbamento derivante dalla sofferenza del genitore vittima”.

Nella sentenza inoltre si conferma necessariamente  la sussistenza del reato di violenza domestica, che costituisce la base imprescindibile,  la condizione – sine qua non -, senza la quale non si può sostenere la presenza del reato del maltrattamento assistito. A riguardo si afferma: “Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, le violenze fisiche e psicologiche perpetrate da M., anche alla presenza della figlia, non sono affatto forme eterogenee tali da escludere il delitto, ma costituiscono espressione del crescendo di una condotta maltrattante che impone alla vittima la privazione di minimali spazi di autonomia, come prendere un caffè con le amiche, e da punire con azioni, violenze, isolamento e minacce, allorché non si adegui all’ordine”.

E ancora, a proposito della remissione di querela che la Cassazione aveva più volte considerata come ininfluente rispetto ai fatti che suffragavano la commissione del reato, si legge : “Alla luce di tali principi, va considerata incensurabile la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. nella sua forma aggravata, così da escludersi qualsiasi valenza alla remissione di querela che, al contrario, potrebbe costituire persino dimostrazione della prosecuzione delle condotte maltrattanti, attese le modalità insidiose, circolari e manipolatorie in cui può svilupparsi la violenza domestica”.

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1) Walker. L. (2009) The Battered Woman Syndrome. 3 ed., Springer Publishing Company WHO – World Health Organization (2013). Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence against Women: Clinical and Policy Guidelines . Geneva UNODC – United Nations Office On Drugs And Crime (2019). Handbook for the Judiciary on Effective Criminal Justice Responses to Violence Against Women and Domestic Violence, VIenna

2) Institute of Medicine (2011). The Co-Occurrence of Child Maltreatment and Intimate Partner Violence. In Forum on Global Violence Prevention, Preventing Violence Against Women and Children: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press UNICEF – United Nations Children’s Fund, (2000). La violenza domestica contro le donne e le bambine. Centro di Ricerca Innocenti. WHO – World Health Organization (2002). Violence by Intimate Partners. In. World Report on Violence and Health. WHO, Geneva

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