(Cass. Ord. n. 20033 del 15 giugno 2026. Pres. M. Acierno, rel. L. Tricomi)

Il diritto all’ascolto del minore tra accertamento dei fatti e categorie interpretative

L’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 riconosce al minore capace di discernimento il diritto di
esprimere liberamente la propria opinione in tutte le questioni che lo riguardano, imponendo che essa sia debitamente presa in considerazione in relazione all’età e al grado di maturità. Analoga tutela è prevista dall’art.
24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione
europea di Strasburgo del 1996 sull’esercizio dei diritti dei minori.

L’ascolto non costituisce un semplice mezzo istruttorio né un adempimento processuale destinato ad arricchire il patrimonio probatorio del giudice. Esso rappresenta il riconoscimento della soggettività del minore quale titolare di diritti fondamentali e protagonista del procedimento che lo
riguarda. Costituisce, pertanto, il punto di partenza dell’accertamento del suo
superiore interesse. Il giudice può certamente discostarsi dalla volontà manifestata dal figlio, ma solo all’esito di un rigoroso percorso motivazionale fondato su elementi obiettivi e verificabili.

L’ordinanza in commento recepisce formalmente tali principi, affermando che «le dichiarazioni rese dal minore, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non
possono costituire l’esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore nteresse del minore», soprattutto «nell’ambito di rapporti familiari altamente
conflittuali» nei quali siano stati accertati «comportamenti apertamente
ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore atti a
limitare consistentemente l’esercizio della bigenitorialità dell’altro».

È proprio da questa premessa che prende avvio il principale profilo critico dell’ordinanza. Il diritto del minore all’ascolto, che le fonti
sovranazionali collocano al centro del procedimento, viene infatti immediatamente subordinato alla presenza di una situazione definita di “elevata conflittualità”, all’interno della quale la volontà espressa dal bambino cessa di rappresentare il punto di partenza dell’accertamento per diventare il possibile sintomo di un condizionamento esercitato da uno dei genitori, la madre. L’ascolto, così, perde progressivamente la funzione di
strumento privilegiato di conoscenza della soggettività del minore e viene ricondotto entro un paradigma interpretativo che ne mette preventivamente in dubbio l’autenticità.

L’istruttoria e il ruolo dominante della
consulenza tecnica

È su questo terreno che la motivazione dell’ordinanza 20033/26 suscita le maggiori
perplessità. La Cassazione afferma che la Corte d’appello avrebbe proceduto a
una valutazione «complessiva e non atomistica» delle dichiarazioni del minore,
considerate «unitamente a tutti gli altri fattori a sua conoscenza», qualificando il percorso decisionale come il risultato di una «approfondita attività istruttoria».

Una lettura della motivazione induce tuttavia a interrogarsi sul significato attribuito a tale espressione. L’attività istruttoria, in
questo caso, si compone essenzialmente della consulenza tecnica d’ufficio, delle relazioni dei servizi sociali, dei plurimi ascolti del minore e della ricostruzione del comportamento processuale delle parti. Non emerge, invece,
un’autonoma ricostruzione fattuale capace di distinguere il piano dell’accertamento dei fatti da quello della loro interpretazione tecnicopsicologica.


All’interno di questo sistema la consulenza tecnica assume un ruolo chiaramente dominante. Le categorie elaborate dal consulente – «rapporto simbiotico e possessivo», «manipolazione», «strumentalizzazione del
minore», «parentificazione», «adultizzazione», «conflitto di lealtà» – non rimangono sul piano dell’ausilio tecnico, ma diventano la chiave interpretativa attraverso la quale vengono letti tutti gli altri elementi istruttori. Anche le
relazioni dei servizi sociali si collocano nel medesimo paradigma descrittivo, mentre le dichiarazioni del minore vengono costantemente reinterpretate alla uce delle conclusioni peritali.

L’istruttoria tende così a perdere la funzione di
accertamento plurale dei fatti per trasformarsi in un sistema interpretativo unitario nel quale le qualificazioni psicologico-relazionali finiscono per assumere il valore di fatti accertati. La consulenza tecnica diviene, di fatto, il principale criterio di lettura dell’intera vicenda processuale.

Le conseguenze emergono con particolare evidenza proprio rispetto all’ascolto del minore. Sebbene questi sia stato sentito in più
occasioni, le sue dichiarazioni non vengono mai realmente valutate nella loro
possibile autonomia. La preferenza manifestata nei confronti della madre viene
costantemente riletta come indice del condizionamento esercitato da
quest’ultima. L’ascolto perde così la propria autonomia epistemica e cessa di
rappresentare il punto di partenza dell’indagine sul superiore interesse del minore, trasformandosi in un elemento destinato a confermare le conclusioni della
consulenza tecnica.

Ne deriva una evidente circolarità argomentativa. Il rifiuto del padre viene spiegato mediante il presunto condizionamento materno; quest’ultimo viene, a sua volta, inferito proprio dall’esistenza del rifiuto.
L’ipotesi interpretativa finisce così per confermare se stessa, senza un autonomo percorso dimostrativo.

La parola del minore tra conflitto di lealtà e
alienazione parentale

È in questo contesto che assume rilievo il richiamo operato dalla Cassazione alla sentenza della Corte EDU A.S. e M.S. c. Italia, nella quale si afferma che il giudice non
può fondare la decisione sull’opinione di minori «evidentemente incapaci di
formarsi ed esprimere un’opinione sui loro desideri – ad esempio a causa di un
conflitto di lealtà».

Si tratta di un passaggio che merita alcune
riflessioni critiche.

La pronuncia A.S. e M.S. si colloca nel solco della precedente decisione Strumia c. Italia del
23 giugno 2016, relativa ad analoga vicenda familiare. In quel procedimento la
controversia nazionale si era sviluppata anche attraverso il ricorso al paradigma dell’alienazione parentale; nella successiva pronuncia la Corte EDU non richiama tale costrutto, ma introduce il riferimento al conflitto di lealtà quale possibile spiegazione della volontà manifestata dal minore.

Nel paradigma dell’alienazione parentale il rifiuto del minore viene spiegato attraverso l’azione manipolativa del genitore alienante,
generalmente individuato nel genitore collocatario e generalmente la madre. Nel
paradigma del conflitto di lealtà il meccanismo viene descritto diversamente: il bambino si troverebbe in una condizione psicologica tale da non poter manifestare autenticamente il proprio dissenso senza compromettere il rapporto con il genitore di riferimento.

Muta il linguaggio, ma l’effetto processuale rischia di rimanere sostanzialmente identico. In entrambi i casi il rifiuto del minore
tende ad essere spiegato non attraverso l’analisi della sua concreta esperienza
relazionale, bensì mediante una categoria interpretativa che ne mette in dubbio
l’autenticità. Il minore non è più considerato anzitutto un soggetto che riferisce la propria esperienza, ma un soggetto la cui esperienza deve essere preventivamente reinterpretata, alla luce di pre-giudizi ascientifici.

La pronuncia A.S. e M.S. evidenzia, così, una significativa tensione interna alla stessa
giurisprudenza della Corte EDU. Accanto a un orientamento largamente prevalente, che pone al centro il diritto del minore ad essere ascoltato e richiede che ogni limitazione della sua volontà sia fondata su un rigoroso
accertamento dei fatti, sopravvivono decisioni nelle quali vengono ancora valorizzate categorie psicologico-relazionali dal fondamento scientifico controverso, come il conflitto di lealtà. Non è tanto la denominazione della categoria
a risultare decisiva, quanto la funzione che essa assume nel ragionamento
giudiziario: quando viene utilizzata come chiave esplicativa del rifiuto del minore senza un autonomo accertamento fattuale, essa finisce per trasformarsi da strumento interpretativo in una presunzione, idonea a neutralizzare la parola del bambino e a sostituire l’accertamento dei fatti con una lettura psicologica della vicenda.

Conclusioni

L’ordinanza conferma come il tema dell’ascolto del minore continui a rappresentare uno dei principali terreni di confronto nel diritto di famiglia, tanto nella giurisprudenza italiana quanto in quella convenzionale.
Se l’orientamento oggi prevalente richiede che ogni limitazione della volontà del minore sia fondata su fatti rigorosamente accertati e non su presunzioni psicologiche, permangono decisioni che continuano ad attribuire rilievo a
categorie interpretative dal fondamento scientifico controverso, quali il conflitto di lealtà, con il rischio di trasformarle in strumenti sostitutivi dell’accertamento probatorio.

A ciò si aggiunge un’ulteriore aporia. Il principio della cd. bigenitorialità, pur rappresentata dalla legge n. 54 del 2006, dagli artt. 337-ter e 337-quater c.c. e dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, non costituisce un diritto assoluto né può prevalere sui diritti fondamentali del minore, che comprendono il diritto alla salute, all’educazione, allo sviluppo equilibrato e alla protezione da ogni forma di violenza.


Il minore, se non può essere considerato l’arbitro assoluto delle relazioni familiari, non è però neppure un soggetto la cui volontà
divenga automaticamente sospetta quando contrasti con la prosecuzione del
rapporto con uno dei genitori. La sua parola deve essere ascoltata, verificata
e compresa attraverso un rigoroso accertamento dei fatti, non sostituita da
categorie interpretative che rischiano di contenere già, al loro interno, la
risposta alla domanda che il processo dovrebbe invece accertare. Diversamente,
il procedimento rischia di trasformare la tutela del minore in una forma di vittimizzazione istituzionale o secondaria, nella quale la sua esperienza viene sistematicamente negata e reinterpretata anziché presa in considerazione.

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