La Corte di Cassazione, con la recente sentenza numero 25555 del 18 settembre 2025,  ha stabilito il principio secondo il quale l’ascolto del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce un adempimento prescritto a pena di nullità,  con la conseguenza che il giudice  deve fornire una specifica e circostanziata motivazione che giustifichi l’omissione di tale ascolto, tanto più necessaria quanto più l’età del minore si avvicina ai dodici anni. 

Di particolare rilievo, è l’affermazione dei giudici di legittimità, secondo la quale detto  adempimento non può essere sostituito dai risultati di una consulenza tecnica d’ufficio, che ha la funzione di fornire al giudice ulteriori elementi di valutazione per individuare la soluzione più conforme all’interesse del minore.

Nel corso del giudizio di merito, relativo ad un giudizio di modifica di condizioni di divorzio, si dava atto, in particolare, che, all’esito dell’istruttoria emergeva che il figlio della coppia, minore ritenuto capace di discernimento, non manifestava la volontà di intrattenere rapporti con il padre. Di conseguenza, si stabiliva che eventuali incontri con quest’ultimo potessero avvenire esclusivamente su espressa richiesta della minore medesima. Contestualmente, si disponeva il monitoraggio dei Servizi Sociali e l’avvio dei genitori a un percorso di mediazione.                                                                In Cassazione, il padre ricorrente lamentava la violazione dell’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,  dell’art. 473bis cod. proc. civ. per avere il giudice del reclamo adottato nei confronti del ricorrente medesimo, un provvedimento restrittivo dei rapporti con la figlia, senza aver proceduto al suo ascolto.

I giudici di legittimità accolgono il ricorso, affermando i principi che, di seguito, vengono sintetizzati:                                                                                                                                                     

a) La Corte territoriale ha immotivatamente omesso l’audizione della minore, pur adottando nei suoi confronti un provvedimento di rilevante incidenza personale, modificando le condizioni relative all’affidamento dei figli a seguito di allegazioni concernenti non direttamente la minore, bensì il fratello, senza previamente procedere al suo ascolto, né fornire alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui ritenesse detta audizione superflua;                                                                                            

b) l’unica audizione della minore è stata svolta dinanzi al Tribunale per i minorenni oltre tre anni prima, in un contesto temporale e personale che non riflette più la realtà attuale della minore;

c) in tema di affidamento dei figli, l’ascolto dei minori infradodicenni capaci di discernimento, costituisce un adempimento prescritto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l’età del minore si avvicina a quella dei dodici anni;

d) l’ascolto del minore  non è adempimento che può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio, la quale adempie alla diversa funzione di fornire al giudice ulteriori elementi di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse.                                        Secondo i giudici, in particolare, “Tale istituto rappresenta, infatti, una tra le più rilevanti modalità di riconoscimento del diritto fondamentale della persona del minore ad esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, integrando una forma di partecipazione alle decisioni concernenti la sua sfera individuale e uno strumento di tutela e conseguimento del suo interesse nell’ambito del procedimento”;                                                                       

e) La natura giuridica dell’istituto consente di applicarlo ogniqualvolta il minore, pur non rivestendo la qualità di parte in senso formale, può tuttavia considerarsi parte in senso sostanziale in quanto portatore di un interesse diverso, se non contrapposto, a quello dei genitori e in quanto il provvedimento giudiziale è in grado di incidere concretamente su tale interesse;

f) pertanto, il mancato ascolto, laddove non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento tale da giustificarne l’omissione, integra pertanto una violazione del principio del contraddittorio, con conseguente vizio del provvedimento giudiziale sul piano sostanziale.

Lo scrivente evidenzia come la pronuncia della Corte di Cassazione sia perfettamente conforme allo spirito della riforma Cartabia del processo civile, così come alla più avanzata dottrina giuridica e psicologica, che da sempre ritiene non assimilabile l’ascolto del minore da parte del CTU e da parte del giudice.

L’ordinanza della Corte di cassazione

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