La Corte di Cassazione, con la pronuncia numero 13.143 del 17 maggio 2025, si è espressa con riferimento alla natura dell’ascolto del minore nei procedimenti minorili e di famiglia, confermando che in tali procedimento esso non costituisce un atto istruttorio o burocratico, da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d’appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita,ma l’esercizio del diritto del minore, garantito dal giudicetito dal giudice. Qualora detto ascolto non venga effettuato, il giudice sarà tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale, così come nel caso di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto.
Il principio espresso dalla Suprema Corte è importante e condivisibile, laddove pare avere interpretato al meglio lo scopo e la funzione dell’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano, secondo quanto previsto dalla riforma Cartabia, del processo civile, di famiglia e delle ADR.
La riforma, in particolare, procede, con riferimento alla disciplina dell’ascolto del minore lungo due principali linee di intervento, e precisamente:
a) il riordino delle disposizioni che regolano l’istituto (comma 23, lett.dd),del D.Lgs. 206/2021) e adeguamento della legislazione alle fonti di diritto sovranazionale;
b) la definizione della figura e del ruolo del Curatore speciale del minore, anche con riferimento all’ascolto del minore da parte del medesimo.
Circa la prima linea d intervento, il legislatore, con il D.Lgs. 149 del 10 ottobre 2022, ha introdotto gli articoli 473 –bis 4 5 e 6, relativi alla disciplina generale dell’ascolto del minore.
L’articolo 473-bis 4 c.p.c ha previsto, in particolare, che il minore che abbia compiuto gli anni 12, o anche di età inferiore, se capace di discernimento, venga ascoltato dal giudice prima che siano emanati provvedimenti che lo coinvolgano direttamente, quali possono essere la scelta del genitore collocatario o le modalità del suo affidamento e della frequentazione con l’altro genitore ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il Giudice dovrà considerare, adeguatamente, le opinioni del minore in base alla sua età e alla maturità che il minore abbia raggiunto, mentre non procederà all’ascolto, motivando la decisione in tal senso, a pena di nullità del procedimento:
a) quando l’ascolto stesso potrebbe contrastare con lo stesso interesse della prole;
b) quando potrebbe essere superfluo;
c) per manifesta impossibilità fisica o psichica;
d) perché il minor rappresenti, in modo inequivocabile, la volontà di non essere ascoltato.
Dunque, si può affermare che la decisione del curatore speciale nominato nel caso di specie e la successiva pronuncia in commento abbia fatto buon governo dei principi sopra richiamati, sia dal punto di vista della teoria generale del diritto, sia con riferimento al caso concreto, con lla piena valorizzazione dell’interesse reale del minore.

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