Prof. Alceste Santuari

Alcune organizzazioni di volontariato hanno contestato la decisione di una centrale di committenza di affidare il servizio di trasporto di campioni biologici e antiblastici tra aziende sanitarie attraverso il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica (appalto) in luogo di ricorrere alla forma convenzionale stabilita dal Codice del Terzo settore (artt. 56 e 57).

Con le due sentenze sopra citate, respingendo le doglianze delle associazioni ricorrenti, il Tar ha affrontato alcuni profili di interesse, in specie avuto riguardo al rapporto che intercorre tra procedure competitive e istituti collaborativi. Nello specifico, la Sezione ha ribadito quanto segue:

  1. La centrale di committenza ha così agito in quanto legittimata “a monte” da apposita delibera regionale, che ha indicato nella procedura competitiva la procedura da adottare;
  2. L’art. 57 CTS si applica soltanto nel caso in cui oggetto dell’affidamento sia il trasporto sanitario di emergenza e urgenza, considerando in questo senso una interpretazione “restrittiva” del servizio, in conformità al dettato normativo eurounitario, nazionale e, nello specifico, regionale (Regione Umbria);
  3. la disciplina della legge regionale umbra prevede il ricorso alle convenzioni di cui all’articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017 nel caso di trasporto sanitario di pazienti, ove non vi siano situazioni di emergenza;
  4. nel caso di specie, non si trattava di trasporto sanitario di persone e nemmeno considerate di un servizio sociale di interesse generale. Al contrario, si trattava di un servizio rientrante nell’ambito delle “ordinarie acquisizioni di servizi strumentali in ambito sanitario, senza che emergano elementi idonei a qualificare il rapporto come attinente a un’attività o un servizio sociale di interesse generale” (punto 12.5 in diritto);
  5. il ricorso alle convenzioni di cui all’art. 56 CTS deve essere motivato dalle amministrazioni procedenti, con ciò intendendo che “la regola generale consiste pur sempre nell’affidamento dei contratti mediante procedure di evidenza pubblica” (punto 12.6.2 in diritto);
  6. la decisione di indire una procedura competitiva risulta coerente e compatibile con i principi di proporzionalità, ragionevolezza, logicità e buon andamento dell’azione amministrativa, salve le eccezioni contemplate dall’ordinamento;
  7. sulla decisione in ordine alla procedura ritenuta più adeguata da adottare da parte delle autorità pubbliche non incide che medio tempore il medesimo servizio sia effettuato da un ente del terzo settore.

Per contro, il Ter ha accolto la contestazione mossa dalle OdV ricorrenti circa l’obbligo che la lex specialis aveva previsto a loro carico, segnatamente, l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori. Sul punto, i giudici amministrativi hanno ribadito che le contestazioni delle ricorrenti devono considerarsi accolte, atteso che la lex specialis, pur contemplando espressamente la partecipazione degli enti del terzo settore alla procedura di assegnazione del servizio, ha richiesto anche per tali soggetti, in via generale, l’iscrizione all’albo degli auto trasportatori, senza eccettuare l’ipotesi in cui i medesimi agiscano al di fuori di un’attività imprenditoriale svolta a fronte di un corrispettivo. Ne consegue che il requisito in oggetto deve considerarsi “manifestamente sproporzionato, proprio in considerazione della particolare natura dei predetti soggetti, e tenuto conto del fatto che – fermo restando l’utilizzo di veicoli speciali per le attività di trasporto di plasma e altri materiali che lo richiedono – l’onorabilità e affidabilità dei soggetti stessi ben possono essere verificate dalla Stazione appaltante mediante la previsione di appositi requisiti di partecipazione alla gara, diversi dall’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.” (punto 13.2.5).

La sentenza de qua (ancora una volta) contribuisce, da un lato, ad affermare che le P.A., nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, godono di un ampio margine di discrezionalità in ordine alle procedure da adottare e, dall’altro, che non esiste un “favor legis” a priori – per così dire – nei confronti degli Enti del Terzo settore, se non circoscritto, vincolato e da motivare. Da ciò discende che, se non espressamente previsto ovvero ritenuto adeguato in termini di finalità da perseguire, di principi di affermare (rectius: solidarietà sociale, nel caso specifico del trasporto sanitario di emergenza e di urgenza), se l’oggetto dell’affidamento è riconducibile alla logica competitiva (dalla quale, in termini soggettivi, come ribadito dai giudici umbri, gli ETS possono non essere estranei), le pubbliche amministrazioni applicano la “regola”, segnatamente, le procedure ad evidenza pubblica di matrice concorrenziale.

The featured image (which may only be displayed on the index pages, depending on your settings) was randomly selected. It is an unlikely coincidence if it is related to the post.

Lascia un commento