Nella fattispecie la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che l’appello fosse inammissibile sebbene l’amministratore di sostegno  avesse legittimamente proposto appello in nome e per conto dell’amministrato avverso la sentenza del giudice di primo grado.

Nell’accogliere la doglianza la corte di cassazione adita preciserà che: 

– in quanto prive, totalmente o parzialmente, della capacità di agire, le persone interdette, inabilitate o, beneficiarie di amministrazione di sostegno possono porre in essere atti giuridicamente rilevanti soltanto se rappresentati, assistiti e autorizzati nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge

– la necessità di rappresentanza, assistenza, autorizzazione sorge anche nel caso in cui l’interessato abbia esigenza di stare in giudizio

– l’amministratore di sostegno già costituito e soccombente in primo grado, non necessita  di autorizzazione del giudice tutelare per appellare la relativa sentenza.

Cass. civ. n. 31894/2019

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