Il curatore speciale è una figura delineata con maggiore chiarezza e nitidezza, rispetto al passato, dalla riforma del processo civile e delle ADR, di cui al D.Lgs 149/2022( c.d. “Riforma Cartabia”).
La nuova disciplina, prevede la nomina del curatore speciale in diverse ipotesi e situazioni, con una distinzione tra nomina obbligatoria del curatore e nomina facoltativa dello stesso.
In particolare, l’articolo. 78 del c.p.c., prevede la nomina di tale fitura nel caso in cui, in caso di assenza della persona cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, con il
compito di rappresentarlo o assisterlo, finché non subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, o nel caso in cui vi sia “Conflitto di interessi con il rappresentante.”
Inoltre, l’articolo 30 dell’articolo 1 della l.n. 206/2021, di riforma del processo civile, ha modificato il contenuto dell’art. 78 c.p.c., sopra citato, prevedendo che il giudice nomini il curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento, nei seguenti casi:
1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;
2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni”.
È, inoltre, attribuito al giudice il potere di nominare, con provvedimento succintamente motivato, un curatore speciale in tutti quei casi in cui “i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.
Il curatore del minore come delineato dalla riforma “Cartabia”, può assumere la rappresentanza del minore non solo dal punto di vista processuale, ma anche sotto il profilo sostanziale; la giurisprudenza, al riguardo, si è pronunciata con provvedimenti che individuano in modo specifico i compiti affidati al curatore in queste ipotesi, compiti che spaziano da trattamenti terapeutici e psciologici, a verifiche sui redditi dei genitori, alla verifica di soluzioni per il superamento di rifiuto genitoriale. Poteri, che spesso, sembrano ovrappongono a quelli di un tutore provvisorio.
La normativa lascia aperti ulteriori interrogativi, di carattere pratico, che potranno essere risolti solamente dalla giurisprudenza ordinaria e minorile, oltre che, ovviamente, dalla dottrina, quali: il Curatore speciale, nell’ambito dei suoi poteri, può spingersi a segnalare ai genitori o ai legali rappresentanti del minore, situazioni non processuali, che incidono, in quanto pregiudizievoli, sul minore? In tal caso, deve riferirne al giudice competente, al fine di perseguire l’interesse del minore? Come si individua il compenso del curatore speciale, quando svolga attività non solo processuale? Il curatore speciale è parte del processo o ausiliario del giudice?
L’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale su queste problematiche è continua e se ne darà conto su questa pagina con la massima tempestività possibile.

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