I soggetti legittimati a proporre ricorso per l’apertura di una amministrazione di sostegno sono: il medesimo interessato, il coniuge, la persona stabilmente convivente – anche la parte dell’unione civile ex art. 1 l. n. 76/2026 -, i parenti entro il 4° grado o gli affini entro il 2°, il tutore, il curatore.

Il pubblico ministero in ragione del suo ufficio – fra le sue attribuzioni la “tutela degli incapaci” – è parimenti legittimato all’azione e vi è, inoltre, un onere di attivazione dei responsabili dei servizi sanitari e sociali.

L’elenco dei ricorrenti legittimati è tassativo e, dunque, il Tribunale non può procedere d’ufficio alla nomina di un amministratore di sostegno, sia pure provvisorio nei casi di urgenza; nell’ipotesi di deposito di mera comunicazione da una struttura ospedaliera il Giudice, avutane conoscenza, può d’altra parte disporre la trasmissione degli atti al PM affinchè sia valutata la presentazione di un ricorso.

Tribunale di Verona, decreto del 08.08.2025

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