Prof. Alceste Santuari
Il Comune di Catania ha pubblicato un avviso finalizzato alla “Selezione di Enti del Terzo Settore (ETS) per la stipula di patti di accreditamento finalizzati all’erogazione del servizio di accoglienza in strutture residenziali per disabili psichici e costituzione Elenco Comunale degli Enti/Cooperative Sociali/Associazioni accreditati”. L’avviso riportava il termine entro il quale presentare le istanze di partecipazione alla procedura, nonché le “finestre” temporali per la presentazione delle eventuali successive richieste di iscrizione all’Elenco, in un arco temporale di un triennio.
Una cooperativa sociale ha presentato la propria istanza dopo la decorrenza del termine fissato nell’avviso e, conseguentemente, è stata esclusa dal procedimento. Allo scopo di contestare la decisione del Comune, la società cooperativa ha opposto ricorso, motivandolo, per quanto in questa sede di interesse, come segue:
- L’art. 55 del Codice del Terzo settore non contempla una forma di accreditamento “chiuso”, come sembrerebbe essere quello disposto con l’avviso in oggetto;
- La cooperativa risulta già iscritta nell’albo regionale dei soggetti accreditati per svolgere l’attività oggetto dell’avviso di co-progettazione e, pertanto, il Comune avrebbe dovuto svolgere soltanto un’azione ricognitoria dei requisiti già in possesso della società ricorrente.
Il Tar Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza 19 gennaio 2026, n. 124, ha respinto il ricorso ribadendo che:
- L’art. 55 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) stabilisce, al comma 1, che “In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di coprogrammazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;
- Il ricorso alla forma del c.d. “accreditamento” ai fini dell’individuazione degli enti del Terzo settore per svolgere la c.d. co-progettazione, secondo quanto disposto dal successivo comma 4, presuppone il “…rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner”;
- L’accreditamento è dunque una modalità con cui gli enti locali realizzano la co-progettazione;
- Le Linee guida n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali precisano, che l’amministrazione pubblica, nella propria autonomia decisionale ed organizzativa, è posta in grado di scegliere, in base alle concrete situazioni, «…lo schema procedimentale preferibile, assumendo come criterio-guida la necessità di assicurare il “coinvolgimento attivo” degli ETS»;
- Il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, reso in occasione dell’attività consultiva sullo schema di Codice del Terzo settore (cfr. parere n. 1405/2017 del 14.06.2017) ha sottolineato che in assenza di una specifica previsione da parte dell’art. 55 in ordine alle procedure che devono supportare la scelta delle P.A., “spetta a ciascuna amministrazione adottare bandi che specifichino meglio le regole per la selezione degli enti partner”;
- Da ciò discende che il Comune può adottare avvisi che specifichino i requisiti e le condizioni che gli ETS devono rispettare per partecipare alle procedure di accreditamento ex art. 55;
- l’individuazione di un termine perentorio per la presentazione delle relative domande di partecipazione relativamente all’anno 2026 da parte dell’Amministrazione comunale costituisce una legittima espressione dell’autonomia amministrativa dell’ente procedente nella regolamentazione della procedura;
- l’individuazione del termine di cui sopra non trasforma la scelta degli ETS da accreditare mediante accreditamento in una procedura competitiva concorrenziale di natura “chiusa” arrecante un pregiudizio ai soggetti interessati a parteciparvi.
Alla luce di quanto sopra descritto, i giudici amministrativi hanno confermato che:
-) l’accreditamento costituisce una modalità di scelta degli ETS che rientra nel modulo procedimentale autorizzatorio, rispetto a cui le amministrazioni pubbliche dispongono di un’ampia autonomia organizzativa e regolamentare;
-) la scelta degli enti da accreditare presuppone una “selezione”, la quale viene procedimentalizzata dalle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi della L. 241/1990 e in modo tale da garantire la parità di trattamento, assicurando le stesse opportunità ai soggetti interessati e non frustrandone la partecipazione al procedimento;
-) l’elenco o l’albo a cui, previa selezione, sono iscritti gli ETS, “dovrebbe” avere carattere “aperto”, in modo da garantire a tutti gli ETS interessati, in presenza dei relativi requisiti, di avere le medesime opportunità degli ETS già accreditati.
Per quanto attiene, invece, alla doglianza relativa all’iscrizione all’albo regionale dei soggetti accreditati, il Tar ha inteso evidenziare che l’iscrizione all’albo regionale delle istituzioni assistenziali non impedisce ai comuni, ai sensi dell’art. 55 CTS, “nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi”, “forme di coprogrammazione e co-progettazione e accreditamento”, di coinvolgere attivamente gli ETS. Da ciò consegue che, a partire dall’iscrizione nell’albo regionale (conditio necessaria ma non sufficiente), l’art. 55 del D.lgs. 117/2017 legittima gli enti locali a disciplinare le procedure di programmazione, co-progettazione e accreditamento cui realizzare talune tipologie di interventi e di servizi nel proprio territorio. E ciò conferma l’ampia autonomia organizzativa e regolamentare di cui dispongono gli enti locali, nell’ambito della quale essi possono individuare e definire i “requisiti” di natura generale e professionale ritenuti necessari per svolgere una determinata tipologia di servizio, anche prevedendo all’uopo eventuali cause di esclusione, da calibrarsi alla luce dell’oggetto e delle finalità – peculiari – del procedimento di selezione degli operatori, tenuto conto, anche, del contesto territoriale in cui dovrà essere svolto il servizio medesimo. In quest’ottica, pertanto, i giudici amministrativi hanno escluso che i medesimi enti locali siano tenuti – nella fattispecie oggetto del contenzioso – a svolgere un’attività “meramente ricognitiva”, atteso che i requisiti di ordine strutturale, organizzativo e funzionale richiesti a livello locale potrebbero invero risultare diversi da quelli richiesti ai fini dell’iscrizione all’albo regionale.
In sintesi, la sentenza de qua ci permette di ribadire – come già in altre occasioni si è avuto occasione di fare anche su questo sito – che gli enti locali godono di un’ampia autonomia in ordine alla scelta degli strumenti e delle procedure ritenute maggiormente adeguate e funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali. E in questa cornice, l’attivazione di elenchi/albi di soggetti accreditati costituisce una modalità di coinvolgimento attivo degli ETS, anche da collegare e raccordare con l’accreditamento istituzionale regionale.
Si tratta di una traiettoria che a parere di chi scrive andrebbe maggiormente analizzata e sperimenta.

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