Prof. Alceste Santuari
Tra le conseguenze positive degli istituti giuridici collaborativi previsti dall’art. 55 del Codice del Terzo settore spesso si registra l’assenza di contenzioso amministrativo, atteso che gli istituti sono ispirati al principio della cooperazione tra pubbliche amministrazioni (procedenti) ed Enti del Terzo settore.
Tuttavia, specie nei casi in cui le co-progettazioni abbiano “natura selettiva” (con utilizzo di termini quali, per esempio, “appalto”), può darsi il caso in cui gli elementi di valutazione (rectius: punteggi) possano essere contestati.
E’ questo il caso oggetto della pronuncia del Tar Calabria, sez. I, 2 ottobre 2025, n. 1549, che di seguito brevemente si intende commentare.
Un ETS ha impugnato la determinazione dirigenziale di un comune, che, all’esito della procedura indetta ai sensi dell’art.55, co.3, del Codice del Terzo settore (d. lgs. n. 117/2017), finalizzata a selezionare un ente da coinvolgere nella co-progettazione di un programma di assistenza sociale, ha individuato una cooperativa sociale quale soggetto ammesso al procedimento, in quanto ha ottenuto un punteggio superiore alla ricorrente.
Nello specifico, quest’ultima ha contestato:
- l’attribuzione alla controinteressata del punteggio relativo al criterio denominato “eventuali servizi migliorativi offerti”, sostenendo la genericità della proposta del soggetto individuato e, in particolare, l’assenza di specifiche a riguardo delle modalità di erogazione delle attività;
- la mancata indicazione del costo delle prestazioni migliorative, inteso come costo unitario di ciascuna delle prestazioni, in tal modo impedendo di conoscere quante di esse potranno in concreto essere rese in favore dei beneficiari del servizio.
La controinteressata ha sostenuto che le prestazioni consulenziali che effettivamente andranno erogate dipenderanno dalla domanda degli utenti, sicché si rivelerebbe coerente la previsione di una erogazione “al bisogno”.
A giudizio della Sezione, l’indeterminatezza dell’”offerta” implica l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio, così come formulato dall’amministrazione comunale.
Quale lezione possiamo trarre dalla sentenza de qua? La co-progettazione, nella sua dimensione co-ideativa e realizzativa, non può certo escludere una qualche forma di “selezione”, che tuttavia non dovrebbe condurre la pubblica amministrazione a individuare un solo soggetto “erogatore”, bensì, anche fosse in ultima analisi un solo soggetto, l’ETS che – pure in aggregazione con altri soggetti del terzo settore – assicura la collaborazione nella realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della co-progettazione. Qualora l’amministrazione procedente intenda richiedere agli ETS proposte progettuali, che implichino – come è dato inferire nel caso oggetto della sentenza qui in commento – anche modifiche migliorative ai contenuti dell’intervento elaborato dalla P.A. – il rischio di contenzioso è elevato, atteso che l’attribuzione di punteggi naturaliter può essere contestato.
Nel caso specifico, si tratta di un avviso di co-progettazione derivante dalle previsioni del PNRR, che, indubbiamente, hanno costretto e costringono spesso le P.A. a ricorrere a processi collaborativi che “assomigliano molto” alle procedure competitive.
Tuttavia, sarebbe opportuno limitare il più possibile a formule in cui la P.A. individui ex ante gran parte se non addirittura tutti gli elementi e le caratteristiche che dovrebbero definire l’attività ovvero l’intervento da assicurare, per lasciare spazio al percorso di co-progettazione quale “luogo” in cui elaborare la realizzazione di quell’attività o di quell’intervento.
La “selezione” dell’unico soggetto, in quest’ottica, dovrebbe essere l’esito di una condivisione finale tra amministrazione procedente ed Enti del Terzo settore.
L’inserimento, inclusione o previsione di elementi riconducibili alle “gare d’appalto” negli avvisi di co-progettazione costituiscono la contraddizione più evidente dell’assunto secondo cui nelle co-progettazioni non si registrano contenziosi. A questo riguardo, mi permetto di riportare questo passaggio: “Per esempio, l’articolo 55 definisce come esito possibile della coprogettazione solamente il partenariato o l’accreditamento, escludendo implicitamente l’affidamento. Invece si continua ad usare l’art. 55 per fare affidamenti, per i quali andrebbe invece usato correttamente il codice dei contratti pubblici. Con tutte le conseguenze del caso anche in sede giurisdizionale. Ma il punto è che la decisione circa l’utilizzo dei diversi strumenti disponibili dovrebbe essere oggetto di decisioni co-programmate a monte e non affidate alla iniziativa estemporanea di uno dei vari soggetti in gioco. Se non si programmano prima, le cose poi non funzionano. Mi pare ovvio.” (Felice Scalvini, Forum Coprogrammazione, Impresa Sociale, 3/2023).

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