“Già la sento … ma la vita, ma la vita cos’è? Tutto e niente, forse neanche un perché … ; con le mani lei mi viene a cercar, poi mi stringe, lentamente mi lascia, lentamente mi stringe, lentamente mi cerca … e così son rimasto a guardare … ”.
Così canta Andrea Bocelli in Romanza, ponendo una domanda, anzi la domanda, si, proprio la domanda più difficile a cui dare risposta.
Ma poi la risposta viene ad emerge da sola: la vita è essenzialmente un fare.
Si perché è proprio attraverso il fare che si manifestano e si realizzano prevalentemente le altre due fondamentali dimensioni del sentire e dell’avere.
La dimensione del fare è il tutto della vita. La dimensione del fare determina il successo della persona, homo faber fortunae suae dicevano i latini (Appio Claudio Cieco 350-271 a. C.), ove per successo non deve e non può intendersi soltanto il successo economico, vale a dire la realizzazione dell’avere, ma anche, e forse soprattutto, il successo inteso come realizzazione della personalità umana, vale a dire di tutti quei filamenti, nervature ed aneliti in cui la stessa si articola ed a cui tende.
Se dunque tre sono le dimensioni nelle quali si articola la vita umana, quella fondamentale del fare, e le altre due dimensioni dell’avere e del sentire, non può che derivarne, quale logica conseguenza, che tre sono le possibili categorie di danno che un fatto illecito può arrecare: alla dimensione dell’avere corrisponde la categoria del danno patrimoniale, alla dimensione del sentire corrisponde la categoria del danno morale, ed alla dimensione del fare corrisponde la categoria del danno esistenziale, della quale quella del danno biologico è una sottocategoria: con le mani…
Come scrive mirabilmente Paolo Cendon, “il danno morale è essenzialmente un sentire, il danno esistenziale è piuttosto un fare cioè un non poter più fare”, “come entità ricomprensiva di due sotto-alvei fondamentali, quello del danno esistenziale biologico e quello del danno esistenziale non biologico”: P. Cendon, Esistere o non esistere, Key editore, 2015, pp. 21, 12.
A questo punto però ci si trova di fronte ad una realtà potenzialmente smisurata ed atipica, il tutto e niente della canzone di Andrea Bocelli, come, del resto, potenzialmente smisurata ed atipica è la vita di ogni essere umano: “una realtà incentrata sul ‘fare non reddituale’ delle persone”, come scrive ancora mirabilmente Paolo Cendon (ivi 12), qualcosa di irriconducibile alle categorie tradizionali del danno patrimoniale e del danno morale, e quindi qualcosa che per la sua potenziale smisuratezza può suscitare, quasi inconsapevolmente, una sensazione di paura, la paura dell’inesplorato.
E questa paura viene a produrre una distorsione della categoria attribuendole la responsabilità di porre a rischio la stessa certezza del diritto, come se attraverso di essa si potesse e si volesse pretendere l’indennizzo di qualsiasi frivolezza umana.
In realtà, è vero che attraverso la categoria del danno esistenziale sono venute ad emergere nuove ipotesi nell’area dell’antigiuridicità, quali ad esempio la risarcibilità del danno esistenziale arrecato al genitore il cui figlio, a seguito dell’altrui fatto illecito, si venga a trovare in una condizione di non autosufficienza, genitore che vedrà sconvolta la propria esistenza dalla necessità di dedicare all’assistenza del figlio cure costanti e quotidiane, ciò che gli impedirà di coltivare molti di quegli interessi che fino a quel momento gli avevano riempito la vita (su questo esempio, cfr. A.Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, XXII ed. a cura di F. Anelli e C. Granelli, Milano, 2015, 952).
Ma questa emersione di nuove ipotesi risarcitorie viene, in definitiva, a segnare un avanzamento di civiltà giuridica, e per tale ragione non deve spaventare il giurista, ma anzi indurlo alla ricerca secondo due direttive ben precise, che lo pongono sicuramente al riparo da qualsivoglia paventato rischio alla certezza del diritto.
Come scrive con estrema lucidità e chiarezza Paolo Cendon “dovrà – in primo luogo – essere stata colpita una situazione ‘meritevole di tutela’ (secondo le chiavi proprie dell’ordinamento). … Dovrà – in secondo luogo – essere stata compromessa, dalla minaccia a quel bene, la possibilità di svolgere attività che non siano per se stesse illecite, né immorali; né (occorre aggiungere) tali da posizionarsi al di sotto di una certa soglia di eclettismo, futilità o insignificanza”: P. Cendon, Esistere o non esistere, cit., 101.
Ed è proprio secondo queste due direttive che proseguiremo la ricerca, al fine di superare la paura dell’inesplorato.

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