(Cass. Ord. n. 23253 del 15/07/2026. Pres. L. Tricomi; rel. A. Casadonte)

La pronuncia in esame affronta una vicenda familiare particolarmente delicata, nella quale le questioni relative all’affidamento del minore, alle accuse di abuso sessuale rivolte al padre e alla crisi coniugale risultano strettamente intrecciate. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili le censure proposte dalla madre, confermando, per quanto emerge dalla motivazione riportata, la decisione della Corte d’appello di Firenze che aveva disposto l’affidamento esclusivo del minore al padre, gli incontri protetti con la madre, il monitoraggio dei Servizi sociali e l’addebito della separazione alla donna. La pronuncia presenta tuttavia alcuni profili problematici, soprattutto con riguardo al percorso attraverso il quale i giudici sono giunti a qualificare come infondate e calunniose le accuse della madre, al ruolo attribuito alla CTU e ai Servizi sociali nell’accertamento dei fatti e, infine, alla scelta di non procedere all’ascolto giudiziale del minore.

1. Le archiviazioni penali e la qualificazione delle accuse come calunniose

Un primo profilo di criticità riguarda il rapporto tra le archiviazioni dei procedimenti penali a carico del padre e l’accertamento compiuto nel giudizio civile. La Corte d’appello, secondo quanto riportato dalla Cassazione, ha precisato che l’insussistenza degli abusi non sarebbe stata desunta esclusivamente dai provvedimenti di archiviazione, ma anche dalla CTU, dalle relazioni dei Servizi sociali, dalla psicologa consulente del pubblico ministero e dal contenuto della chiavetta USB prodotta dalla madre. La precisazione è importante, perché esclude che la decisione sia stata fondata formalmente sulle sole archiviazioni. Resta però da verificare se gli elementi richiamati consentano effettivamente di passare dall’assenza di prova degli abusi alla conclusione, assai più grave, che le accuse della madre fossero addirittura “calunniose”. L’archiviazione di un procedimento penale non equivale, infatti, all’accertamento positivo della falsità dell’accusa. Il mancato esercizio dell’azione penale o l’archiviazione possono derivare da una pluralità di ragioni e non costituiscono, di per sé, una pronuncia di innocenza né, a maggior ragione, la prova che chi ha denunciato fosse consapevole della falsità dei fatti denunciati. Il giudizio civile deve compiere una propria valutazione degli elementi probatori secondo le regole che gli sono proprie. La distinzione è essenziale nel caso in esame. Una cosa è affermare che gli abusi non siano stati dimostrati; altra cosa è affermare che la madre sapesse che gli abusi non erano mai avvenuti e avesse deliberatamente formulato accuse false contro il padre. Quest’ultima conclusione richiede un accertamento ulteriore e specifico, che non può essere ricavato automaticamente dalle archiviazioni. Il problema assume particolare rilievo perché la qualificazione delle accuse come “calunniose” sembra costituire uno dei passaggi attraverso i quali viene ricostruita l’intera condotta della madre. Dalla falsità delle accuse si passa infatti alla loro natura ossessiva, dalla condotta ossessiva alla pressione esercitata sul minore e, infine, al rischio di compromissione del rapporto padre-figlio. La motivazione avrebbe pertanto dovuto individuare con particolare chiarezza gli elementi oggettivi dai quali desumere non soltanto l’infondatezza delle accuse, ma anche la loro consapevole falsità.

2. Il ruolo della CTU e dei Servizi sociali e la deriva dell’alienazione

Un secondo profilo problematico riguarda il ruolo attribuito alla CTU e agli altri professionisti coinvolti nella vicenda. La Corte d’appello ha ritenuto metodologicamente corretta e scientificamente fondata la CTU, valorizzando la convinzione “rigida” e “ossessiva” della madre circa gli abusi e la sua condotta, ritenuta caratterizzata da continue pressioni sul figlio e dalla ricerca di elementi destinati a confermare le proprie accuse. La consulenza tecnica può certamente assumere un ruolo decisivo nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, nei quali la valutazione delle competenze nella cura e delle condizioni psicologiche del minore richiede competenze specialistiche. Tuttavia, occorre distinguere tra valutazione psicologica della condotta genitoriale e accertamento dei fatti storici. Una madre può essere ritenuta eccessivamente ansiosa, rigida o persino inadeguata nel modo di affrontare una determinata situazione senza che tale valutazione costituisca, di per sé, la prova dell’inesistenza dell’evento che ha determinato quella reazione. Analogamente, il fatto che la madre abbia prodotto fotografie, registrazioni o altri documenti che non dimostrano l’abuso non dimostra automaticamente che tali accuse siano state formulate con consapevole intento calunnioso. La motivazione presenta, sotto questo profilo, un possibile ragionamento circolare: la madre viene considerata ossessiva perché insiste sulle accuse; l’insistenza viene poi utilizzata per dimostrare l’ossessività e tale qualificazione viene, a sua volta, utilizzata per svalutare le accuse stesse. Sarebbe stato quindi necessario distinguere con maggiore nettezza i fatti concretamente accertati, le valutazioni tecniche degli esperti e le inferenze operate dai giudici sulla base di tali valutazioni. Dietro questa “debacle metodologica” si nasconde però un profilo ancora più grave: l’accusa rivolta alla madre di essere “alienante” e di esporre il minore a un “rischio evolutivo”. La cosiddetta “alienazione parentale” non è una categoria scientifica e non può essere assunta quale categoria diagnostica o quale spiegazione scientificamente accreditata del rifiuto di un genitore da parte del minore. La Corte afferma testualmente: “Secondo la Corte, tale atteggiamento espone il minore a un concreto rischio evolutivo, fino al pericolo di alienazione della figura paterna e di costruzione di un’identità fondata sull’idea di una vittimizzazione inesistente”. L’affermazione è particolarmente grave perché non viene chiarito quale sia il fondamento scientifico del presunto “rischio evolutivo”, né su quali basi si possa affermare che il minore stia costruendo la propria identità “sull’idea di una vittimizzazione inesistente”. La “vittimizzazione” viene così definita inesistente prima che emerga, dai passaggi riportati della decisione, un accertamento idoneo a giustificare una simile conclusione. È qui che la pronuncia mostra quella che può essere definita una preoccupante “deriva negazionista” rispetto al tema della vittimizzazione secondaria. È proprio in questo passaggio che la pronuncia presenta un profilo particolarmente problematico rispetto alla giurisprudenza convenzionale, poiché introduce, sul piano terminologico, il concetto di una “vittimizzazione inesistente”, attribuendo alla stessa nozione di vittimizzazione una qualificazione che ne nega in radice la possibilità dell’esperienza, relegandola a un mero prodotto di condizionamento, quasi che l’influenza del contesto relazionale – inevitabile in ogni esperienza umana – fosse di per sé idonea a spiegare la rappresentazione soggettiva del minore, sino a configurare, senza ulteriori specifici accertamenti, una grave alterazione della realtà, propria invece di una evidente patologia mentale. In contrasto a questa interpretazione, gli strumenti internazionali di tutela delle vittime, dalla Convenzione di Istanbul alla Convenzione di Lanzarote, fino alla disciplina europea in materia di diritti, sostegno e protezione delle vittime di reato, sono orientati a scongiurare il rischio che la vittima subisca una seconda vittimizzazione attraverso le modalità con cui viene trattata, ascoltata e valutata nel procedimento. Parlare invece, senza adeguato supporto probatorio e scientifico, di una “vittimizzazione inesistente” rischia di trasformare la tutela dalla vittimizzazione secondaria nella negazione della stessa possibilità che una vittimizzazione sia avvenuta. Questa impostazione assume rilievo anche rispetto al successivo mancato ascolto del minore: se la sua sofferenza e la sua rappresentazione degli abusi sono già interpretate come effetto della presunta influenza materna, il rischio è che la sua stessa voce venga previamente privata di attendibilità e che il suo mancato ascolto, motivato dalla necessità di evitargli un ulteriore trauma, finisca per essere a sua volta una conseguenza della medesima lettura “alienante”. Su questo specifico profilo si innesta la successiva censura relativa alla violazione del diritto del minore ad essere ascoltato.

3. Il mancato ascolto del minore

Secondo quanto riportato nella pronuncia, la Corte d’appello ha ritenuto superfluo un ulteriore ascolto giudiziale del minore, già sentito in sede penale, nell’ambito della CTU civile e dai Servizi sociali, ritenendo che la sua reiterazione potesse risultare pregiudizievole in ragione del carico emotivo già subito. La motivazione merita tuttavia alcune considerazioni critiche. Il diritto del minore all’ascolto non si esaurisce nell’essere stato ascoltato da consulenti, professionisti o operatori dei Servizi sociali. L’art. 315-bis c.c. e, sul piano processuale, l’art. 473-bis.4 c.p.c. riconoscono infatti al minore il diritto di essere ascoltato dal giudice, consentendone l’omissione solo in presenza di specifiche ragioni, tra cui la manifesta superfluità o il contrasto con il suo interesse, che devono essere adeguatamente motivate. Il precedente ascolto da parte di altri soggetti non rende dunque automaticamente superfluo quello giudiziale, tanto più quando le valutazioni già acquisite risultino influenzate dalla stessa chiave interpretativa della presunta alienazione. La questione assume particolare rilievo in una vicenda nella quale il minore viene descritto come profondamente sofferente e coinvolto in una dinamica familiare tale da incidere persino sulla costruzione della propria identità, mentre proprio la sua voce non viene acquisita direttamente dal giudice. Il minore non è infatti soltanto oggetto di una valutazione psicologica, ma soggetto titolare del diritto di essere ascoltato nel procedimento che incide direttamente sulla sua vita e sulle sue relazioni familiari. La tutela del minore può certamente giustificare la mancata reiterazione dell’ascolto quando questa comporti un concreto rischio di ulteriore sofferenza; proprio per questo, tuttavia, sarebbe stato necessario spiegare puntualmente perché, nel caso concreto, l’ascolto giudiziale fosse dannoso o manifestamente superfluo. Ciò assume ulteriore rilievo di fronte a un repentino mutamento delle condizioni di vita del bambino, allontanato dalla madre e ricondotto a una relazione con il padre che, secondo quanto emerge dalla ricostruzione della vicenda, egli considera autore di condotte abusive. Anche qualora tali accuse fossero state ritenute infondate, ci si può chiedere se il superiore interesse del minore non avrebbe richiesto piuttosto un percorso di supporto psicologico capace di accompagnarlo nell’elaborazione di un trauma, reale o presunto, senza intervenire bruscamente sulle sue relazioni di fiducia. Il problema si inserisce, inoltre, in un contesto nel quale le accuse di abuso sessuale vengono di frequente ricondotte, prima ancora di un rigoroso accertamento, a dinamiche di condizionamento o di alienazione. È proprio questo il rischio che emerge nella vicenda: l’accusa di abuso viene ricondotta alla presunta influenza materna, la sofferenza del minore viene interpretata come effetto di tale influenza e il mancato ascolto viene poi giustificato dalla necessità di proteggerlo da ulteriori pressioni. Si crea così un circuito chiuso nel quale la medesima chiave interpretativa utilizzata per spiegare la sofferenza del minore finisce per impedire l’acquisizione diretta della sua voce e la necessaria valutazione giudiziale delle sue dichiarazioni, della loro attendibilità e del loro significato ai fini della sua tutela, secondo il principio del favor pueri, volto a non esporlo, anche solo in via precauzionale, a un possibile rischio reiterato di abuso.

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