La  sentenza di Cassazione,  VI sezione penale, N.  21253/25, relatrice Paola di Nicola (qui in allegato).

“Costituisce espressione di un oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il reato di maltrattamenti è un reato di mera condotta, in cui è solo il comportamento dell’autore ad essere oggetto di verifica proprio per accertare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che lo integrano, non rilevando dunque la reazione della vittima. I comportamenti della vittima possono essere tutt’al più valutati per comprendere l’entità degli effetti traumatici della condotta subìta”.

“Spostare, come è stato fatto, l’attenzione dell’accertamento giudiziario, dalle condotte dell’autore a quelle della persona offesa, oltre a non rispondere a criteri di logica giuridica e a confondere tra condotte lecite (nel caso in esame la gelosia della persona offesa) ed illecite (nel caso in esame la denunciata violenza dell’indagato), è vietato anche dalle fonti sovranazionali perché, soprattutto nei delitti di violenza di genere, domestica e contro le donne, ha l’effetto di produrre la «vittimizzazione secondaria» nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità”

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