La proposta di legge muove da un
presupposto certamente condivisibile: garantire che, prima di assumere
decisioni sul collocamento extrafamiliare di un minore, venga effettuata una
valutazione comparativa tra il beneficio derivante dall’interruzione della
situazione di pregiudizio e le conseguenze che il distacco dall’ambiente
familiare può produrre sul piano della salute psicofisica del bambino.

Si tratta di una previsione
orientata al rafforzamento della tutela dei diritti del minore, in particolare
del diritto a non subire traumi ulteriori derivanti da interventi separativi
non strettamente necessari. Tuttavia, la proposta presenta anche alcuni limiti
strutturali, poiché interviene soltanto su una parte circoscritta delle ipotesi
di allontanamento.

La procedura degli allontanamenti
dei minori, infatti, eccede ampiamente l’ambito applicativo degli artt. 330 e
333 c.c., nei quali la proposta inserisce la consulenza collegiale. Esistono
numerosi procedimenti nei quali il distacco del minore dal proprio ambiente di
vita si realizza attraverso percorsi differenti, spesso fondati su
provvedimenti temporanei, misure urgenti, trasferimenti coattivi nell’ambito
delle separazioni conflittuali o interventi amministrativi e giudiziari che si
sviluppano al di fuori del perimetro stretto degli artt. 330 e 333 c.c.

Ne consegue che il rischio di
decisioni traumatiche o scarsamente fondate non riguarda esclusivamente i
procedimenti sulla responsabilità, ma investe più in generale l’intero sistema
della tutela minorile. Per questa ragione, limitare la consulenza collegiale ai
soli procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. rischia di lasciare prive di adeguate
garanzie molte delle situazioni nelle quali concretamente si producono gli
allontanamenti più problematici e controversi.

Quindi, prima di affrontare il
tema delle nuove misure legislative, appare necessaria una riflessione
preliminare sul quadro normativo già esistente, a partire dalla legge n. 184
del 1983 e dagli artt. 330 e 333 c.c., che disciplinano rispettivamente la decadenza
e la limitazione della responsabilità genitoriale e gli allontanamenti. Occorre
infatti comprendere quali problematiche siano già affrontabili mediante gli
strumenti attuali e quali, invece, evidenzino effettive lacune normative.

La legge n. 184/1983, in linea
con i principi costituzionali e con le convenzioni internazionali, parte
correttamente dal presupposto che ogni situazione di incuria o abbandono debba
essere affrontata prioritariamente attraverso interventi di sostegno e recupero
del nucleo familiare. I principi contenuti nei primi articoli della legge
indicano chiaramente che la priorità deve essere attribuita alla tutela del
rapporto del minore con la propria famiglia d’origine; soltanto in un momento
successivo, e nei casi in cui ciò risulti inevitabile, può essere presa in
considerazione la sostituzione temporanea o definitiva delle cure familiari.


La sentenza delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione n. 35110/2021, relativa alle condizioni di
adottabilità in caso di abbandono, ha ulteriormente chiarito che
l’allontanamento definitivo dal nucleo di origine costituisce extrema ratio. La
Corte ha affermato che tale misura può essere pronunciata solo in presenza di
fatti gravi e concreti che dimostrino uno stato di abbandono morale e
materiale, da accertare in modo rigoroso e non sulla base di giudizi sommari di
incapacità genitoriale. Il giudice deve inoltre valutare separatamente le
responsabilità dei due genitori e verificare gli interventi di sostegno
realmente offerti dai servizi sociali.

Il diritto del
minore a crescere nella propria famiglia, tutelato anche dall’art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 7 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea, impone che l’allontanamento definitivo sia
disposto solo quando ogni altra misura sia stata realmente praticata e
risultata inefficace. 

Anche la giurisprudenza della
Corte EDU ha più volte affermato che le difficoltà economiche o sociali non
possono, da sole, giustificare l’allontanamento dei minori, dovendo lo Stato
prima mettere concretamente la famiglia nelle condizioni di superare le
criticità esistenti. Nel caso R.M.S. c. Spagna, relativo all’allontanamento di
una bambina di tre anni e dieci mesi disposto dopo che la madre aveva chiesto
assistenza economica ai servizi sociali, la Corte ha ritenuto che la decisione
delle autorità nazionali violasse il diritto al rispetto della vita privata e
familiare, poiché fondata essenzialmente sulla situazione economica della
madre, senza considerare l’evoluzione delle sue condizioni, il legame affettivo
madre-figlia né l’adozione di misure alternative meno drastiche.

L’idoneità genitoriale deve
quindi essere valutata tenendo conto delle condizioni oggettive della famiglia,
delle sue risorse materiali e relazionali e delle concrete possibilità di
supporto offerte dalle istituzioni. Il principio guida rimane quello della
permanenza del minore nella famiglia d’origine, salvo situazioni di grave e
attuale pregiudizio.

Fatta questa premessa  generale, i casi, essenzialmente possono
essere ricondotti a due grandi tipologie, all’interno delle quali assumono un
ruolo differente gli artt. 330 e 333 c.c.: da un lato, le situazioni di incuria e abbandono, che possono riguardare sia
famiglie bigenitoriali sia monogenitoriali; dall’altro, le vicende della famiglia in via di separazione, generalmente
caratterizzate da elevata conflittualità e da problematiche relative
all’affidamento e alla continuità relazionale del minore, spesso in presenza
del rifiuto del minore verso uno dei genitori, intrecciato o meno con
allegazioni o denunce di violenza domestica e di violenza assistita.

Occorre inoltre distinguere
nettamente i provvedimenti di allontanamento adottati in situazioni di
effettiva emergenza, ai sensi dell’art. 403 c.c., dai provvedimenti inseriti in
procedimenti che si protraggono per mesi o anni, nei quali, evidentemente, non
vi è stata un’urgenza immediata di provvedere e nei quali le condizioni di
pregiudizio risultano spesso oggetto di interpretazioni controverse.

Non può infatti utilizzarsi la
logica emergenziale propria dell’art. 403 c.c. come “grimaldello”
giustificativo in procedimenti che si sviluppano lungo archi temporali molto
estesi, come dimostrano anche diversi casi recentemente emersi all’attenzione
della pubblica opinione. In tali situazioni, il tema centrale non è più
l’urgenza di proteggere il minore da un pericolo imminente e attuale, bensì la
correttezza o meno del percorso valutativo e istruttorio che conduce alla
decisione di allontanamento.

La Corte di cassazione è costante
nell’affermare che l’allontanamento del minore costituisce una misura di
extrema ratio, soprattutto quando comporti il distacco dal genitore di
riferimento affettivo e relazionale. Per questa ragione:
• non può essere giustificato mediante il richiamo a esigenze di urgenza quando venga disposto dopo mesi di istruttoria; 
• non può essere sostanzialmente equiparato a un intervento emergenziale ex art. 403 c.c.; 

• deve essere sorretto da una rigorosa valutazione
comparativa dei danni, considerando sia il pregiudizio derivante dalla
situazione familiare esistente sia il trauma conseguente allo sradicamento del
minore dal proprio ambiente di vita e dalle proprie relazioni affettive
primarie. 

In tal senso si
è espressa anche la Corte di cassazione, la quale ha ribadito che:

“l’allontanamento
del minore costituisce una misura estrema e deve essere giustificata da un
pericolo attuale e non altrimenti rimediabile per la sua integrità psicofisica”(Cass.
civ., sez. I, ord. n. 4595 del 21 febbraio 2025, che richiama Cass. civ., sez.
I, ord. n. 2021/2024).

Il confronto con la disciplina
dell’art. 403 c.c. rende dunque evidente la differenza tra una situazione di
autentica emergenza – che richiede un intervento immediato per salvaguardare il
minore da un pericolo grave e attuale – e procedimenti che si protraggono nel
tempo, anche per anni, prima di giungere all’esecuzione dell’allontanamento. In
questi ultimi casi, il problema non riguarda tanto l’urgenza, quanto piuttosto
la qualità, la correttezza metodologica e la controllabilità delle valutazioni
poste a fondamento della decisione.

 

 1. Situazioni di incuria o abbandono


 

Partendo dall’analisi relativa
alla prima casistica delle famiglie attenzionate per incuria o similari – che
rappresenta il caso in questione della famiglia del bosco (alla base del DDL di
cui qui si tratta) –   emerge  il ruolo prioritario svolto dai  servizi sociali, come evidenziato dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio nella relazione sulla
vittimizzazione secondaria del 2022, approvata all’unanimità da tutte le forze
parlamentari:

“Particolare
rilievo assumono, nei procedimenti minorili civili, i servizi
socio-assistenziali che spesso […] si vedono attribuiti dai tribunali per i
minorenni una serie ampia di compiti di particolare rilevanza, come il sostegno
al minore o il monitoraggio del nucleo familiare. […] Le indagini svolte da
tali servizi nei procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. hanno il fine di far
conoscere il contesto socio-ambientale in cui il minore vive e di rilevare
possibili elementi di rischio o di pregiudizio tali da indurre il giudice ad
assumere provvedimenti di tutela nei suoi confronti. […] L’indagine dei servizi
diviene dunque lo strumento attraverso cui il tribunale acquisisce informazioni
in ordine alle condizioni familiari del minore, alla sua relazione con i
genitori, alle sue condizioni abitative e al suo inserimento nel mondo
scolastico e sociale”.

Da ciò emerge chiaramente che non
tenere conto del ruolo dei servizi sociali e delle modalità con cui vengono
costruite le loro valutazioni significa non intervenire sul vero snodo
decisionale che conduce ai provvedimenti di allontanamento.

Fatte queste prime osservazioni e
definito il ruolo essenziale dei servizi sociali, occorre allora rilevare che
la cosiddetta “consulenza collegiale” prevista dal DDL, pur animata
dall’intento condivisibile di evitare situazioni dannose per i minori, non
sembra in grado di incidere sui nodi effettivamente emersi nella prassi dei
tribunali.

Nel caso richiamato della
famiglia del bosco, come in molte altre situazioni analoghe, l’allontanamento
del minore può infatti essere disposto mediante provvedimenti emergenziali che
non lasciano spazio preventivo alla consulenza collegiale. Ma il vero spazio
decisionale che conduce all’intervento di allontanamento si colloca a monte,
nelle valutazioni e nelle relazioni predisposte dai servizi sociali e
eventualmente dai servizi sanitari.

È proprio qui che emerge una
lacuna del DDL: esso non prende in considerazione che spesso nella pratica
l’allontanamento del minore arriva prima di poter disporre  una qualsiasi consulenza e quindi anche
quella collegiale avrebbe difficoltà a trovare uno spazio preventivo. Il
rischio è che casi analoghi continuino a verificarsi, aggirando di fatto il
momento della consulenza, che per essere realmente efficace dovrebbe
intervenire prima del distacco del minore dal proprio ambiente di vita e non
dopo.

Un ulteriore elemento critico
riguarda poi il contenuto stesso della consulenza collegiale, eccessivamente
concentrata sul versante medico-psicologico, mentre resta quasi del tutto
assente una verifica tecnico-procedurale del percorso che ha condotto alla
proposta  di allontanamento, vuoi dei
servizi, vuoi dei consulenti o di altri esperti.

Il testo del DDL
prevede infatti che:

“La consulenza ha ad oggetto
l’eventuale sussistenza di condizioni di pregiudizio alla salute psico-fisica
del minore derivanti dall’ambiente familiare o eterofamiliare in cui il minore
stabilmente viva, l’analisi dei possibili interventi, compreso l’allontanamento,
e la valutazione comparativa delle loro prevedibili conseguenze sullo stato
psico-fisico del minore”.


Tuttavia, la sussistenza delle
condizioni di pregiudizio non può essere affrontata esclusivamente mediante una
consulenza specialistica medico o psicologica , soprattutto se postuma. Manca
infatti un elemento fondamentale: la verifica tecnica, metodologica e
procedurale del percorso decisionale che conduce alla proposta di
allontanamento, valutazione che nella prassi resta sostanzialmente affidata
alle relazioni dei servizi sociali.

 La consulenza rischia così di concentrarsi
soprattutto sugli effetti psicologici dell’allontanamento o sulle
caratteristiche dei genitori, senza verificare adeguatamente la correttezza
delle procedure adottate ai servizi.

Anche sul tema del trauma
emergono ulteriori criticità, quando la consulenza per vari motivi viene svolta
dopo l’allontanamento. L’esperienza dimostra infatti che i bambini collocati in
struttura possono manifestare reazioni molto differenti, talvolta anche
apparentemente adattive o collaborative, senza che ciò consenta automaticamente
di escludere l’esistenza di un trauma da sradicamento. Il rischio è dunque
quello di valutare come “positivo adattamento” ciò che potrebbe invece
rappresentare una risposta difensiva del minore.

Il ragionamento è complesso, ma
il punto centrale appare chiaro: se si vuole realmente costruire un sistema di
prevenzione efficace, occorre intervenire prima che giunga al giudice un
elaborato che richiama o richiede un provvedimento di allontanamento su base di
indicatori non adeguati alla realtà o a tutte le varie facce della situazione.

Per
questa ragione, l’intervento normativo dovrebbe essere collocato innanzitutto
nella legge n. 184/1983, introducendo un obbligo di verifica preventiva in capo
all’ordinamento amministrativo che presiede alla direzione dei servizi sociali
e/o sanitari, ogniqualvolta venga prospettata l’ipotesi di allontanamento del
minore, indipendentemente dal fatto che si proceda poi ai sensi dell’art. 403
c.c. o mediante procedimento ordinario. 

Tale verifica, in capo a un
organismo tecnico collegiale “commissione
tecnica e procedurale” o “organo
collegiale di controllo preventivo”, non dovrebbe essere soltanto
psicologica o medica, né limitarsi a una valutazione comparativa degli effetti
sulla salute del minore, ma dovrebbe avere anche una dimensione tecnica,
diretta a verificare:
•  se il percorso valutativo sia stato corretto, proporzionato e rispettoso dei
diritti fondamentali della famiglia e del minore; 
•  se siano state adeguatamente considerate alternative meno invasive rispetto
all’allontanamento; 
•  se i servizi sociali abbiano realmente esperito tutte le misure di sostegno
possibili.

In questa prospettiva, potrebbe
essere introdotto nella legge n. 184/1983 un nuovo meccanismo di supervisione
interna da inserire in un nuovo comma (6) dell’art. 1, ad esempio:

“Qualora dalle prime indagini dei
servizi sociali emerga l’ipotesi di condizioni di pregiudizio per il minore
derivanti dall’ambiente familiare tali da prospettare l’allontanamento, la
relativa valutazione del pregiudizio, prima di essere introdotta nel procedimento
giudiziario,  deve essere sottoposta a
una commissione tecnica e procedurale
(organo di controllo preventivo) ,  a
carattere  multidisciplinare interna
all’amministrazione competente. La commissione verifica la correttezza
metodologica e procedurale del percorso svolto, la distinzione tra fatti
accertati e valutazioni interpretative (473-bis.25/27) , l’effettivo
esperimento delle misure di sostegno alla famiglia e l’esistenza di possibili
alternative all’allontanamento. La commissione indica inoltre se il pregiudizio
riguardi l’intero nucleo familiare ovvero specifiche figure genitoriali”.

Il problema in sintesi, dunque,
non sembra risolversi semplicemente introducendo “consulenze
super-specialistiche o collegiali” chiamate a valutare, spesso ex post e a
danno già prodotto, sia la natura del pregiudizio familiare sia i traumi
derivanti dall’allontanamento quando in alcuni 
casi già effettuato.

Il punto centrale dovrebbe essere
piuttosto evitare che arrivi al giudice una proposta di allontanamento se non
nei casi realmente estremi, come indicato dalla Cassazione a Sezioni Unite,
dalla legge n. 184/1983 e dalla Convenzione internazionale sui diritti del
fanciullo.

La questione decisiva è dunque
intervenire prima che si formi nel procedimento un consolidato  pre-giudizio introdotto ad opera  dei servizi e delle loro analisi sulla
valutazione della presenza di un ambiente pregiudizievole per il minore (in
toto, la famiglia; in parte di un sol genitore).

Occorrerebbe applicare il
principio secondo cui “prevenire è meglio che curare”, particolarmente
significativo proprio nella materia della tutela minorile. La vera prevenzione
consisterebbe appunto, come si è detto, nell’introdurre nella legge n. 184/1983
un meccanismo di controllo preventivo ogniqualvolta i servizi sociali o altri
professionisti della pubblica amministrazione prospettino l’ipotesi di
allontanamento del minore.

La stessa Cassazione a sezioni
unite (n. 35110/2021) si muove  in questa
direzione quando richiama la necessità di “verificare gli interventi di
sostegno realmente offerti dai servizi sociali”.

Solo in via secondaria e successiva, si possono prevedere
delle altre modifiche in altri  punti
nevralgici del sistema e in particolare in alcuni articoli della riforma
Cartabia, Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

 

2. I casi di trasferimento coattivo del minore
da un genitore all’altro

 

Occorre ora prendere in
considerazione un’altra tipologia di situazioni, anche alla luce di vicende
recenti come quelle della bambina di Padova e del caso di Monteverde. Ci
collochiamo qui nel contesto degli allontanamenti coattivi finalizzati al
trasferimento del minore da un genitore all’altro, oppure da un genitore ad una
struttura intermedia  in attesa del
ricongiungimento e ricollocamento presso l’altro genitore.

Si tratta degli allontanamenti
che si verificano nelle controversie familiari in fase di separazione o
affidamento, quando il minore viene trasferito coattivamente da un genitore
all’altro, talvolta anche mantenendo formalmente il regime di affidamento condiviso.


Rientrano in questa categoria
anche le situazioni nelle quali, a fronte del rifiuto del minore di frequentare
uno dei genitori, e spesso sulla base di valutazioni consulenziali, viene
disposto il collocamento del bambino in una struttura cosiddetta “neutra”, cioè
presso un contesto esterno sia all’uno sia all’altro genitore, nell’attesa che
il minore venga progressivamente indotto a riallacciare il rapporto con il
genitore rifiutato.

Si tratta di interventi
particolarmente invasivi, non fondati su base scientifica, poiché il minore non
viene semplicemente coinvolto in una diversa regolazione dei rapporti
familiari, ma può subire un vero e proprio sradicamento dal proprio ambiente di
vita, dalle relazioni affettive prevalenti e dai riferimenti quotidiani di
stabilità emotiva e relazionale e poi essere ‘costretto’ ad andare in contesti
rifiutati generatori di paura.

In questi casi il bambino non
viene separato da un intero nucleo familiare, ma dal genitore con cui vive
abitualmente e rispetto al quale ha sviluppato il principale legame di
attaccamento e continuità relazionale.

Molto spesso tali vicende si
inseriscono in contesti di  cd. ‘elevata
conflittualità’ o di violenza domestica e assistita. In queste situazioni il
rischio è che il rifiuto del minore verso uno dei genitori venga interpretato
automaticamente come manipolazione o “ostatività”, giustificando trasferimenti
traumatici e coercitivi come curativi e favorevoli allo sviluppo del minore.

La questione centrale diventa
allora la tutela della continuità affettiva e della stabilità psicologica del
bambino, evitando che il principio di bigenitorialità venga applicato in modo
astratto e sganciato dalla concreta esperienza del minore.

Senza entrare nel tema delle
differenze di genere – che pure emergono con chiarezza dai dati statistici e
dalle convenzioni internazionali, in particolare dalla Convenzione di Istanbul
– è noto che la maggior parte di questi casi riguarda bambini allontanati dalle
madri, che sono spesso i genitori collocatari prevalenti – sul piano della
storia della cura – all’atto della separazione.

In questi casi la famiglia non è
più unita: il minore non viene allontanato da un nucleo familiare integro, ma
da uno dei due genitori.  Per motivi che
non sono abusi e maltrattamenti (330/333 cc) ma per ostatività alla
bigenitorialità. Tuttavia, sul piano psicologico ed emotivo del bambino, cambia
relativamente poco. Il minore tende infatti a voler rimanere con il genitore
con cui ha vissuto prevalentemente e presso il quale sente di avere stabilità,
continuità affettiva e radicamento.

Molto spesso, inoltre, la separazione avviene  in un contesto di violenza domestica,
attenzionato dall’autorità penale, accompagnato, nella quasi totalità dei casi,
da maltrattamento assistito.

Teoricamente, dopo la riforma
Cartabia, questi casi non dovrebbero più presentare particolari criticità,
poiché gli artt. 473-bis.40 e seguenti c.p.c. prevedono specifiche cautele in
presenza di allegazioni di violenza domestica o assistita. In pratica, però, le
cose non stanno così. Come spesso accade, tra la “law in books” e la “law in
action” esiste una distanza profonda: la norma afferma principi corretti, ma la
loro concreta applicazione continua a presentare significative problematicità.

Che cosa accade allora nella
prassi? Le denunce di violenza vengono frequentemente archiviate per ragioni
che non coincidono necessariamente con l’insussistenza dei fatti; il giudice
civile continua spesso a non svolgere una propria istruttoria autonoma e si
limita a parlare genericamente di “conflittualità”; vengono nominate consulenze
tecniche concentrate su profili di personalità dei genitori, spesso privi di
reale connessione con le concrete competenze educative e con i fatti di
violenza.

In particolare, nelle situazioni
di violenza domestica, la donna viene frequentemente descritta come “ostativa”
o “non collaborativa”, quando invece il suo rifiuto del rapporto tra il figlio
e il padre nasce da timori collegati a pregresse esperienze di condotte
violente o maltrattanti.

Il rischio è allora quello di
trasformare il rifiuto del minore in un problema da correggere coercitivamente,
anziché in un segnale da comprendere.

Ma un bambino non può essere
trattato come un oggetto da trasferire da un ambiente all’altro sulla base di
schemi astratti di bigenitorialità. Occorre invece seguire il minore nella sua
realtà concreta: osservare dove si sente al sicuro, dove è radicato affettivamente,
dove mantiene stabilità scolastica, relazionale e sociale.

Questo non significa negare il
diritto del bambino a mantenere rapporti con l’altro genitore, prescindendo
anche dal tema della violenza. Significa però riconoscere che tale diritto non
può essere perseguito attraverso modalità traumatiche o coercitive.

Un genitore rifiutato che pretenda di ricostruire il rapporto
con il figlio mediante la forza giudiziaria, il prelievo coatto o
l’allontanamento traumatico dall’altro genitore pone già, di per sé, un serio
interrogativo sulla sua adeguatezza relazionale e sulle sue capacità di empatia
con il minore.

Il rifiuto del minore può avere
molteplici origini e deve essere affrontato con gradualità, ascolto e
interventi di sostegno, non attraverso imposizioni. Il compito degli adulti e
delle istituzioni dovrebbe essere quello di accompagnare il bambino, comprendere
nel tempo le ragioni del disagio e favorire relazioni sane e spontanee, non
creare ulteriori traumi attraverso imposizioni e minacce.

Se dunque si vuole realmente
intervenire normativamente anche alla luce dei casi di Padova e Monteverde, la
legge dovrebbe prevedere alcuni principi chiari nei casi di allontanamento
prescritti nell’ambito delle famiglie in via di separazione in cui si presenta
un rifiuto del minore non valutato correttamente, anche rispetto a una
sottovalutazione/negazione delle allegazioni di violenza:
•  il divieto di allontanamenti coattivi traumatici in assenza di accertati
maltrattamenti o abusi da parte del genitore collocatario, escludendo che la
sola “ostatività” verso l’altro genitore possa giustificare misure penalizzanti
il rapporto con il figlio, soprattutto nei casi in cui il rifiuto possa
derivare da pregresse situazioni di violenza domestica o maltrattamento
assistito; 
•  il divieto di utilizzare il rifiuto del minore come presunzione di manipolazione
genitoriale; 
•  l’obbligo di ascolto autentico e diretto del minore; 

•  il divieto di trasferimenti forzati del collocamento basati esclusivamente su
consulenze psicologiche prive di riscontri oggettivi; 
•  la priorità assoluta della continuità affettiva, scolastica e relazionale del
bambino; 
•  l’obbligo di tenere in considerazione eventuali pregresse situazioni di violenza
domestica o assistita prima di proporre/adottare provvedimenti separativi
traumatici. 

In definitiva, il punto centrale
dovrebbe essere uno solo: evitare che il sistema di tutela produca, nel
tentativo di “curare” una relazione genitoriale problematica, un danno ancora
più grave al minore separandolo dal genitore accudente.

Le controversie sull’affidamento
non dovrebbero mai poter sfociare, come soluzione ordinaria,
nell’allontanamento coattivo del minore dal genitore con cui vive stabilmente e
con il quale si trovi, sia soggettivamente sia oggettivamente, in una
condizione di benessere.

I problemi socio-relazionali e
affettivi non possono essere “curati” contro la volontà del soggetto da
tutelare, imponendo trattamenti draconiani o modalità coercitive che, in alcuni
documenti internazionali, sono state accostate a pratiche lesive della dignità
e dell’integrità psicologica del minore, se non addirittura a tortura
(Reem  Alsalem relatrice speciale ONU).

Anche in questi casi, allora,
stante la loro diffusione sul territorio nazionale, laddove si giunga comunque
a ipotizzare l’allontanamento, dovrebbe essere prevista in via preventiva  una consulenza collegiale – non soltanto
medica o psicologica, ma anche tecnica e procedurale – avente il compito di
verificare se i percorsi motivazionali e valutativi siano stati corretti e
rispettosi dei principi sopra richiamati. In questi casi una consulenza
collegiale, che sostituisca la consueta CTU, potrebbe costituire un argine se
disposta con i paletti e i limiti già enunciati. 

Tale verifica consulenziale
collegiale potrebbe essere collocata nell’ambito della disciplina relativa alla
separazione e al rifiuto del minore, ripotando i parametri di giudizio  prima indicati, in connessione con gli artt.
473-bis.6  (rifiuto del minore)  e 473-bis.69-70 c.p.c., relativi ai poteri
del giudice e del pubblico ministero nei procedimenti che comportano il
trasferimento o l’allontanamento del minore da un genitore.

 

 

3. I casi disciplinati dagli artt. 330 e 333 c.c.

 

Gli artt. 330 e 333 c.c.
prevedono misure di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale
nei confronti del genitore pregiudizievole.

In tali ipotesi il sistema
dovrebbe privilegiare la permanenza del minore presso il genitore non nocivo o
protettivo, evitando l’allontanamento del bambino dall’intero ambiente
familiare quando ciò non sia strettamente necessario.

Il problema emerge quando, pur in
presenza di un solo genitore abusante o maltrattante, il minore viene
ugualmente allontanato anche dal genitore protettivo e collocato in
casa-famiglia o in strutture neutrali. In questi casi si rischia di produrre
una vittimizzazione secondaria sia del minore sia del genitore protettivo.

La corretta applicazione degli
artt. 330 e 333 c.c. dovrebbe invece comportare una rigorosa distinzione delle
responsabilità genitoriali e un utilizzo graduato delle misure di protezione.

Occorre infatti distinguere i
casi di allontanamento disciplinati dagli artt. 330 e 333 c.c., nei quali il
pregiudizio deriva dal comportamento di uno dei genitori, sia nelle famiglie
unite sia in quelle in via di separazione.

Questi articoli incidono infatti
sulla responsabilità individuale del singolo genitore e non sulla
responsabilità dell’intero nucleo familiare. La loro funzione dovrebbe quindi
essere quella di individuare correttamente il genitore pregiudizievole all’interno
della famiglia, evitando automatismi che conducano allo sradicamento del minore
anche dal genitore protettivo.

In tali situazioni la disciplina
è già chiara: il minore deve essere protetto mantenendo, ove possibile, la
continuità affettiva e relazionale con il genitore non pregiudizievole.

Il bambino, quindi, dovrebbe
restare presso il genitore protettivo, senza subire uno sradicamento dal
proprio ambiente di vita.

La ratio della normativa è infatti quella di limitare
o escludere la responsabilità del genitore che arreca danno al figlio, non
quella di colpire indistintamente l’intero nucleo familiare o di sottoporre il
minore a ulteriori traumi mediante allontanamenti non necessari. In questi
casi, il vero interesse del bambino coincide con:
•  la protezione dal genitore pregiudizievole; 

•  il mantenimento della stabilità affettiva; 
•  la continuità socio-relazionale, scolastica e ludica; 
•  la conservazione dell’ambiente di vita consolidato. 

Quando invece si dispone
l’allontanamento del minore da entrambi i genitori, coinvolgendo anche il
genitore non nocivo – il quale può essere esso stesso vittima di violenza o di
traumi familiari – dovrebbe essere prevista una valutazione specifica e distinta
delle responsabilità genitoriali, accompagnata da adeguate misure di sostegno
al genitore protettivo.

Tipico è il caso delle denunce di
abuso sessuale o maltrattamento rivolte contro un padre. In alcune vicende
giudiziarie, anche recenti, si è assistito a interventi nei quali il minore è
stato collocato in casa-famiglia o in strutture “neutre”, pur in presenza di un
genitore non pregiudizievole disponibile alla protezione, mentre parallelamente
venivano riattivati contatti con il genitore denunciato senza che vi fosse
ancora un accertamento definitivo nel procedimento penale.

In situazioni tanto delicate, i
rischi per il minore sono elevatissimi e l’intervento dovrebbe essere
rigorosamente orientato alla protezione effettiva del bambino, evitando
automatismi e soluzioni indifferenziate.

Una peculiarità dei procedimenti
dinanzi ai tribunali per i minorenni ex artt. 330 e 333 c.c. è rappresentata
inoltre dalla possibilità che il tribunale, in caso di urgente necessità, possa
adottare provvedimenti temporanei anche inaudita altera parte, sia prima
dell’inizio sia nel corso del procedimento.

Anche in questi casi, tuttavia,
le decisioni si fondano spesso sulle relazioni dei servizi sociali, che
costituiscono il principale strumento attraverso cui viene prospettato il
rischio per il minore, pur in situazioni che non sempre presentano i requisiti
di effettiva emergenza previsti dall’art. 403 c.c.

Per questa ragione, anche le
relazioni predisposte nei procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. dovrebbero
essere inserite in un preventivo procedimento di supervisione e verifica,
nell’ambito della legge n. 184/1983, volto a controllare la correttezza metodologica
delle valutazioni e la coerenza delle conclusioni relative ai ruoli di
pregiudizio o di protezione dei genitori.

 

4. I casi di urgenza ex art. 403 c.c.

 

L’art. 403 c.c. consente il
prelievo urgente del minore dal proprio ambiente di vita quando sia necessario
intervenire immediatamente per proteggerlo.

Si tratta dell’ipotesi più
delicata e invasiva, poiché il distacco avviene spesso senza una preventiva
istruttoria giudiziale completa, proprio a causa dell’urgenza.

“Quando
il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova
esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua
incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli
organi di protezione dell’infanzia, lo
colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo
definitivo alla sua protezione.  La
pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo
comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale
per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza
abituale; entro le ventiquattro ore
successive al collocamento del minore in sicurezza, con l’allontanamento da
uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità
genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni
documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi
dell’intervento a tutela del minore. Il pubblico ministero, entro le successive
settantadue ore, se non dispone la
revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del
provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre
eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può
formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti“.

Anche in questo caso, tuttavia,
il ruolo dei servizi sociali resta centrale. Le relazioni e gli accertamenti
predisposti nella fase emergenziale costituiscono infatti il materiale sulla
base del quale il pubblico ministero e successivamente il tribunale per i
minorenni assumono le proprie decisioni.

Per tale ragione, pur senza
comprimere le esigenze di immediatezza dell’intervento, sarebbe opportuno
prevedere che le relazioni dei servizi siano successivamente sottoposte a una
verifica interna di supervisione metodologica e procedurale prima della loro
definitiva trasmissione all’autorità giudiziaria.

L’art. 403 c.c., inoltre,
continua a evidenziare significative criticità applicative, emerse anche da
recenti studi universitari.

Secondo una ricerca condotta
dall’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con associazioni
specializzate e con il Tribunale per i minorenni di Milano, relativa ai
provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 403 c.c. nel periodo giugno 2022 – dicembre
2023, gli allontanamenti sarebbero aumentati in modo significativo dopo
l’entrata in vigore della riforma Cartabia, soprattutto nei contesti di
violenza domestica.

La ricerca evidenzierebbe inoltre che, nella maggioranza dei casi, l’autore della
violenza sarebbe il padre, mentre in oltre l’80% dei procedimenti la
responsabilità genitoriale verrebbe compressa o limitata nei confronti di
entrambi i genitori.

Se tali dati
fossero confermati, emergerebbe il rischio di un utilizzo improprio dell’art.
403

c.c. anche in
situazioni riconducibili più correttamente agli artt. 330 e 333 c.c., ossia
casi nei quali il pregiudizio sia riferibile a un solo genitore e nei quali
dovrebbe quindi privilegiarsi l’allontanamento del genitore abusante dalla casa
familiare, piuttosto che lo sradicamento del minore dal proprio ambiente di
vita.

In questi casi, lo spazio di
azione di una misura preventiva dovrebbe consistere proprio nel limitare il
ricorso all’art. 403 c.c. ai soli casi di effettiva urgenza e di assenza di
alternative protettive immediate, senza coinvolgere il genitore vittima,  ma provvedendo se del caso al sostegno
genitoriale per la lesione all’autorità genitoriale indotta dalle azioni  maltrattanti, secondo l’articolo 31 della CdI
( Convenzione di Istanbul).  

 

5. La proposta per un duplice intervento

 

1.        La prima proposta per tutte le
situazioni considerate –  famiglia unita,
conflittualità familiare, ipotesi di abuso, procedimenti ex artt. 330 e 333
c.c. e situazioni emergenziali ex art. 403 c.c. –  dovrebbe allora consistere nell’introduzione
di una verifica preventiva delle procedure amministrative e valutative che
precedono il provvedimento giudiziale di allontanamento.

Poiché alla fase processuale
–  nella quale si ipotizza il distacco
del minore dalla propria residenza abituale – si giunge normalmente all’esito
di precedenti fasi istruttorie, nelle quali assumono un ruolo decisivo le
relazioni dei servizi sociali, dei consulenti tecnici e degli operatori
sanitari, sarebbe opportuno introdurre, nell’ambito della legge n. 184/1983, un
procedimento interno di revisione e supervisione di tali relazioni da parte
degli organi amministrativi e dirigenziali competenti.

La supervisione dovrebbe
anzitutto verificare il rigoroso rispetto della distinzione tra fatti
accertati, dati osservativi e valutazioni interpretative, imponendo che queste
ultime siano esplicitamente motivate e fondate su metodologie e teorie
scientificamente riconosciute, in coerenza con gli artt. 473-bis.25 e
473-bis.27 c.p.c.

La procedura potrebbe prevedere
una supervisione interna all’apparato amministrativo di appartenenza degli
operatori coinvolti – servizi sociali, strutture sanitarie, consulenti
psicologici o medici – introducendo una valutazione collegiale multidisciplinare
(commissione tecnica e procedurale)
composta da professionalità differenti e indipendenti rispetto all’operatore
che ha redatto la relazione originaria.

Tale organismo
di controllo e  supervisione dovrebbe
verificare:
•  la correttezza metodologica e scientifica del percorso valutativo svolto dai
servizi e dai consulenti; 
•  l’effettivo esperimento delle misure di sostegno, aiuto e accompagnamento alla famiglia
prima di prospettare l’allontanamento; 
•  la proporzionalità, necessità e attualità dell’ipotesi di allontanamento rispetto
al pregiudizio concretamente accertato; 
•  la presenza di possibili alternative meno invasive e maggiormente conservative
della continuità affettiva e relazionale del minore; 
•  il rispetto del diritto all’ascolto del minore secondo modalità appropriate e
conformi alle garanzie procedurali previste dall’ordinamento; 
•  la rigorosa distinzione tra fatti accertati, osservazioni dirette e
interpretazioni cliniche, psicologiche o sociali; 
•  la chiara indicazione delle basi teoriche e scientifiche delle valutazioni
formulate; 
•  la distinzione tra genitore eventualmente pregiudizievole e genitore protettivo
secondo i parametri di legge e non introducendo fantomatiche ipotesi di  reato, 
tratte da altri contesti come quelli psicologici; 
•  la coerenza delle conclusioni con i principi di gradualità, minima invasività e
tutela prioritaria della continuità degli affetti e dell’ambiente di vita del
minore. 

Una simile verifica preventiva
non avrebbe la funzione di sostituirsi al giudice, ma quella di garantire
maggiore trasparenza, controllabilità e affidabilità del materiale istruttorio
sul quale si fondano decisioni estremamente invasive per la vita del minore e
della sua famiglia.

 

2.        In aggiunta, nei casi
caratterizzati dal rifiuto del minore verso un genitore e dalla possibile
adozione di provvedimenti cautelari particolarmente invasivi – come il
trasferimento coatto del collocamento o il collocamento in struttura “neutra” –
potrebbe risultare utile prevedere non una semplice consulenza tecnica
d’ufficio monocratica, ma una CTU collegiale e multidisciplinare, dotata di
specifici criteri metodologici e limiti operativi.

La CTU collegiale potrebbe
trovare il proprio spazio proprio nei casi in cui, sulla base delle relazioni
dei servizi sociali, delle consulenze o delle valutazioni già acquisite, si
profili l’adozione di un provvedimento di allontanamento del minore o di trasferimento
coatto del collocamento. In tale prospettiva, la consulenza non dovrebbe
intervenire come strumento ordinario o meramente esplorativo, ma come vera e
propria clausola di garanzia e di sicurezza rispetto a decisioni
particolarmente invasive e potenzialmente traumatiche.

Una simile consulenza dovrebbe
avere il compito di chiarire in modo rigoroso, secondo i  parametri già espressi (cfr. pag.7):
•  l’effettiva sussistenza di condizioni di pregiudizio per il minore; 
•  le origini del rifiuto manifestato dal bambino evitando di ricorrere a teorie
ascientifiche; 
•  le conseguenze sul bambino dell’eventuale presenza di pregresse situazioni di
violenza domestica o di violenza assistita; 

•  il livello di radicamento affettivo, relazionale e ambientale del minore; 
•  la proporzionalità e necessità delle misure richieste; 
•  l’esistenza di soluzioni non traumatiche  per il minore  rispetto ai problemi in campo, in
particolare rispetto al  cd. conflitto
genitoriale.

La collegialità della consulenza
potrebbe inoltre costituire una garanzia contro letture eccessivamente
semplificate o unilateralmente psicologizzanti del conflitto familiare,
imponendo una valutazione integrata sotto il profilo psicologico, sociale, relazionale,
nel rispetto delle convenzioni (New York, Istanbul).

Tale strumento dovrebbe però
operare entro precisi limiti, coerenti con le convenzioni internazionali e con
i principi dell’ordinamento interno. In particolare:
•  il rifiuto del minore non dovrebbe essere automaticamente interpretato come indice
di manipolazione genitoriale; 
•  l’ascolto del minore dovrebbe essere autentico, diretto e rispettoso della sua età e
maturità e eseguito secondo disposizione di legge (audiovideo registrato); 
•  l’ascolto dovrebbe essere allargato ai cd. testimoni privilegiati (in primis gli
operatori scolastici)
•  le valutazioni tecniche dovrebbero distinguere chiaramente tra fatti accertati,
osservazioni cliniche e interpretazioni; 

•  le conclusioni dovrebbero essere fondate su metodologie scientificamente
riconosciute e verificabili; 
•  il principio di minima invasività dovrebbe orientare ogni decisione. 

In questa prospettiva, la CTU
collegiale potrebbe trovare una collocazione di legge particolarmente
appropriata nell’ambito dei procedimenti ex artt. 473-bis.6 (rifiuto del minore
a incontrare il genitore e ipotesi di ostatività ai rapporti genitoriali),  473-bis.69 e 473-bis.70 c.p.c., articoli
dedicati all’adozione di misure cautelari suscettibili di incidere
profondamente sulla continuità affettiva e sull’equilibrio psicologico del
minore.

Più che uno strumento volto a
“correggere” il rifiuto del bambino, la consulenza dovrebbe quindi diventare,
in questo contesto, un presidio di garanzia per il minore, finalizzato a
evitare che decisioni drastiche e traumatiche vengano adottate sulla base di
percorsi valutativi incompleti, metodologicamente fragili, non fondati
scientificamente, o non sufficientemente rispettosi dei diritti fondamentali
del minore sanciti dalle convenzioni internazionali.

 

Napoli,
20.5.2026

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