Agosto 1, 2025
L’ascolto del minore nei procedimenti civili e minorili può costituire efficace forma di prevenzione della violenza familiare in quanto il rifiuto del minore di incontrare uno o entrambi i genitori può essere il sintomo di un disagio che riguarda l’intero nucleo familiare e il contesto sociale di riferimento.
L’esigenza manifestata di non rapportarsi con i genitori va adeguatamente vagliata dal giudice e non può essere superficialmente sottovalutata o minimizzata.
Nella gestione della crisi familiare la necessità, da parte del minore, di conservare con entrambi i genitori la continuità del rapporto, infatti, non esclude la sussistenza di un suo speculare “diritto a non conservarlo”.
L’interesse alla bigenitorialità da intendersi “come presenza comune nella vita del figlio” che dovrebbe salvaguardare “una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi,” va adeguatamente bilanciato con quello preminente del minore “a tutelare il suo bene primario psico-fisico”.
Infatti, ai sensi dell’art. 473 bis, 6, cpc, riformato “quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede personalmente all’ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali”, per procedere al ripristino del rapporto, ove possibile.
Riuscire a capire le ragioni del rifiuto diventa essenziale per adottare i provvedimenti conseguenziali.
Con l’ Ordinanza, 05/08/2024, n. 21969la Corte di Cassazione ha affermato, richiamando anche ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991, che “la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa – a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche – costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario.”
La sospensione può essere disposta anche indipendentemente dalle motivazioni palesate dal minore per giustificare il rifiuto purché se ne valuti la profondità e l’intensità per cercare di comprendere se il prosieguo degli incontri potrebbe portare ad un superamento dei traumi o ad una pericolosa accentuazione degli stessi. (Cass. 317-1998; Cass. 6312-1999).
L’ascolto del minore di cui alla recente normativa diventa quindi essenziale per sondare il grado di maturità del minore, la sua autonomia di giudizio, la sua serenità e il suo equilibrio proprio per dare compiuta attuazione al suo “superiore interesse”.
Il rifiuto del minore di avere un rapporto con il genitore è il sintomo e la conseguenza di una ferita psicologica e, pertanto, diventa essenziale comprenderne le motivazioni, anche per evidenziare, secondo uno schema ormai ampiamente adottato, se, nelle dinamiche inter familiari, il trauma è stato provocato da una “situazione di conflitto o di violenza”.
Nel primo caso si tratta di scontri in cui i coniugi si trovano su posizioni paritarie, esprimono pari consenso, non vi è sottomissione o paura di uno rispetto all’altro.
Quando, invece, si tratta di violenza domestica vi è una sostanziale forma di soggezione di uno rispetto all’altro, paura della vittima, mancanza di intesa, disinteresse.
In quest’ultimo caso bisogna interrompere il ciclo di violenza diretta o assistita sul minore immediatamente.
Anche quella “assistita” coinvolge emotivamente il minore anche quando sia un genitore ad esercitarla nei confronti dell’altro e non direttamente su di lui, in quanto anche questa si riverbera sullo stesso provocando danni irreversibili sul suo equilibrio psico-fisico.
Alla fine di questo lungo percorso che costringe il minore ad assistere a comportamenti violenti si determina l’assimilazione di modelli genitoriali distorti” che produrranno la reiterazione degli stessi in un circuito senza fine.
Anche il diritto, quindi, ancora una volta, può agire attivamente e direttamente sulle situazioni di disagio della società compiendo un’opera di prevenzione della violenza diffusa all’interno dei nuclei familiari che tante vittime sta provocando tra le donne e gli stessi minori, costretti loro malgrado ad assorbire la brutalità di una collettività malata, che scaricheranno, da adulti, all’interno dei loro contesti di riferimento.
Avv. Carmela Bruniani

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