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La sovranità del beneficiario, che trova una sua pienezza nelle decisioni di carattere patrimoniale, appare ancor più solida, orientativamente, in un ambito come quello medico.
Il problema riguarda soprattutto l’ammissibilità di un dissenso, presso l’interessato, rispetto alle indicazioni circa il da farsi che siano state fornite, e suggerite, dal sanitario o dall’AdS.
La chiave di volta sarà, allora, quella tesa a verificare se ciò che spinge il beneficiario a dissentire, nel caso in esame, faccia o meno parte del suo nucleo interiore “deviato”, patologico: quello stesso che è ricollegabile alla malattia mentale o alla dipendenza, in maniera diretta. Ove così non sia il beneficiario resterà sovrano, interamente, il suo eventuale dissenso sarà del tutto legittimo.
Ad esempio, uno schizofrenico può certamente scegliere – lui in prima persona – il colore della sua dentiera, più o meno bianca, fra quelle che gli vengono proposte; il depresso opterà lui per il tipo di analgesico preferibile, almeno entro una certa gamma di molecole farmaceutiche (sapendo ognuna l’effetto che gli fa, avendone provate più d’una).

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