Prof. Alceste Santuari

Nel 2016, un’associazione ricreativo-culturale costituita con la finalità di diffondere e sviluppare la cultura presentava alla Provincia autonoma di Bolzano tre autonome domande volte all’erogazione di vantaggi economici per attività culturali ed artistiche ai sensi della normativa vigente in quella Provincia. Le suddette domande venivano respinte dall’amministrazione provinciale con tre distinti provvedimenti, le cui argomentazioni erano tutte riconducibili e connesse al requisito della “solidità finanziaria” previsto da un’apposita deliberazione della Giunta provinciale. L’associazione impugnava i suddetti provvedimenti di diniego dinanzi al T.R.G.A. di Bolzano il quale, con tre diverse pronunce, respingeva i relativi gravami.

Le suddette sentenze sono state, quindi, impugnate dall’associazione dinanzi al Consiglio di Stato che, riuniti gli appelli, dopo aver disposto una consulenza tecnica volta ad accertare se “le valutazioni di natura contabile ed economico-finanziaria circa la solidità finanziaria della ricorrente, poste a base dei dinieghi di concessione dei finanziamenti oggetto di causa, si muovano entro i limiti dell’attendibilità tecnico-scientifica del settore contabile-finanziario che qui viene in rilievo, tenuto conto della natura non imprenditoriale dell’associazione ricorrente”, sulla base delle risultanze di quest’ultima, ha accolto gli stessi con sentenza n. 1993 del 2021. In particolare, questa Sezione, in riforma delle pronunce del T.R.G.A., accoglieva in parte i ricorsi di primo grado e per l’effetto:

  1. annullava in parte qua una delle delibere, nella parte in cui prevedeva quale requisito di ammissione ai contributi in questione la dimostrazione della “solidità finanziaria” delle organizzazioni richiedenti;
    1. annullava per invalidità derivata, gli atti di diniego gravati in primo grado;
    1. precisava, in chiave conformativa che “attesa l’interdipendenza tra il criterio in questione, gli altri criteri stabiliti nella delibera e le incombenze istruttorie procedimentali poste a carico delle organizzazioni richiedenti (con particolare riferimento alla documentazione da allegare alle domande di contributo), in sede di riedizione del potere regolamentare e di riformulazione dei requisiti di concessione dei sussidi in questione si dovrà porre mente anche a tale nesso di interdipendenza reciproca intercorrente tra i vari requisiti”.

A seguito di questo annullamento, l’amministrazione provinciale respingeva una richiesta di contributo presentata nel 2018 sulla base dei criteri della delibera giuntale già annullata, approvava i nuovi criteri per erogare i contributi, nonché respingeva due domande di contributo ancora pendenti. L’associazione presentava un ricorso in ottemperanza volto ad annullare i dinieghi di cui sopra e i nuovi criteri adottati dall’amministrazione provinciale, i quali, tra l’altro, escludono dai contributi i soggetti:

  1. “con evidenti squilibri di carattere economico, patrimoniale e finanziario, che denotino uno stato di difficoltà economico-finanziaria e non offrano prospettive di continuità in caso di diminuzione del sostegno pubblico;
  2. Che presentino una grave condizione di insolvenza, segnalata da pregressi pignoramenti o altre procedure esecutive e una situazione di grave squilibrio patrimoniale, segnalata da un patrimonio netto negativo risultante dall’ultimo stato patrimoniale.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza 13 ottobre 2026, n. 7499 ha ritenuto il ricorso in parte improcedibile e, in parte, infondato. La Sezione ribadisce che le finalità sociali e culturali degli enti (non profit) devono accompagnarsi a una gestione capace di assicurare la continuità dell’attività e il corretto impiego delle risorse ricevute. Su questa base, il Collegio ritiene che la Provincia autonoma di Bolzano abbia correttamente eseguito la precedente sentenza (sopra richiamata) che imponeva di riformulare i criteri di finanziamento. Secondo i giudici di Palazzo Spada, i nuovi parametri possiedono un significato giuridico riconoscibile e risultano applicabili anche agli enti non profit a carattere non commerciale e la loro definizione supera quindi le criticità del precedente requisito.

Nello specifico, il reasoning della Sezione si sviluppa attraverso i seguenti passaggi:

  1. Il patrimonio dell’associazione deve ritenersi funzionale alla missione dell’ente non lucrativo: in quest’ottica, richiamando gli articoli 3, 4 e 8 del Codice del Terzo settore, la sentenza collega la gestione patrimoniale al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, conseguentemente, la destinazione del patrimonio comporta una responsabilità nell’amministrazione del medesimo;
  2. L’equilibrio finanziario e di bilancio sostiene la continuità e la sostenibilità delle finalità istituzionali, l’autonomia decisionale, le aspettative dei terzi, nonché la capacità dell’associazione di attrarre risorse;
  3. Il finanziamento pubblico deve essere impiegato nell’attività sostenuta e non essere impiegato per assorbire il risanamento di debiti pregressi;
  4. Il controllo sulla situazione economica del beneficiario viene quindi ricondotto alla necessità di assicurare l’effettiva destinazione delle risorse alle attività culturali;
  5. La continuità richiede una valutazione prospettica: in quest’ottica, la sentenza de qua richiama il principio contabile OIC 35, che, per gli enti cui si applica, richiede di valutare la capacità di proseguire l’attività per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio:
  6. La disponibilità delle risorse va considerata insieme alla possibilità di adempiere alle obbligazioni assunte;
  7. Organizzazione e trasparenza contabile sono condizioni giustificate dall’art. 13 del Codice del Terzo settore, che stabilisce gli obblighi di rendicontazione per gli ETS;
  8. l’affidabilità finanziaria deve essere valutata dalla P.A. utilizzando concetti giuridici elastici, quali insolvenza e grave squilibrio patrimoniale, che si concretizzano mediante discrezionalità tecnica, che deve essere suffragata e sostenuta da motivazioni adeguate alla situazione dell’ente.

Da quanto sopra discende che la pronuncia rafforza l’importanza di documentare il collegamento tra risorse disponibili, obbligazioni assunte e capacità di realizzare le attività finanziate. Per le amministrazioni, ciò implica motivare i criteri e la loro applicazione; per gli enti, rende centrali la qualità della rendicontazione e la dimostrazione della sostenibilità dei programmi. In questo quadro, rimangono alcuni aspetti da approfondire necessari per comprendere la portata della decisione e i suoi possibili sviluppi applicativi. In primis, occorre ribadire che la maggiore elasticità dei criteri valutativi richiede un’istruttoria particolarmente accurata, che implica un esame concreto di bilanci, debiti, risorse disponibili e prospettive dell’attività. In secondo luogo, merita particolare attenzione la previsione contenuta nella disciplina provinciale in ordine alla continuità dell’attività in caso di diminuzione del sostegno pubblico. Si tratta di un requisito che inevitabilmente solleva una questione delicata per molte attività culturali e sociali, che incorporano stabilmente i contributi pubblici nel proprio modello di finanziamento. Nell’applicazione dei criteri diventa, quindi, essenziale distinguere la normale dipendenza da tali risorse da una situazione di effettiva insostenibilità. In terzo luogo, occorre precisare che la locuzione “assenza di lucro” deve essere letta alla luce dell’articolo 8 del Codice del Terzo settore: la formazione di avanzi di gestione è compatibile con la natura non lucrativa, mentre rilevano il vincolo di destinazione alle finalità statutarie e il divieto di distribuzione, anche indiretta, nei termini stabiliti dalla norma. In quarto luogo, merita segnalare che gli obblighi contabili e di rendicontazione richiamati non si applicano agli Enti del Terzo settore in modo indifferenziato.

In ultima analisi, la sentenza de qua conferma il nuovo assetto giuridico introdotto dalla Riforma del Terzo settore rispetto al regime previgente, atteso che il sostegno pubblico (contributi), un tempo prevalentemente collegato (e collegabile) al perseguimento di finalità ritenute di interesse pubblico, alla luce del Codice del Terzo settore, è da ricondurre all’/alle attività svolta/e dagli Enti di Terzo settore, alla loro organizzazione, al loro livello di compliance, nonché alla loro capacità di autofinanziamento. Ne consegue che viene in considerazione, ai fini della valutazione da parte delle pubbliche amministrazioni, chiamate ad erogare provvidenze economiche a favore degli Enti in parola, la loro capacità di assicurare un adeguato livello di continuità di azione nel tempo e di solidità economico-finanziaria.

Trattasi di valutazioni che emergono nei percorsi di co-amministrazione, nello specifico, in ambito socio-sanitario, nel quale il perseguimento e la relativa realizzazione dell’obiettivo ultimo, segnatamente, la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, richiedono il coinvolgimento di Enti del Terzo settore affidabili, solidi e in grado di assicurare la continuità dell’azione e degli interventi.

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