Prof. Alceste Santuari
Nell’ambito di un procedimento di richiesta di personalità giuridica ex d.p.r. n. 361/2000, la Regione Toscana denegava l’iscrizione di una fondazione nel registro regionale delle persone giuridiche, ritenendo la denominazione portatrice di un disvalore sociale, la composizione del consiglio di amministrazione (n. 2 componenti) disfunzionale e, da ultimo, la incoerenza dello schema dell’ultimo bilancio approvato rispetto alle Linee guida per la redazione dei bilanci di esercizio delle organizzazioni non profit.
Successivamente, il consiglio di amministrazione, dopo aver provveduto a modificare la denominazione originaria, presentava una nuova domanda di iscrizione al registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, che, tuttavia, veniva respinto dalla Regione, in quanto “permaneva il medesimo atto costitutivo”, che, in quanto ritenuto viziato, aveva condotto la medesima Regione ha denegare la iscrizione della fondazione.
Nel 2024, la fondazione ha formulato la richiesta di iscrizione al Runts, modificando lo statuto, prevedendo un ampliamento delle attività (di interesse generale) e la modifica della composizione del consiglio di amministrazione (con un minimo di 3 e un massimo di 7 membri). Ciononostante, la Regione Toscana negava alla fondazione l’iscrizione nella sezione “altri enti del terzo settore” del Runts.
Tale diniego è stato eccepito di fronte al Tar Toscana, contestando il fatto che la Regione ha negato l’iscrizione al RUNTS richiamando sostanzialmente le ragioni già poste a base dei precedenti dinieghi del 2018 e del 2023. I giudici amministrativi toscani (sez. I, sentenza 9 maggio 2025, n. 840) ha così statuito:
- la domanda del 2024 non deve considerarsi una mera riproposizione della precedente domanda di riconoscimento della personalità giuridica privata. Essa deve invece intendersi un procedimento nuovo, fondato su una disciplina diversa: non più il d.P.R. n. 361/2000, bensì l’art. 22 del d.lgs. n. 117/2017;
- la Regione, quindi, avrebbe dovuto valutare autonomamente la nuova istanza, alla luce del Codice del Terzo settore e delle modifiche intervenute nello statuto e nella denominazione dell’ente;
- l’Ufficio regionale del Runts non è del tutto privo di potere, ancorché nel procedimento ex art. 22 del Codice del Terzo settore il controllo principale spetterebbe al notaio. Il Tar chiarisce che l’Ufficio Runts non ha un ruolo meramente passivo: esso è chiamato sì a verificare la regolarità formale della domanda e della documentazione, ma può anche effettuare controlli di legittimità in casi estremi, quali, ad esempio, la mancanza di elementi essenziali propri degli enti del Terzo settore;
- tuttavia, il potere di attribuzione in capo all’amministrazione regionale è stato esercitato illegittimamente: l’errore decisivo della Regione Toscana è stato quello di avere fondato il diniego di iscrizione nel Runts del 2024 su valutazioni maturate nel diverso procedimento del 2018 relativo al registro delle persone giuridiche private. In particolare, nel 2018 il problema principale era la denominazione originaria della fondazione, ritenuta fortemente problematica perché collegata a una persona responsabile di un grave fatto di violenza. Ma, al momento della domanda RUNTS, quella denominazione era stata modificata;
- la Regione e il Comune non hanno adeguatamente considerato questa modifica. Hanno continuato a valorizzare un elemento — la precedente denominazione — che non era più presente nella stessa forma nella nuova configurazione statutaria;
- Da qui il difetto di motivazione: il provvedimento regionale non spiega perché, nonostante il mutamento della denominazione, continuassero a sussistere ragioni ostative all’iscrizione;
- Anche il problema del consiglio di amministrazione composto da almeno due membri era stato superato: il nuovo statuto prevedeva un consiglio da tre a sette componenti;
- Quanto al patrimonio minimo richiesto per l’acquisto della personalità giuridica da parte di una fondazione ETS, il parametro corretto da considerare era l’art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 117/2017, che richiede almeno 30.000 euro. La fondazione aveva documentato liquidità bancarie superiori a tale soglia, pari a 54.968,25 euro, ma il provvedimento impugnato non aveva adeguatamente considerato questo dato.
La sentenza è significativa perché delimita il rapporto tra controllo notarile e controllo amministrativo nell’iscrizione al RUNTS. Il TAR non afferma invero che l’Ufficio RUNTS debba iscrivere automaticamente l’ente quando il notaio presenta la domanda, ma chiarisce che l’amministrazione deve esercitare i propri poteri secondo il parametro normativo corretto e sulla base della situazione attuale dell’ente. Il principio di fondo è che un precedente diniego, adottato in un diverso procedimento e in presenza di un diverso statuto, non può essere automaticamente “trascinato” nel procedimento RUNTS. L’amministrazione deve rivalutare l’istanza alla luce delle modifiche intervenute e deve motivare specificamente le ragioni del nuovo diniego.
La decisione del Tar Toscana è stata appellata e il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 18 giugno 2026, n. 4895, ha confermato la sentenza di primo grado, così statuendo:
- il procedimento RUNTS è diverso dal procedimento ordinario ex d.P.R. 361/2000: l’istanza del 2024 ha un oggetto nuovo e diverso: non riguarda più l’iscrizione nel registro ordinario delle persone giuridiche private ai sensi del d.P.R. n. 361/2000, ma l’iscrizione nel RUNTS ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- la differenza tra i due procedimenti non è solo formale, atteso che cambiano:
- il procedimento;
- la normativa applicabile;
- l’amministrazione coinvolta nell’istruttoria;
- il titolo giuridico in base al quale si chiede la personalità giuridica.
- l’art. 22 del Codice del Terzo Settore rappresenta per così dire il “cuore” della decisione: esso prevede una procedura speciale, derogatoria rispetto al d.P.R. n. 361/2000;
- in questa procedura,
- il notaio che riceve l’atto deve verificare:
- la sussistenza delle condizioni previste dalla legge;
- la conformità dell’ente alla disciplina del Terzo settore;
- l’esistenza del patrimonio minimo;
- la regolarità dell’atto costitutivo e dello statuto.
- L’Ufficio RUNTS, invece, deve verificare la regolarità formale della documentazione.
Alla luce del contesto sopra descritto, il Consiglio di Stato sembra dunque valorizzare la ripartizione di poteri e funzioni: il procedimento ex art. 22 è semplificato proprio perché il legislatore ha attribuito al notaio un controllo qualificato e sostanziale, lasciando all’amministrazione un controllo più limitato. Questo non significa che l’Ufficio RUNTS non abbia alcun potere di verifica, ma significa che non può sostituirsi al notaio con valutazioni di merito non previste dalla norma, soprattutto quando tali valutazioni riguardano opportunità sociale, reputazione, consenso pubblico o giudizi etici sull’iniziativa.
Ed è con riferimento all’art. 22 CTS che il Consiglio di Stato afferma che il diniego regionale è stato adottato in violazione del medesimo: secondo il Collegio, la Regione non si è limitata a controllare la regolarità della documentazione, ma ha sostanzialmente respinto l’istanza sulla base di ragioni di merito: il disvalore sociale dell’iniziativa, la difficoltà della Fondazione a raccogliere fondi, il possibile rigetto da parte delle comunità locali, l’inopportunità simbolica della costituzione dell’ente da parte dei genitori del femminicida.
Queste considerazioni possono essere comprensibili sul piano sociale o morale, ma non costituiscono, nel quadro dell’art. 22, un motivo giuridicamente sufficiente per negare l’iscrizione al RUNTS, almeno in assenza di una specifica violazione normativa.

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