Adito per l’interdizione di soggetto affetto da patologia mentale e che aveva subito diversi trattamenti sanitari obbligatori, il giudice, previa adozione di provvedimento urgente e quindi nomina della sorella dell’interessato, definisce il giudizio respingendo l’istanza di interdizione, con trasmissione di copia degli atti al giudice tutelare.
Atteso che il giudizio di adeguatezza della misura di protezione da adottare implica una relazione tra misura di protezione, interessi da tutelare e bisogni da soddisfare e ritenuto che un’adeguata tutela del convenuto possa essere realizzata applicando l’amministrazione di sostegno, è stato così confermato il provvedimento provvisorio.
Richiamato l’orientamento per cui l’amministrazione di sostegno si rivela misura adeguata anche qualora l’impossibilità di provvedere ai propri interessi sia totale e definitiva, nella fattispecie, la riduzione dell’autonomia del convenuto si ritiene possa essere adeguatamente fronteggiata con l’applicazione di tale istituto.
Tribunale di Messina, 3 gennaio 2023

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