Prof. Alceste Santuari
“ll sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali si sviluppa all’interno di un quadro normativo progressivamente consolidatosi a partire dalla Legge 328/2000. Tale legge ha rappresentato un momento di riorganizzazione strutturale, introducendo il diritto all’accesso universale ai servizi sociali e avviando un processo di governance associata tra Comuni, attuata tramite gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS). Nel corso del tempo, successive disposizioni hanno contribuito a precisare le funzioni attribuite agli ATS e a individuare e rafforzare i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS). Obiettivo, definito costituzionalmente, garantire a tutte le persone, sull’intero territorio nazionale, l’esigibilità dei diritti sociali e l’uniformità nell’accesso e nell’erogazione dei servizi sociali”.[1]
“La recente introduzione della co-programmazione (D. Lgs. 117/2017) obbliga le pubbliche amministrazioni a coinvolgere attivamente il Terzo Settore nella pianificazione e realizzazione degli interventi sociali, nel rispetto delle norme di trasparenza e partecipazione. L’Istituto della co-programmazione, disciplinato dal secondo comma dell’art. 55 del Decreto legislativo 117/2017, Codice del Terzo settore, evidenzia la necessità che le amministrazioni pubbliche assicurino il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore attraverso forme di coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. Sebbene la titolarità delle funzioni sociali resti in capo ai Comuni, la scelta della forma associativa incide direttamente sulla qualità della governance, sulla tempestività decisionale e sulla capacità di assicurare prestazioni essenziali continuative e uniformi.”[2]
In questa prospettiva, al fine di valorizzare e rafforzare l’azione della pubblica amministrazione nella prospettiva sopra delineata, l’art. 55 del Codice del Terzo settore, inter alia, richiama il principio di autonomia organizzativa e regolamentare. Si tratta di un principio essenziale nella progettazione, organizzazione, gestione ed erogazione delle attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo settore, atteso che esse richiedono, per loro stessa natura, approcci flessibili e modulabili in base alle esigenze di un determinato territorio. Gli enti locali, anche in forma aggregata negli ATS, oltre a ricorrere alle tradizionali procedure ad evidenza pubblica, possono, in forza della loro specifica organizzazione interna, adottare appositi regolamenti attraverso i quali disciplinare in modo dettagliato i diversi rapporti di partnership con gli enti del terzo settore. L’esistenza di un regolamento interno alle pubbliche amministrazioni esprime, al contempo, la volontà di indirizzo, manifestata dall’amministrazione, di favorire l’attivazione di partenariati con gli enti non profit in luogo delle ordinarie procedure ad evidenza pubblica con i soggetti terzi, e una maggiore legittimazione giuridica della scelta politica adottata.
E’ quanto è previsto nel regolamento approvato in data 17 dicembre 2025dall’Ambito Territoriale Sociale 6 della Regione Marche, che, anche in forza della recente legge regionale 5 agosto 2025, n. 23, intende disciplinare “i rapporti di collaborazione tra i Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6 (ATS 6) e le diverse forme di partecipazione civica finalizzate allo svolgimento di attività di welfare territoriale e alle relative attività di interesse generale, nel rispetto degli obiettivi definiti negli strumenti della programmazione (art. 1, comma 1, del Regolamento).
Non essendo questa la sede per poter proporre una disamina completa del Regolamento in parola, basti segnalare che il comma 1 sopra riportato contiene già il “manifesto” dell’intero documento. Invero, da un lato, il Regolamento riconosce nella partecipazione civica (quindi, allargata anche a soggetti diversi dagli ETS) un valore da promuovere in quanto funzionale alla realizzazione di attività di welfare locale. Dall’altro, il Regolamento in argomento sembra orientare la collaborazione con gli ETS e gli altri soggetti della società civile territoriale verso forme di cooperazione “sequenziate”. In altri termini, la realizzazione di attività dovrebbe essere l’esito di una precedente fase di programmazione zonale.
Gli ATS, come è noto, hanno come scopo quello di aggregare i Comuni di un dato territorio nell’esercizio della funzione sociale, affinché si possano garantire in modo più effettivo ed efficace i LEPS. A questa funzione, in conformità con la ratio legis e le previsioni del Codice del Terzo settore (in specie artt. 1 e 55, d. lgs. n. 117/2017), sono invitati anche gli Enti del Terzo settore.
Occorre ricordare che i soggetti privati coinvolti nei percorsi collaborativi non modificano la loro natura giuridica, il loro assetto organizzativo e gestionale, né tantomeno la loro mission. Essi sono sollecitati a modificare il loro “ruolo”: invero, gli enti non profit coinvolti nei processi collaborativi sono chiamati ad abbandonare la posizione di “controparti” contrattuali per assumere e svolgere quella di partner delle pubbliche amministrazioni, e non più soltanto di operatori economici erogatori di servizi e prestazioni. Si tratta, conseguentemente, di registrare il passaggio da rapporti tipicamente basati sul binomio “committente-prestatore/erogatore” a programmi di collaborazioni pubblico-private aventi ad oggetto progetti, iniziative ed interventi di rilevanza collettiva, caratterizzati dalla condivisione di obiettivi, di risorse e di responsabilità tra enti pubblici e soggetti privati, specie non profit. La condivisione di obiettivi comuni di interesse generale, l’assunzione di responsabilità pubbliche, nonché la disponibilità a farsi carico di istanze collettive, seppur bilanciate dalla necessaria ricerca di equilibri economico-finanziari, rappresentano elementi che definiscono una vocazione metaegoistica dei soggetti privati, anche non lucrativi, rispetto alla più tradizionale e conosciuta posizione di erogatori di ultima istanza selezionati dalle pubbliche amministrazione per assicurare contratti a prestazioni corrispettive.
In questa cornice, il Regolamento dell’ATS 6 risulta chiaro nelle sue intenzioni e finalità: rafforzare il ruolo degli enti locali aggregati nello svolgimento delle proprie funzioni in un contesto socio-economico, caratterizzato, tra l’altro, dalla necessità di adottare decisioni multilivello, che, presuppongono naturaliter la necessaria collaborazione con i soggetti giuridici non lucrativi ovvero a vocazione sociale che operano sul territorio di competenza.
[1] Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Decreto 24 giugno 2025, recante “Linee guida per i modelli organizzativi degli ATS per l’attuazione dei LEPS” (p. 7).
[2] Linee guida, cit., p. 23.

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