L’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’apertura dell’amministrazione di sostegno deve essere effettuato sia con riferimento alla condizione di menomazione del beneficiando che alla possibilità di questi provvedere ai propri interessi e la limitazione della capacità di un soggetto che abbia espresso volontà contraria alla nomina di un amministratore in suo favore deve essere giustificata.
Cass. civ. n. 6584/2025

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