Il danno esistenziale è un danno non patrimoniale, che consiste nella lesione della qualità della vita e delle attività realizzatrici della persona del danneggiato. Nell’ambito del danno non patrimoniale, si distingue il danno morale consistente nella sofferenza interiore, il danno biologico quale danno alla salute, ed appunto il danno esistenziale quale lesione delle attività realizzatrici della persona, che comportino la lesione di diritti fondamentali della stessa e siano comprovate.
Ripercorriamo qui di seguito gli snodi ed i passaggi fondamentali del percorso giurisprudenziale sul tema.
Di fondamentale importanza è la pronuncia di Cass., 7 giugno 2000, n. 7713, secondo cui “Poiché l’articolo 2043 c.c., correlato agli artt. 2 ss. Costituzione, va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza). (Nella specie, in applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa, del figlio naturale in conseguenza della condotta del genitore, tale riconosciuto a seguito di dichiarazione giudiziale, che per anni aveva ostinatamente rifiutato di corrispondere al figlio i mezzi di sussistenza con conseguente «lesione in sé» di fondamentali diritti della persona inerenti alla qualità di figlio e di minore)”.
Il successivo snodo fondamentale è costituito dalle sentenze gemelle di Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, che hanno sostenuto una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 cod. civ. in tema di danno non patrimoniale, nel cui ambito va ricompreso non solo il danno morale soggettivo, quale turbamento dello stato d’animo del danneggiato, ma anche il danno biologico, quale lesione del diritto costituzionalmente garantito all’integrità psicofisica, ed altresì il danno derivante dalla lesione di diritti e interessi inerenti alla persona costituzionalmente garantiti, precisando che nel caso di lesioni di interessi tutelati costituzionalmente il risarcimento del danno non patrimoniale non incontra limiti (interpretazione costituzionalmente orientata confermata da Corte Cost., 11 luglio 2003, n. 233).
Dopo cinque anni, la Suprema Corte con le quattro sentenze gemelle di San Martino (Cass., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), ha precisato le tre condizioni della rilevanza costituzionale dell’interesse leso, della gravità di tale lesione, e della non futilità in concreto del danno, ed ha affermato il principio di unitarietà del danno non patrimoniale, mantenendo la rilevanza descrittiva dei vari tipi di pregiudizio ai fini dell’allegazione e della motivazione della quantificazione, ed il principio della omnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale che va risarcito nella sua interezza sotto ogni aspetto descrittivo nel limite del divieto di duplicazione risarcitoria.
Il tema del divieto di duplicazione risarcitoria è stato alfine approfondito e chiarito con le pronunce c.d. decalogo di Cass., ordinanza, 27 marzo 2018, n. 7513, e Cass., ordinanza, 4 novembre 2020, n. 24473. In quest’ultima pronuncia, in particolare, il Supremo Collegio ha affermato che “Nella valutazione del danno alla salute, in particolare – ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto – il giudice dovra’ valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se’ stesso – quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realta’ esterna, con tutto cio’ che, in altri termini, costituisce “altro da se’”). In presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito puo’ essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidita’ non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
E’ di tutta evidenza che quello che la Suprema Corte chiama nelle ultime sentenze come danno dinamico-relazionale non è altro che il danno esistenziale, vale a dire il danno da sconvolgimento dell’esistenza come assai efficacemente definito dalla recente Cass., 2 luglio 2025, n. 17881, sopra citata, che il giudice deve considerare nella liquidazione complessiva del danno; nel caso di danno permanente alla salute il risarcimento del danno biologico già include e copre una componente ordinaria di danno dinamico-relazionale cioè la lesione di quelle attività che non potrebbero non essere pregiudicate da quel tipo di invalidità permanente, salva la possibilità una personalizzazione in aumento della componente di danno dinamico-relazionale nella comprovata ricorrenza di situazioni affatto peculiari.
Rimane quindi confermata la persistente attualità, vigenza, e correttezza, anche terminologica, della nozione di “danno esistenziale”, talvolta denominato dalla giurisprudenza quale danno dinamico-relazionale, ma da ultimo, con assai felice ripresa lessicale, quale danno da sconvolgimento dell’esistenza.
E sono davvero molteplici i casi di possibile rilevanza del danno esistenziale come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo.

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