Prof. Alceste Santuari

Il Budget di progetto, così come previsto dall’art. 28, d.lgs. n. 62/2024, si configura come “metodo” partecipato e collaborativo, riconducibile nel contesto delle scelte che le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad operare in ordine agli interventi e alle azioni che devono dare attuazione al progetto di vita personalizzato.

Come è noto, rientra nella competenza precipua degli enti del servizio sanitario regionale e degli enti locali territoriali organizzare e, quindi, garantire la fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie di cui sono territorialmente e istituzionalmente competenti e, conseguentemente, approvare i programmi e le azioni sulla base dei quali progettare la gestione e l’erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitarie.

In quest’ottica, il diritto alla salute consacrato nell’art. 32 della Costituzione,  l’esigenza di assicurare un’effettiva esigibilità dei Livelli Essenziali dell’Assistenza (LEA),  la regolazione pubblica del servizio sanitario nazionale  e i relativi vincoli di bilancio,  unitamente alla regionalizzazione dei sistemi di protezione sociale  sollecitano gli enti del servizio sanitario, nazionale e regionale, e gli enti locali territoriali ad individuare formule giuridiche e modelli organizzativi in grado di contemperare l’esigibilità dei diritti alle prestazioni socio-sanitarie  e la sostenibilità economico-finanziaria del sistema socio-sanitario e socio-assistenziale.

Nel perseguimento di detti obiettivi, la pubblica amministrazione si sottrae alla sua manifestazione tradizionale quale autorità per assumere sempre più un’azione di governance multilivello e di coordinamento di altri soggetti, siano essi pubblici, privati, in specie non lucrativi, funzionalizzata allo svolgimento di finalità e scopi di natura collettiva.

Da quanto sopra consegue che le pubbliche amministrazioni sono sempre più nella condizione di promuovere azioni, interventi e modelli organizzativi flessibili e modulabili affinché possano essere progettate e realizzate risposte adeguate alla complessità degli obiettivi che il sistema di protezione sociale è obbligato a perseguire.  In questa prospettiva, gli enti pubblici preposti e competenti sono chiamati a valutare le proprie organizzazioni al fine di modulare e sagomare tipologie, quantità, modalità e interventi funzionali a fornire risposte adattive e coerenti alla crescente domanda di salute, di assistenza e di cura delle persone con disabilità. Risposte per le quali è richiesta un’organizzazione in grado di superare posizioni puramente emergenziali e conformarsi, al contrario, a moduli ordinari di intervento e di azione, che, trascendendo gli angusti confini amministrativi, sappiano coordinare, integrare e facilitare la definizione di centri di interessi, dai quali possano discendere decisioni stabili e sostenibili nel tempo.

E’ in quest’ottica partecipativa e di coinvolgimento attivo che il d. lgs. n. 62/2024 ha operato una scelta netta in ordine alle procedure amministrative da adottare: gli ETS sono chiamati a contribuire sia alla costruzione del progetto di vita delle persone con disabilità sia alla realizzazione del Budget di progetto, che del progetto di vita è supporto.

Nel contesto sopra delineato, gli istituti giuridici cooperativi disciplinati dal Codice del Terzo settore esprimono un modo diverso dell’essere amministrazione pubblica e, conseguentemente, rappresentano le scelte operative attraverso cui il modello dell’amministrazione condivisa o collaborativa trova concreta applicazione.  L’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017, inserito nel Titolo VII, rubricato “Dei rapporti con gli enti pubblici”, rappresenta la “disposizione-manifesto” degli istituti collaborativi: in esso sono contemplati i principi cui gli istituti in parola devono conformarsi, le azioni, le procedure e le modalità di realizzazione e implementazione di quei principi, nonché i soggetti non profit “abilitati” a collaborare e cooperare con gli enti pubblici.

I rapporti giuridici collaborativi di cui all’art. 55 del Codice del Terzo settore, individuati dall’art. 28 citato, in quanto ispirati dal e al principio di sussidiarietà, sono imperniati proprio sulla dimensione partecipativa e sul coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore (ETS) che, unitamente alle amministrazioni procedenti, condividono gli obiettivi (e le attività) di interesse generale.  Partecipazione e coinvolgimento attivi dei soggetti privati, in specie non lucrativi, sono l’espressione della dimensione “dialogica” e non “gerarchica” della Pubblica Amministrazione, che contempla la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni al procedimento amministrativo.

Gli Enti del Terzo settore, al contrario di quanto accade nelle procedure competitive, che risultano finalizzate ad identificare l’operatore economico cui affidare l’erogazione del servizio ovvero della prestazione, “prendono parte” alla dimensione pubblica della definizione degli interventi, azioni e progetti funzionali alla realizzazione del Budget di Progetto.

Esso – ricordiamolo – è costituito, in modo integrato, dall’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali (art. 28, comma 1, d. lgs. n. 62/2024). In quest’ottica, il “budget di progetto” si caratterizza, dunque, quale strumento nel quale possono confluire le diverse tipologie progettuali, di intervento e di azione che sul territorio possono trovare espressione sia nell’iniziativa pubblica sia in quella dei soggetti privati, in particolare non lucrativi. Ancorché il “budget di progetto” sia definito della necessaria integrazione tra prestazioni sanitarie e interventi assistenziali e tra competenze di diversi enti pubblici e i progetti e le proposte avanzate dagli enti non lucrativi, esso non può che essere il risultato dell’azione pianificatoria e programmatoria degli enti pubblici coinvolti, che coinvolgono attivamente in tale azione anche gli Enti del Terzo settore. Attraverso questa azione si intende garantire un accesso uniforme ai servizi e, contestualmente, conseguire un’effettiva ed efficace integrazione sociosanitaria. In ordine a quest’ultimo obiettivo, la regolazione pubblica non contempla soltanto la sfera di azione e di intervento delle autorità pubbliche, ma anche quella delle organizzazioni non profit, atteso che anch’esse partecipano alla realizzazione dei medesimi fini di interesse generale cui sono preordinati sia il sistema sanitario sia quello socio-assistenziale.

In questo senso, le attività e i progetti contemplati nel budget di progetto sono finalizzati ad individuare percorsi e procedure che siano in grado di assicurare al contempo i livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie, escludendo motivazioni egoistiche e lucrative e gli interessi degli operatori economici a fornire ed erogare i servizi e le prestazioni necessari al conseguimento degli obiettivi di integrazione socio-sanitaria.

A seguito della sperimentazione avviata in alcune aree del territorio nazionale (il 1 gennaio 2027, la riforma della disabilità sarà in vigore in tutto il Paese), asl, enti locali (specie associati) e Regioni hanno realizzato programmi di intervento che mettano tutti gli “attori” previsti dalla normativa “in rete”, affinché essi possano realizzare in modo coerente le previsioni normative.

Le sfide e le difficoltà non sono poche e, spesso, rischiano di vanificare anche quelle “sperimentazioni” positive che sono state avviate nei diversi territori. Occorre, in specie per quanto attiene ai rapporti giuridici tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore, costruire percorsi che assicurino stabilità, professionalità, responsabilità (condivise), nonché sostenibilità e capacità di includere tutti i soggetti giuridici che, a vario titolo, possono contribuire alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie.

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