Le quattro ordinanze della Corte di cassazione civile nn. 4420/2026, 20033/2026, 23139/2026 e 23253/2026, già esaminate singolarmente, pur riferendosi a vicende differenti, presentano alcuni elementi ricorrenti: la conflittualità genitoriale, il rifiuto o la difficoltà di relazione del minore con uno dei genitori e la presenza di allegazioni di violenza domestica o abuso, rispetto alle quali vengono utilizzate categorie quali condizionamento, manipolazione, strumentalizzazione e alienazione. La loro lettura comparata consente di spostare l’attenzione dal singolo caso al metodo dell’accertamento giudiziario. Il problema non è stabilire se possano esistere dinamiche di influenza di un genitore sul figlio, né negare in astratto la possibilità che il conflitto familiare incida sulla relazione del minore con ciascun genitore. Il problema riguarda piuttosto l’ordine logico dell’accertamento, soprattutto quando alla conflittualità familiare si accompagnano allegazioni di violenza. In queste situazioni, il comportamento del minore – il rifiuto, la paura, la sofferenza, una dichiarazione apparentemente contraddittoria – non dovrebbe essere ricondotto, fin dall’inizio, a una spiegazione già individuata. Occorre invece procedere dall’esame degli elementi disponibili, verificare le allegazioni di violenza e considerare la posizione e la voce del minore senza che una categoria interpretativa previamente assunta ne determini la lettura. Il rischio, diversamente, è quello di una circolarità argomentativa: il rifiuto viene spiegato attraverso il condizionamento; la sofferenza viene letta come effetto della manipolazione; le dichiarazioni del minore vengono considerate inattendibili perché espressione di tale condizionamento; e la stessa interpretazione viene poi utilizzata per confermare l’ipotesi iniziale. La spiegazione prescelta finisce così per diventare anche il criterio attraverso il quale vengono selezionati e interpretati gli elementi che dovrebbero verificarla. È precisamente su questo terreno che assume rilievo il confronto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, e in particolare con il caso Ubeda e altri c. Italia. La Corte, richiamando anche le preoccupazioni espresse dal GREVIO, sottolinea il ruolo dell’art. 31 della Convenzione di Istanbul nei procedimenti relativi all’affidamento e ai diritti di visita quando siano state denunciate situazioni di violenza domestica. In particolare, afferma: «La Corte condivide le preoccupazioni espresse dal GREVIO (v. paragrafo 47 supra) riguardo al raro ricorso alle disposizioni del Codice civile in materia di affidamento esclusivo o di decadenza dalla responsabilità genitoriale a tutela dei minori che hanno subito violenza domestica e ribadisce il ruolo cruciale che l’articolo 31 della Convenzione di Istanbul deve svolgere in tali procedimenti. Di conseguenza, la Corte sottolinea la necessità che, nella motivazione delle decisioni delle autorità nazionali, siano espressamente valutate le allegazioni di violenza domestica, la loro credibilità e consistenza, nonché la compatibilità della condotta in questione con l’affidamento e con i diritti di visita.» Il rilievo di questo passaggio è soprattutto metodologico. La Corte EDU non si limita a richiamare in termini generali la necessità di considerare la violenza domestica, ma richiede che nella motivazione siano espressamente valutate le allegazioni, la loro credibilità e consistenza, nonché la compatibilità della condotta denunciata con l’affidamento e con i diritti di visita. La violenza allegata deve quindi costituire un oggetto specifico dell’accertamento. Non può essere assorbita, prima del suo esame, all’interno di una spiegazione fondata sulla conflittualità genitoriale o sulla presunta manipolazione dell’altro genitore. Né, per converso, la mancata dimostrazione della violenza può tradursi automaticamente nella prova della sua falsità o della strumentalizzazione dell’accusa. Si tratta di passaggi logicamente distinti, che richiedono ciascuno una propria verifica. La medesima esigenza di rigore riguarda la posizione del minore. Il minore che manifesta paura, rifiuto o sofferenza non può essere considerato automaticamente vittima di violenza; ma non può neppure essere considerato, per ciò solo, vittima di condizionamento. La sua voce deve entrare nel procedimento come elemento conoscitivo autonomo, da valutare insieme agli altri elementi disponibili, ben sapendo che la probabilità statistica che il minore sia vittima di violenza assistita è elevata e che la violenza assistita costituisce la seconda forma di abuso dei minori dopo l’incuria e l’abbandono. Questo dato deve accompagnare l’accertamento, senza trasformarsi in una presunzione riferita al singolo caso. Quando, invece, la dichiarazione viene previamente qualificata come prodotto della manipolazione, si determina il rischio che l’ascolto rimanga formalmente assicurato, ma perda la propria funzione conoscitiva. La presunta manipolazione spiega il rifiuto; il rifiuto viene assunto come conferma della manipolazione; la dichiarazione del minore viene quindi interpretata alla luce di una dinamica già presupposta e, per ciò stesso, invalidata nella sua genuinità. È questa la forma più evidente della circolarità che occorre evitare. La stessa cautela riguarda l’impiego delle conoscenze psicologiche e della consulenza tecnica. La CTU e l’intervento dei servizi possono fornire strumenti utili alla comprensione della situazione familiare, ma non possono trasformare una categoria psicologica in un accertamento giudiziario dei fatti. Il punto non è sostituire una teoria psicologica con un’altra, né attribuire aprioristicamente maggiore credibilità a un genitore. È, più radicalmente, impedire che una categoria interpretativa non suscettibile di accertamento nel campo forense, quale quella del condizionamento, venga assunta come chiave di lettura dei fatti e delle dichiarazioni del minore. Ciò non significa ignorare le dinamiche relazionali o le eventuali condotte concretamente poste in essere da un genitore. Significa, piuttosto, collocarle nel corretto ordine dell’indagine: devono essere accertati i fatti rilevanti, verificato il rischio e considerata concretamente la posizione del minore; sulla base di tale accertamento potranno poi essere esaminate le condizioni della relazione familiare e le misure eventualmente necessarie per tutelare il minore. Lo stesso criterio consente di precisare il significato della bigenitorialità. Il mantenimento della relazione con entrambi i genitori costituisce un valore rilevante, ma non può trasformarsi in un obiettivo autonomo rispetto alla sicurezza e al superiore interesse del minore. Quando un minore rifiuta un genitore, il problema non può essere semplicemente quello di ristabilire la relazione interrotta. Occorre anzitutto accertare le circostanze nelle quali quel rifiuto si è formato e verificare se e a quali condizioni la relazione possa essere mantenuta o ripristinata senza esporre il minore a un rischio. La bigenitorialità non può quindi operare come criterio automatico di correzione del rifiuto del minore. La relazione con entrambi i genitori deve essere considerata nell’ambito di una valutazione complessiva, nella quale assumono rilievo prioritario la sicurezza, il benessere e il superiore interesse concreto del minore. Il confronto tra le quattro ordinanze e il paradigma convenzionale evidenzia, dunque, una distanza tra due diversi percorsi metodologici. Da un lato, nelle ordinanze esaminate, l’attenzione tende a concentrarsi sulla spiegazione del rifiuto del minore e sulle dinamiche relazionali che possono averlo determinato, attraverso categorie quali il condizionamento, la manipolazione o l’influenza genitoriale. Dall’altro, nella giurisprudenza della Corte EDU, l’ordine dell’analisi muove dall’esame concreto delle allegazioni di violenza, della loro credibilità e consistenza, dalla considerazione della posizione e della voce del minore e dalla valutazione della compatibilità della condotta denunciata con l’affidamento e con i diritti di visita.

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