L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ormai ventennale, dei principi dell’affidamento condiviso in fase di separazione d divorzio, ha avuto quale esito l’evoluzione ulteriore di detto modello, in forme di affidamento dei minori che, pur mantenendo fisso lo schema di fondo della condivisione dei compiti di cura, istruzione e educazione dei figli da parte dei genitori, possono presentare variazioni con riferimento al collocamento effettivo dei figli stessi. Le due principali varianti sono, in particolare, l’affidamento condiviso paritetico ed il collocamento alternato. La figura dell’affido condiviso paritetico consiste in una forma di affidamento dei figli in forza della quale entrambi i genitori condividono in modo equilibrato tempi, responsabilità e compiti educativi. Il collocamento alternato, invece, prevede che i minori trascorrano periodi di tempo sostanzialmente equivalenti presso ciascun genitore, da calcolare a giorni o a settimane, con facilitazione di continuità affettiva e stabilità nella vita quotidiana, evitando che uno dei due genitori venga ad assumere un ruolo secondario o marginale Il collocamento secondo modalità paritarie consente, sotto il profilo del mantenimento dei figli, di poter prevedere la forma del mantenimento diretto, sostitutivo dell’assegno di mantenimento, da versare al genitore collocatario e che spesso origina attriti e contenziosi tra i coniugi, fatte salve le spese straordinarie, che rimangono a carico di entrambi i genitori in misura proporzionale. La giurisprudenza, sia di merito, che di legittimità, sembra utilizzare, anche successivamente alla riforma del 2022, gli strumenti dell’affido paritetico e di quello alternato con molta cautela ed in casi specifici, in alcuni casi prevedendo appositi protocolli. Uno dei primi esempi in tal senso è quello Tribunale di Perugia, del 2014, che ha valorizzato l’importanza del mantenimento diretto, riducendo il ricorso all’assegno di mantenimento tradizionale, seguito dai fori di Salerno e Brindisi (2017). Inoltre, di rilievo in relazione all’applicazione giurisprudenziale dell’affidamento alternato, è l’orientamento della Corte di Cassazione, la quale, in conformità alle pronunce CEDU sul principio di effettiva bigenitorialità, ha precisato che nell’interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto di detto principio, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione (Cass. 23/09/2015 n. 18817). La verifica del quadro giurisprudenziale più recente, consente di poter affermare che i giudici di merito applicano l’affido paritetico alternato con mantenimento diretto, seppur in misura decisamente più residuale rispetto a quello condiviso con collocamento presso un genitore, ma sempre in misura maggiore rispetto all’affidamento esclusivo monogenitoriale Agli svantaggi di una modalità di affido, quale è quella paritetica o alternata, correlata alla forma del mantenimento diretto, che potrebbe mettere in evidenza una diversa capacità contributiva tra i genitori e, di conseguenza, una diversa possibilità di soddisfare le esigenze dei figli minori, oltre che diversi stili di vita, corrispondono, indubbiamente, diversi vantaggi, anzitutto su un piano di maggiore intensità dell’affidamento condiviso, con spostamenti predefiniti dei figli, che consentono una maggiore organizzazione di vita e con tempi tendenzialmente paritetici di permanenza presso ciascun genitore. Il tutto richiede, ovviamente, un effettivo coordinamento tra i genitori, che può essere attuato con il piano genitoriale, oggi previsto dalla riforma del processo civile e di famiglia del 2022 (articolo 473bis 12 c.p.c.) e, in via stragiudiziale, con la negoziazione assistita in materia di famiglia o con la mediazione familiare e, pertanto, non potrà trovare una percorso di sviluppo laddove siano presenti situazioni asimmetriche o di violenza di genere. In tali casi, infatti, occorrerà necessariamente l’intervento del giudice e di tutti gli esperti che la riforma “Cartabia” prevede a garanzia dell’interesse del minore.

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