Con l’ordinanza numero 15189 del 6 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio, e precisamente quello secondo il quale tutti i provvedimenti autorizzativi di atti del beneficiario di ADS, emessi dal Giudice Tutelare, come tali diversi da quelli di apertura e chiusura della procedura e di nomina dell’amministratore di sostegno che si concludono con decreto, sono reclamabili al tribunale ai sensi dell’art. 739 c.p.c,. e non più alla Corte d’Appello, come previsto dall’art. 720-bis c.p.c.,, con possibilità altresì di ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale collegiale. Il principio sopra sintetizzato costituisce applicazione del nuovo articolo 473-bis 58, che espressamente prevede, ai commi secondo e terzo, il reclammo al tribunale ai sensi dell’articolo 739 c.p.c. e l’ammissibilità del ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale in compposizione collegiale. Anteriormente alla riforma del processo civile, di famiglia e delle ADR, di cui al D.Lgs. 149 del 2022, la giurisprudenza di meritto e di legittimità, distingueva tra provvedimenti di apertura e chiusura della procedura di amministrazione, definiti di carattere “decisorio”, per i quali sussisteva la competenza sul reclamo della Corte d’Appello ed i provvedimenti relativi alle modalità di attuazione della misura,. ovvero a contenuto c.d. “gestorio”, per i quali, invece, la competenza sul reclamo era riservata al Tribunale in composizione collegiale Dunque, l’abrogato articolo 720 – bis c.p.c, è stato sempre interpretato nel senso che la competenza della Corte d’Appello sui reclami fosse limitata ai soli provvedimenti con i quali si disponeva, si apriva o si chiudeva l’amministrazione di sosgegno, con competenza del Tribunale oridinario per i reclami avverso i provvedimenti di carattere patrimoniale/organizzativo, comprensivi di quelli concernenti la nomina o la sostituzione dell’amministratore. Peraltro, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 21985 del 30 luglio 2021, avevano statuito che il reclamo avverso i decreti del Giudice Tutelare in materia di amministrazione di sostegno andasse indirizzato alla Corte d’Appello, a prescindere dal loro contenuto, dovendo considerare l’art. 720 – bis c.p.c. come disposizione speciale rispetto alla generale previsione di cui all’art. 739 c.p.c, ante riforma
La scelta del legislatore della riforma , quindi, confermata dalla pronuncia in commento, è nel senso di riservare al Tribunale in composizione monocratica l’esame dei reclami aventi contenuto gestorio ed in composizione collegiale in tutti gli altri casi
Infine, l’ultimo comma dell’art. 473 bis – 58 c.p.c., infine, prevede, come sopra accennato, che contro i decreti del Tribunale in composizione collegiale sia ammesso ricorso per Cassazione, in conseguenza del fatto che il Tribunale in composizione collegiale è competente sul reclamo proposto contro i provvedimenti di contenuto decisorio ovvero quelli suscettibili di incidere su posizioni di diritto soggettivo e definitivi.

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