Adito per decidere in ordine al diritto al risarcimento dei danni derivanti da un episodio di violenza perpetrato da un soggetto che si assumeva essere privo di capacità di intendere e di volere al momento del fatto, il giudice ha ricordato che l’imputabilità, legislativamente individuata in specifiche cause di esclusione in campo penalistico, trova esplicita previsione anche in ambito civile per cui non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui l’ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa.
In particolare competerebbe al giudice civile accertare la sussistenza o meno della capacità di intendere o volere, alla luce dell’età, dello stato psichico e cognitivo del soggetto autore dell’illecito.
Nella fattispecie, sono state condivise le conclusioni già rassegnate nel procedimento penale basato sul medesimo fatto oggetto del caso de quo, non ravvisando maggiore rilevanza alla dedotta interruzione volontaria dei farmaci, rispetto alla gravosa condizione patologica in cui risultava versasse il convenuto.
Di peculiare rilevanza, per quanto di interesse, l’ulteriore precisazione circa gli eventuali profili di responsabilità addebitabili ai soggetti tenuti alla sorveglianza di persone incapaci: nel caso di specie esclusi poichè non emergevano soggetti a cui tale obbligo di vigilanza incombesse in ragione della loro qualità o del loro ufficio, atteso che il convenuto non risultava né interdetto né sottoposto all’istituto dell’amministrazione di sostegno.
Tribunale di Cassino, 10 novembre 2015

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