Dal provvedimento che di fatto conferma la condanna pronunciata nel giudizio di merito nei confronti degli imputati, ai quali erano stati contestati diversi reati in danno di una beneficiaria di amministrazione di sostegno che, fra l’altro, veniva indotta a sottoscrivere il ricorso al giudice tutelare al fine ad ottenere la revoca dell’amministrazione di sostegno o la sostituzione dell’amministratore già nominato, si apprende dei dubbi dei ricorrenti circa la legittimità costituzionale di varie disposizioni relative all’amministrazione di sostegno per contrasto, oltre che con la Costituzione, con le fonti normative internazionali.
Nel ritenere manifestamente irrilevante la questione posta si è peraltro ricordato che diverse decisioni hanno confermato la piena compatibilità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno con le norme della Costituzione.
L’amministrazione di sostegno si rivela pertanto uno “strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità” (dalla sentenza n. 114 del 2019) e la cui duttilità consente al giudice tutelare “di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, in modo tale da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile a fronte del minore sacrificio della sua capacità di autodeterminazione” (dalla sentenza n. 114 del 2019) e della “sua capacità di agire”(sentenza n. 440 del 2005).
Cass. pen. n. 14198/2025

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