L’intervento di oggi intende mostrare la progressione psico-giuridica attraverso la quale il cosiddetto “rifiuto genitoriale” viene costruito nei procedimenti civili, fino a determinare conseguenze estremamente gravi per i diritti dei minori e delle donne.
Il primo passaggio consiste nell’esclusione della violenza domestica e assistita e, più in generale, di tutte le cause concrete che
possono spiegare il rifiuto del minore nei confronti di un genitore. La riforma
Cartabia ha certamente introdotto un percorso dedicato ai casi di violenza, ma
nella prassi giudiziaria la violenza, pur inizialmente considerata, tende
progressivamente a scomparire dal ragionamento del giudice. La separazione e il
semplice trascorrere del tempo finiscono per essere trattati come se facessero
venir meno la rilevanza della violenza, quasi che essa avesse una data di scadenza.
La ricerca scientifica internazionale dimostra invece da oltre trent’anni che la violenza non termina necessariamente con la separazione. Al contrario, quando vi sono figli, essa continua frequentemente attraverso di essi, assumendo la forma della violenza vicaria. Se però la violenza viene esclusa, scompare anche il maltrattamento assistito, che ne
costituisce una diretta conseguenza. Il riconoscimento normativo introdotto nel
nostro ordinamento già nel 2013 e poi rafforzato con il Codice Rosso del 2019
rischia così di rimanere privo di effettività nella giurisdizione civile. Da ultimo, anche il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) è stato esteso a ricomprendere le condotte poste in essere dopo la
separazione o la cessazione della convivenza, quando tra le parti permanga un
rapporto di filiazione. Tale evoluzione normativa, tuttavia, non sembra aver
ancora prodotto un significativo cambiamento nella cultura giuridica chiamata a
riconoscere e contrastare la violenza contro le donne esercitata anche attraverso l’uso strumentale dei figli.
Eliminata la violenza assistita, scompare anche il trauma.
La paura, l’evitamento e il rifiuto del minore non vengono più interpretati come possibili conseguenze delle esperienze vissute; inoltre, le archiviazioni penali vengono impropriamente trasformate nella prova dell’inesistenza della violenza, in contrasto anche con il consolidato orientamento giurisprudenziale sul valore dell’archiviazione. Il rifiuto finisce così per apparire privo di
una causa concreta e verificabile e viene trasferito nell’iperuranio delle interpretazioni psicologistiche.
È proprio in questo vuoto esplicativo che ricompare il vecchio paradigma dell’alienazione parentale. Esclusa la violenza, la spiegazione del rifiuto viene ricercata nella relazione con il genitore preferito, generalmente la madre, anziché nelle condotte del genitore rifiutato, attraverso categorie fondate non su fatti accertati ma su presunte caratteristiche della personalità. Cambiano le denominazioni, ma riemergono
costrutti privi di validazione scientifica che ripropongono, sotto altre vesti,
la PAS. Il focus non è più rivolto alle condotte del genitore rifiutato, bensì al presunto condizionamento esercitato dal genitore preferito. Eppure condizionamento, plagio sono concetti che non dovrebbero abitare i tribunali da quando nel 1981 la Corte costituzionale li ha messi fuori gioco.
Questo ribaltamento produce però un effetto ancora più grave: sovverte il sistema di tutela dei minori costruito dal diritto internazionale e nazionale. Il diritto del minore alla sicurezza, alla salute, alla protezione dalla violenza e all’ascolto viene subordinato alla ricostruzione della relazione con il genitore rifiutato,
attribuendo alla bigenitorialità il rango di diritto primario che né la Convenzione di New York né la Convenzione di Istanbul le riconoscono. Entrambe le Convenzioni affermano invece che il mantenimento delle relazioni con
entrambi i genitori è garantito solo quando compatibile con il superiore
interesse del minore e con la sua protezione da ogni forma di violenza.
Le conseguenze pratiche sono drammatiche. L’ostatività materna viene progressivamente trasformata da comportamento cui attribuire un significato alla luce dei fatti in caratteristica strutturale della personalità, assumendo i tratti di una vera e propria colpa d’autore (cfr.
Cass. n. 13217/2021). La risposta diventa allora l’allontanamento del minore dalla principale figura di accudimento, l’isolamento dal precedente contesto di vita, il passaggio anche attraverso una struttura intermedia cosiddetta “neutra”, accompagnato da percorsi di cosiddetta deprogrammazione o riunificazione, privi di solide basi scientifiche e fondati sull’idea che il bambino debba essere
separato dalla madre per recuperare una presunta autonomia affettiva e di
giudizio. Il risultato dell’allontanamento è innanzitutto una nuova ferita
traumatica, le cui conseguenze a lungo termine non sono ancora adeguatamente
studiate. Sul piano del conflitto, poi, non si realizza alcuna soluzione: si sostituisce semplicemente una monogenitorialità all’altra, penalizzando la scelta del minore e le sue preferenze.
Anche sul piano internazionale stanno emergendo orientamenti di segno opposto. Negli Stati Uniti, la Kaiden’s Law (2022) e numerosi studi empirici hanno evidenziato come il ricorso ai costrutti dell’alienazione
parentale abbia spesso comportato il rigetto delle denunce di abuso e la perdita dell’affidamento da parte delle madri protettive. Due passi della Kaiden’s Law vanno riportati: “(i) un tribunale non può, al solo fine di migliorare una relazione carente con l’altro genitore di un bambino,
rimuovere il bambino da un genitore o da una parte in causa – che è competente,
protettivo e non violento fisicamente o sessualmente; “(iv) un tribunale non può ordinare un trattamento di
ricongiungimento basato sull’allontanamento di un figlio da un genitore con cui
il figlio è legato”.
Analogamente, la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite Reem Alsalem ha raccomandato agli Stati di vietare il ricorso all’alienazione
parentale e ai concetti analoghi nei procedimenti di famiglia, di vietare i
cosiddetti campi di riunificazione e di garantire una formazione specifica sulla relazione tra violenza domestica e accuse di alienazione.
Sulla formazione avrei delle perplessità. Sono anni che ne parliamo, lo raccomandano numerosi organismi internazionali e osservatori istituzionali, ma di fatto sembra di voler svuotare il mare dei pregiudizi
misogini con un secchiello. La formazione è certamente necessaria, ma non può
essere la misura centrale: deve essere accompagnata da interventi legislativi
più precisi, capaci di mettere definitivamente fuori gioco costrutti ascientifici e di impedire che convinzioni personali e pregiudizi continuino a prevalere sulle evidenze scientifiche.
Come esempio della persistenza di questi
pregiudizi possiamo citare la recente pubblicazione sui social del pensiero di
un magistrato della famiglia, che ha descritto le madri tutelanti come una
minaccia sociale e, insieme a loro, le reti associative e professionali che le
sostengono. Il magistrato ha parlato di una presunta “emergenza” nazionale costituita dalla cosiddetta “resistenza materna, violenta e illegale”, descrivendola come un fenomeno “a declinazione esclusivamente femminile” e attribuendo alle madri coinvolte nei
procedimenti di diritto di famiglia caratteristiche generalizzate di violenza,
delirio di onnipotenza, incapacità genitoriale e sistematica violazione della legge. Ha inoltre evocato l’esistenza di una “pericolosissima rete di supporto e sostegno”, composta da avvocate, psicologhe, esponenti politici e
associazioni femminili, accusata di sostenere prassi illegittime e di strumentalizzare il tema della violenza di genere. Particolarmente preoccupante appare l’invito finale a “sanzionare questi comportamenti, attenzionando in negativo la rete di professionisti che in qualche modo li sostiene”.
Da questo percorso veniamo alla proposta
conclusiva. Occorre intervenire in via legislativa sulla radice del problema:
l’allontanamento del minore nel conflitto genitoriale. L’art. 473-bis.6 c.p.c.
rischia oggi di rappresentare il cavallo di Troia attraverso cui il paradigma
dell’alienazione rientra nel sistema della riforma Cartabia. È invece
necessario affermare espressamente che nessun percorso volto al recupero della
relazione con un genitore, all’interno del presunto conflitto genitoriale, possa tradursi nell’adozione di misure coercitive, sproporzionate o nell’allontanamento del minore dal genitore con cui desidera vivere e presso il quale si sente al sicuro.
Parallelamente, occorre contrastare due
ulteriori distorsioni: la prassi di non ascoltare il minore sul presupposto del suo presunto condizionamento nei conflitti familiari e la tendenza, nel processo penale, a svalutarne la testimonianza attribuendogli aprioristicamente
una suggestionabilità non prevista dalla legge.
Infine, una riflessione va rivolta alle responsabilità del sistema. Esse riguardano sia una parte larga della consulenza tecnica sia
alcune recenti elaborazioni giurisprudenziali che continuano a utilizzare
categorie come l’ostatività quale criterio interpretativo privilegiato dei conflitti familiari. Il rischio è che concetti indeterminati e non verificabili prevalgano sull’accertamento dei fatti, sull’ascolto del minore e sulla tutela
effettiva dei suoi diritti fondamentali, riproducendo proprio quel paradigma
che la comunità scientifica internazionale ha ormai da tempo abbandonato.
Emblematica è la recente Cassazione n. 20033/2026, che, riprendendo l’impostazione della Cass. n. 2947/2025, afferma che l’ascolto del minore non può costituire l’elemento decisivo nella valutazione del suo
superiore interesse quando vi siano comportamenti ritenuti ostativi del
genitore. Si tratta di un orientamento che solleva rilevanti interrogativi di
compatibilità con l’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, e con l’intero sistema che riconosce al minore il diritto di essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano.
Il paradosso finale, anche al di là della PAS e della negazione della violenza di genere, è evidente: il conflitto genitoriale
costituisce proprio la ragione per cui il procedimento giunge davanti al
tribunale ed è il contesto nel quale l’ordinamento, in attuazione della
Convenzione di New York, prescrive l’ascolto del minore. Trasformare il conflitto nella ragione per non ascoltarlo significa, di fatto, escludere il minore dall’esercizio di tale diritto proprio nei procedimenti per i quali esso
è stato previsto. Il diritto all’ascolto viene così svuotato di effettività.
Quando il conflitto diventa la ragione per non ascoltare il minore, il diritto riconosciuto dall’art. 12 della Convenzione di New York
cessa di essere una garanzia effettiva e diventa una facoltà discrezionale del
giudice. È questa, probabilmente, la più profonda torsione del sistema.
Ed è su questa torsione che la comunità scientifica, gli operatori del diritto e tutti gli esperti sono oggi chiamati ad assumersi una
responsabilità: riportare il processo di famiglia entro il perimetro delle prove, della scienza e dei diritti fondamentali del minore.

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