Elvira Reale, Centro Studi e Ricerche Protocollo Napoli (Ass: PSY-COM e Salute Donna) 

La Cass. pen., Sez. VI, n. 40216 del 15.12. 2025 (Pres. De Amicis, Rel. Di Nicola Travaglini), si presenta come una summa di principi di attendibilità della vittima in generale e, in particolare, della vittima nel campo della violenza domestica. 

La sentenza, particolarmente complessa e ricca di principi generali e massime elaborate a partire da un’approfondita conoscenza dei reati nelle relazioni intime, sarà riassunta per punti, attraverso il richiamo dei passaggi testuali fondamentali e con specifico riferimento all’attendibilità della persona offesa nei reati di violenza domestica e di genere.

1° Presupposti legislativi richiamati dalla sentenza:

A. Presunzione di veridicità del testimone (art. 198 c.p.p.)

  • Il giudice non può partire dall’ipotesi che il testimone, soprattutto se persona offesa, menta deliberatamente, salvo la presenza di specifici e riconoscibili elementi contrari.
  • Una simile impostazione violerebbe:
    • la presunzione di veridicità desumibile dall’art. 198 c.p.p.;
    • il sistema penale che già tutela il falso con gli artt. 368 e 372 c.p..
  • Il giudice deve invece presumere la correttezza del racconto fino a prova contraria, limitandosi a verificare eventuali incompatibilità con altre prove di pari valore.

B. Testimonianza della persona offesa come prova unica

  • La testimonianza della persona offesa può costituire da sola fondamento della responsabilità penale. Non si applicano quindi i criteri di cui all’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.
  • È richiesta però una motivazione che dia conto:
    • della coerenza intrinseca del racconto;
    • della congruenza esterna rispetto ai fatti;
    • della plausibilità complessiva, fino al raggiungimento di un “alto grado di credibilità razionale” (certezza processuale – Sez. U, Franzese).

C. Metodo valutativo: “inferenza alla migliore spiegazione”

  • Il giudizio di attendibilità deve fondarsi su un procedimento logico-razionale, che privilegi:
    • l’ipotesi più plausibile e con maggiore potere esplicativo;
    • fatti noti e rilevanti;
    • massime di esperienza oggettive, normative o giurisprudenziali;
    • esclusione di convincimenti soggettivi o stereotipi.

2° Rassegna del metodo procedurale relativo alla violenza domestica e di genere, connotata dai passaggi testuali più significativi.

A. Rilievo delle fonti sovranazionali (CEDU – Convenzione di Istanbul)

  • La sentenza recepisce e applica:
    • Convenzione di Istanbul;
    • Direttiva UE 2024/1385;
    • giurisprudenza CEDU (Scuderoni c. Italia).
  • Condanna gli stereotipi giudiziari che:
    • riducono la violenza a conflitto;
    • attribuiscono intenti vendicativi alla vittima;
    • svalutano la denuncia in fase di separazione.

“6.4. A questo riguardo è opportuno richiamare la sentenza della Corte EDU Scuderoni contro Italia, del 23 settembre 2025, in cui vengono riportati gli esiti dai lavori svolti dal Grevio (Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per la valutazione dell’effettiva applicazione della Convenzione di lstanbul),che nel Rapporto di valutazione di base sull’Italia del gennaio 2020 ha rappresentato l’estrema preoccupazione per il fatto che «la qualificazione della violenza da parte dei tribunali come violenza domestica possa dipendere dalla capacità della vittima di tollerare la violenza, sia sopportando anni di relazioni violente senza sporgere denuncia, sia cavandosela da sola. Questo tipo di interpretazione può oscurare la natura della violenza domestica nei confronti delle donne» (§ 14 ), per poi concludere che obbligo dello Stato è proprio quello di incoraggiare le vittime a denunciare la violenza, ritenendo «ingiustificabile lasciare alla vittima l’onere di spiegare perché non ha sporto denuncia prima» (§ 16)”

“ Si tratta di un principio ulteriormente confermato I da ultimo, dalla citata sentenza della Corte EDU Scuderoni contro Italia, che ai §§ 58 e 59, su questo profilo, menziona espressamente il Rapporto Grevio (§ 17 « … secondo cui automaticamente una moglie/partner che si avvia verso la separazione è una donna che vuole vendicarsi, che cerca di danneggiare e punire il partner»; § 319.

« ( … ) Il GREVIO ha detto di temere, in particolare, che una vittima che compie il passo positivo di costituirsi parte civile in un processo penale si trovi ad affrontare lo stereotipo persistente secondo il quale una vittima «attendibile» è fragile, passiva, e poco disposta a chiedere riparazione, e in tal caso l’azione può esporla a una certa incredulità e poi, più frequentemente, a una vittimizzazione

Secondaria”.

B. Specificità dei reati di violenza domestica e di genere

Nei reati relativi, il giudice deve valutare l’intero contesto relazionale, dando conto in modo puntuale:

  • a) dello sviluppo complessivo della relazione maltrattante;
  • b) di eventuali condizioni di supremazia o asimmetria di potere (economica, psicologica, affettiva, sessuale);
  • c) della ciclicità della violenza (fasi di abuso, pentimento apparente, normalizzazione).

4.4. Nello svolgere detta valutazione nei reati di violenza domestica nei confronti delle donne, il giudice, in applicazione dei menzionati principi di diritto e della natura abituale del reato, è tenuto a dare specifico conto:  a) di tutte le circostanze concrete della relazione maltrattante nel suo intero sviluppo;  b) della verifica puntuale di forme discriminatorie e/o di una condizione di supremazia (economica, affettiva, psicologica, sessuale, ecc.) dell’autore rispetto alla persona offesa, desumibile dall’accertamento della quotidiana gestione del rapporto nell’assunzione delle decisioni familiari/ all’effettiva autonomia del partner; c) dello sviluppo ciclico che connota questo tipo di delitto”.

B. Divieto di valutazioni vittimizzanti e stereotipate

È illogico e giuridicamente errato:

  • giudicare inattendibile la persona offesa per:
    • aver tollerato la violenza;
    • aver avuto figli con l’autore;
    • aver partecipato a eventi familiari dopo episodi violenti;
    • aver denunciato in coincidenza con la separazione;

“b) valuta come illogici i comportamenti tenuti dalla persona offesa a fronte delle violenze subite, senza tenere in alcun conto né della giurisprudenza, interna e della Corte EDU, concernente il delitto di violenza nelle relazioni strette, capace di creare «ambivalenza nei sentimenti della persona offesa» (Sez. 6, n. 31309 del 13/05/2015, Sisti, Rv. 264334; Sez. 3, n. 32379 dell’ll/05/2021, S.); c) non esamina compiutamente il materiale probatorio, testimoniale e documentale, valutato dal giudice di primo grado, circa la normalizzazione, da parte della vittima, della violenza subìta nel contesto di coppia per anni e l’isolamento familiare cui era stata costretta; d) vittimizza la persona offesa, attraverso un’inversione logica e giuridica, stigmatizzandone comportamenti non solo estranei al reato, ma espressivi dell’esercizio di diritti inalienabili quali la scelta di avere figli con l’imputato nonostante maltrattante, di andare ad una festa di famiglia nonostante picchiata poco prima, di denunciare penalmente il marito contestualmente alla separazione. senza tenere conto delle modalità tipiche in cui si sviluppa la violenza domestica contro le donne in relazioni di coppia; e) non esamina, come dovuto, per un delitto abituale, il quadro di insieme per comprendere se vi fosse o meno un rapporto asimmetrico e di potere tra autore e vittima, tale da limitare la libertà personale della donna, ma si limita a richiamare frammentari passaggi della testimonianza su singoli episodi.”

IN particolar sottolineiamo come la sentenza si soffermi anche sul particolare della festa indicato come elemento di non credibilità della vittima: “9. Anche il quarto profilo di illogicità della testimonianza della personaoffesa, ravvisato nella circostanza che una vittima di violenza domestica non possa partecipare ad una festa di famiglia dopo essere stata picchiata, costituisce una mera congettura che per un verso è frutto del dato di comune esperienza che le vittime di violenza nelle relazioni strette tendono a normalizzare, ridimensionare e celare gli abusi che subiscono al contesto esterno, anche per timore di ritorsioni o per senso di impotenza; per altro verso rischia di stabilire in via aprioristica il modello che deve seguire una vittima per essere creduta sulla base non di dati oggettivi, ma dei convincimenti soggettivi di chi la valuta (Sez. 3, n. 5234 del 3/03/2022, dep. 2023, S.)”

  • utilizzare linguaggi o concetti come:
    • “relazione patologica”;
    • “forte animosità”;
    • corresponsabilità della vittima

5.3. La motivazione, peraltro, senza prendere in alcuna considerazione o richiamare la coerente ed ampia ricostruzione fattuale fornita dalla pronuncia di primo grado, utilizza un linguaggio espressivo di giudizi di valore, in quanto tali estranei al contesto dell’accertamento giudiziario, presentati come dati oggettivi, così arrivando ad alterare la descrizione dei fatti e i relativi nessi probatori. Si pensi alle condotte violente e maltrattanti descritte dalla sentenza come “relazione patologica”, locuzione che presuppone un piano di corresponsabilità della vittima rispetto alle condotte subite dall’autore; oppure altre forme linguistiche colpevolizzanti (“non avendo assecondato il marito, desideroso di avere un rapporto sessuale”) o ridimensionanti le violenze denunciate dalla persona offesa (“forte animosità”)”.

Tali approcci costituiscono vittimizzazione secondaria.

C. Ritardo nella denuncia

  • Il tempo della denuncia o querela non è indice automatico di inattendibilità.
  • Nei reati di violenza domestica:
    • la denuncia è spesso frutto di un percorso complesso di elaborazione;
    • l’ordinamento non prevede termini per la denuncia.
  • Se il giudice valorizza il ritardo, deve motivare specificamente considerando:
    • la relazione affettiva;
    • la condizione di dipendenza della vittima;
    • le conseguenze personali e familiari della denuncia.

“6.2. Va ricordato, inoltre, che i tempi relativi alla scelta di denunciare nei reati di violenza di genere, domestica e contro le donne non può mai riflettersi automaticamente sulla valutazione di inattendibilità della persona offesa. Come già chiarito da questa Corte, solo l’ordinamento stabilisce i termini entro i quali un diritto può essere esercitato davanti all’autorità giudiziaria. Per proporre querela il termine è fissato dall’art. 124 cod. pen., mentre per la denuncia esso non è stabilito. Ne consegue che il momento in cui detti atti sono presentati non può essere, di per sé, dimostrativo dell’attendibilità o meno di chi adisce le vie legali nei confronti di qualcuno, in quanto delinea solo la finestra temporale riconosciuta per la ponderazione dell’esercizio di un diritto che, specie a fronte di un delitto abituale procedibile di ufficio, quale è quello denunciato da Mi R non prevede termini per richiederne la tutela. Allorché, invece, il giudice di merito intenda valorizzare il tempo decorso dal reato, rispetto alla presentazione della denuncia o della querela, deve offrire puntuale e specifica motivazione sugli elementi di fatto in forza dei quali giunge alla propria decisione, previo esame della relazione affettiva tra imputato e persona offesa; delle eventuali ragioni addotte da quest’ultima per pervenire alla propria decisione, e, in ogni caso, della specificità del delitto denunciato quando per esso sia necessario un tempo di elaborazione della scelta in considerazione delle conseguenze che ne potrebbero derivare per la stessa vittima che, nella specie, era priva di qualsiasi autonomia economica e madre di due bambini piccoli (Sez. 6., n. 38306 del 14/06/2023, P.).

D. Distinzione netta tra violenza domestica e liti familiari

  • Violenza domestica:
    • reiterazione;
    • asimmetria di potere;
    • paura unilaterale;
    • coercizione, controllo, ricatto (anche sui figli).
  • Liti familiari:
    • parità tra le parti;
    • reciproco riconoscimento del diritto di esprimersi;
    • assenza di paura e controllo.
  • È illegittimo riqualificare la violenza come “conflitto coniugale”.

“La linea distintiva tra violenza domestica e liti familiari è netta e non consente confusioni. Si consuma la prima quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza – fisica, psicologica o economica -, della coartazione e dell’offesa e quando la sensazione di paura per l’incolumità (o di rischio o di controllo) riguarda sempre e solo uno dei due, soprattutto attraverso forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli della coppia prospettando il loro allontanamento dalla vittima se denuncia o se non soggiace ai volere dell’agente. Mentre ricorrono le liti familiari quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, riconoscendo e accettando, reciprocamente, il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista e, soprattutto, senza temere l’altro (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, cit.; Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, M.), perché ciò che costituisce il fondamento della relazione sono la riconosciuta e reciproca parità -economica, psicologica, fisica, eccetera – e la piena libertà”.

E.  Costituzione di parte civile e interesse economico

  • L’interesse risarcitorio non attenua la credibilità della persona offesa.
  • La costituzione di parte civile:
    • è un diritto riconosciuto dall’ordinamento;
    • non giustifica presunzioni di calunnia o vendetta.
  • Richiedere uno standard probatorio più elevato alla vittima costituisce vittimizzazione secondaria, vietata anche dalle fonti sovranazionali.

“8.4. Con riferimento, inoltre, alla mancanza di credibilità della persona offesa in ragione dell’interesse economico perseguito, perché costituitasi parte civile, è opportuno ricordare che la vittima di un reato, subendo il danno criminale, gode sia dell’interesse privato di esercitare un diritto, denunciando la lesione del bene giuridico protetto dalla norma e testimoniando come ciò è avvenuto; sia dell’interesse pubblico alla repressione del delitto, esercitando una serie di poteri in senso rafforzativo della pubblica accusa (art. 90 cod. proc. pen.). Quando la persona offesa sia anche lesa civilmente dal reato, avendone subito un danno patrimoniale o non patrimoniale risarcibile, ha il diritto di esercitare l’azione civile mantenendo le prerogative proprie della persona offesa dal reato e la sua testimonianza può essere posta, anche da sola, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica della sua credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto. La circostanza che vi sia un risvolto economico derivante dalla responsabilità dell’imputato non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della sua dichiarazione, potendo risultare «opportuno», ma non necessario, per il giudice «procedere al riscontro ditali dichiarazioni con altri elementi». Ritenere che la stessa in detto caso abbia una credibilità attenuata, o prossima a quella prevista dal citato art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., rischia di determinare una forma di vittimizzazione secondaria non consentita, in quanto la persona offesa, in assenza di qualsiasi dato normativo che lo preveda, si troverebbe nell’alternativa tra rinunciare ad esercitare un proprio diritto, previsto dall’ordinamento, per essere creduta o esercitarlo con l’obbligo di uno standard superiore di prova (Sez. 3, n. 4252 del 18/11/2024, dep. 2025, M., cit.)”.

F.. Separazione, figli e tutela dei diritti

  • Chiedere:
    • separazione;
    • affidamento dei figli;
    • assegnazione della casa familiare
      non incide negativamente sulla credibilità della persona offesa.
  • Si tratta di diritti:
    • personalissimi;
    • funzionali alla tutela propria e dei minori;
    • espressamente incoraggiati dall’ordinamento interno e sovranazionale.

“12.3. Ne consegue che non rilevano, ai fini della valutazione di credibilità della persona offesa, la circostanza che questa abbia legittimamente richiesto, al Tribunale civile, la separazione coniugale e il riconoscimento dei propri inalienabili e personalissimi diritti anche rispetto all’affidamento dei figli minorenni – vittime di violenza assistita da parte del padre – e all’assegnazione della casa familiare, mutando le modalità della richiesta, né la scelta di rivelare un dato (la denuncia) che per legge deve essere conosciuto dal Giudice civile per le sue determinazioni, affinchè operi gli accertamenti giudiziari necessari e applichi le regole di giudizio indicate dallo stesso legislatore (Sez. 6, n. 38306 del 14/06/2023, P., Rv. 285185). 

12.5. La circostanza che una donna che denuncia di avere subito violenza domestica da parte del marito, in pendenza di una separazione coniugale, possa averlo fatto per ottenere l’affidamento esclusivo dei propri figli e dell’assegnazione della casa familiare di per sé non assume alcuna valenza negativa, neanche ai fini della valutazione della sua credibilità in sede penale, in quanto innanzitutto corrisponde all’esercizio di un preciso diritto previsto dall’ordinamento a tutela sua e dei propri figli; ma soprattutto perché è la legislazione interna – civile e penale – e sovranazionale a sollecitare e sostenere le vittime di violenza domestica ed i loro figli a recidere o limitare i vincoli con l’autore, anteponendo a qualsiasi altro diritto quello dei minorenni di vivere e crescere in contesti familiari accudenti e protettivi (v., in tal senso, Corte EDU, I.M. e altri c. Italia, 10 novembre 2022, § 111, ove si afferma che «Per quanto riguarda i minori, che sono particolarmente vulnerabili, le disposizioni stabilite dallo Stato per proteggerli da atti di violenza che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 3 e 8 devono essere efficaci ed includere misure ragionevoli per prevenire maltrattamenti di cui le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza, nonché un efficace prevenzione per proteggere i minori da tali gravi forme di lesioni personali»). Diversamente interpretando, si perverrebbe al paradosso, contrastante con il principio di non contraddizione immanente all’ordinamento, oltre che con il ruolo istituzionale spettante ai Tribunali civili, che una donna vittima della violenza del proprio partner non possa mai chiedere la separazione, anche a tutela (fisica, psicologica ed economica) propria e dei bambini, perché questa da diritto inalienabile e personalissimo si trasformerebbe, illegittimamente, in un atto di matrice vendicativa tale da renderla inattendibile per il giudice penale e precluderle anche l’accesso alla giustizia civile, così da imporre una sistematica vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano la violenza in fase di separazione (Sez. 6, n. 32042 dell’8/07/2024, F., Rv. 286854)”.

L’indicazione finale che traiamo da questa sentenza che racchiude tanti aspetti della vittimizzazione secondaria delle donne nelle aule dei tribunali è: La valutazione della testimonianza della persona offesa nei reati di violenza domestica deve essere globale, contestualizzata, non stereotipata, orientata alla comprensione della dinamica relazionale e rispettosa dei diritti fondamentali della vittima, al pari di ogni altra vittima di altro tipo di reato.

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