La Cassazione 18662 del 25 maggio 2026 (pres. G. De Amicis; rel. M. Ianniciello) affronta quattro profili centrali nella struttura del delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 c.p.: il tema della credibilità della persona offesa, la distinzione tra fisiologica conflittualità familiare e condotta maltrattante, la configurabilità del reato anche in presenza di comportamenti vessatori non continuativi o alternati a momenti di apparente normalità relazionale, nonché l’irrilevanza della reattività della vittima ai fini della configurazione del reato. La decisione si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità e ribadisce principi ormai consolidati, ma ancora oggi essenziali per comprendere la struttura probatoria e sostanziale del reato di maltrattamenti.
1. La credibilità della persona offesa: nessuna presunzione di inattendibilità
Il primo passaggio di grande rilievo riguarda il valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa. La Corte censura l’impostazione difensiva che tendeva a delegittimare il narrato della donna sul presupposto della conflittualità esistente con l’imputato e della sua qualità di parte civile. La Cassazione riafferma un principio fondamentale: la testimonianza della persona offesa “al pari di qualsiasi altra testimonianza, è assistita dalla presunzione di attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen.”. Il Collegio richiama i tre principi tradizionalmente posti a fondamento dell’affidabilità testimoniale:
• il “principio di affidabilità”, secondo cui il testimone riferisce normalmente fatti veri;
• il “principio di normalità”, per il quale il mendacio costituisce eccezione e richiede un interesse concreto;
• il “principio di responsabilità”, derivante dalla consapevolezza delle conseguenze giuridiche delle dichiarazioni rese.
Di particolare importanza è il richiamo alla storica pronuncia delle Sezioni Unite Bell’Arte (Cass., Sez. Unite, 19 luglio 2012, n. 41461, Bell’Arte, Rv. 253214), secondo cui le dichiarazioni della persona offesa non necessitano, ai fini della loro utilizzabilità, di riscontri esterni obbligatori ai sensi dell’art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. La Corte chiarisce infatti che tali disposizioni riguardano esclusivamente le dichiarazioni del coimputato o dell’imputato in procedimento connesso, e non la persona offesa. Ne deriva che la deposizione della vittima può, da sola, fondare l’affermazione di responsabilità, purché sottoposta a rigoroso vaglio di attendibilità intrinseca. La sentenza assume un rilievo ulteriore laddove afferma che un “aprioristico dubbio sulla genuinità delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa” costituirebbe addirittura “espressione di un pregiudizio vittimizzante”. Si tratta di un passaggio culturalmente significativo, perché evidenzia come il sospetto automatico verso la vittima di violenza domestica rappresenti una distorsione incompatibile con l’impianto normativo nazionale e sovranazionale di tutela della persona vulnerabile. La Corte precisa quindi che il giudice non può assumere “come base di partenza l’ipotesi che il testimone riferisca deliberatamente il falso”, salvo l’esistenza di “specifici e riconoscibili elementi” idonei a giustificare tale conclusione. In questo modo viene ribadito che la valutazione della persona offesa deve seguire gli ordinari criteri di credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva, senza automatismi né in senso positivo né in senso negativo. Molto significativa è poi la valorizzazione di alcuni indicatori concreti di genuinità del narrato. La Corte evidenzia infatti:
• “la precisione e la coerenza” della deposizione;
• “l’assenza di esagerazioni”;
• la presenza di elementi di conferma esterna, quali le dichiarazioni dei figli e la documentazione medica. L’assenza di enfatizzazione viene letta come indice sintomatico dell’assenza di astio o volontà calunniatoria.
Si tratta di un criterio frequentemente utilizzato dalla giurisprudenza nei processi per violenza domestica, nei quali il racconto della vittima spesso si caratterizza per una narrazione persino minimizzante delle condotte subite. La Corte, dunque, conclude che le sentenze di merito risultano immuni da vizi motivazionali, avendo esercitato il potere valutativo “nel pieno rispetto dei canoni della logicità intrinseca e della coerenza”.
2. Il discrimen tra maltrattamenti e mera conflittualità di coppia
Il secondo nucleo tematico della pronuncia riguarda il delicato confine tra il reato di maltrattamenti e la mera litigiosità familiare. La difesa tentava di ricondurre i fatti contestati nell’ambito della “fisiologia di coppia”, prospettando una situazione di conflittualità reciproca e non una dinamica vessatoria unilaterale. La Cassazione respinge tale impostazione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il discrimen tra crisi coniugale e maltrattamenti va individuato nella qualità della relazione e nelle modalità di esercizio del potere all’interno della coppia. La sentenza descrive le condotte dell’imputato come espressione di una modalità:
• “violenta”;
• “prevaricatrice”;
• “aggressiva”;
• e soprattutto “unilaterale” di gestione del rapporto affettivo.
Questo passaggio è centrale. Il reato di maltrattamenti non coincide con la semplice presenza di litigi o tensioni, anche frequenti, ma richiede l’esistenza di un sistema abituale di sopraffazione capace di imporre alla vittima “condizioni di vita umilianti e vessatorie”. La Corte osserva che il “registro di comunicazione della coppia” era caratterizzato da:
• “sistematici e ciclici atteggiamenti di indifferenza e noncuranza”;
• “aggressioni morali”;
• “aggressioni fisiche”.
L’uso dell’aggettivo “sistematici” assume qui particolare rilevanza: ciò che trasforma il conflitto in maltrattamento è la reiterazione della condotta offensiva e la creazione di un clima relazionale degradante. La pronuncia evidenzia poi un altro aspetto decisivo: il contesto di umiliazione e sopraffazione “non può certo rientrare nella normalità di coppia”. La Corte rifiuta quindi ogni tentativo di normalizzazione della violenza domestica. Non ogni conflitto integra il delitto di cui all’art. 572 c.p., ma quando la relazione si struttura attraverso pratiche costanti di mortificazione, aggressione e dominio, si supera il limite della fisiologia relazionale. La distinzione elaborata dalla giurisprudenza appare dunque fondata su alcuni indicatori: unilateralità della violenza; abitualità delle condotte; mortificazione della dignità della vittima; imposizione di un regime relazionale oppressivo; clima costante di paura o umiliazione. Dalla sentenza: “Ed indubbiamente, la ricostruzione delle dinamiche della coppia, come effettuata nelle sentenze di merito, trascende la mera litigiosità e fisiologica conflittualità, essendo dette dinamiche espressione di una modalità (unilaterale) di gestione della relazione sentimentale violenta, prevaricatrice ed aggressiva. Il registro di comunicazione della coppia era, infatti, affidato a sistematici e ciclici atteggiamenti di indifferenza e noncuranza, ma anche di aggressione fisica e verbale da parte del ricorrente nei confronti della moglie, sì da imporle condizioni di vita umilianti e vessatorie”. In presenza di tali elementi, la conflittualità non è più simmetrica ma oppressiva e persecutoria.
3. I maltrattamenti sussistono anche se alternati a periodi di normalità
Il terzo profilo affrontato dalla sentenza è forse quello di maggiore interesse pratico: la configurabilità del reato anche quando le condotte vessatorie non siano continue e ininterrotte. La Corte afferma con chiarezza che il delitto di maltrattamenti è configurabile “anche nel caso in cui le condotte violente o sopraffattrici non integrino l’unico modo di comunicazione con il familiare vessato”. Questo principio assume enorme rilievo nelle dinamiche della violenza domestica, dove frequentemente si alternano: episodi di aggressione; fasi di apparente serenità; momenti di riconciliazione; comportamenti affettuosi o persino gratificanti. La Cassazione riconosce espressamente tale dinamica quando afferma che “le abituali vessazioni” possono essere “intervallate da condotte normali e persino dallo svolgimento di attività anche gratificanti per la parte lesa”. La continuità richiesta dall’art. 572 c.p., dunque, non deve essere intesa in senso materiale e cronologico assoluto. Non è necessario che la vittima viva in uno stato permanente di aggressione senza pause. La Cassazione rinvia, pur senza citarla espressamente, alla teoria del “ciclo della violenza” elaborata nella letteratura internazionale, che descrive la violenza domestica non come un insieme di episodi isolati, ma come una dinamica ciclica caratterizzata da tensione, aggressione, pentimento, riavvicinamento e nuova escalation violenta. Ciò che rileva è quindi l’esistenza di un modello relazionale abituale fondato sulla sopraffazione. La pronuncia supera così una concezione arcaica del maltrattamento come violenza incessante e totalizzante.
4. La reattività della vittima non esclude il reato di maltrattamenti
Di particolare interesse è infine il principio affermato dalla Corte secondo cui il reato di maltrattamenti “non è ex se escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa o da momenti di reattività della stessa”. La pronuncia chiarisce quindi che la configurabilità dell’art. 572 c.p. non presuppone una vittima totalmente passiva, fragile o incapace di reagire. La Corte sottolinea infatti che “non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a stabile succube dell’agente ovvero una totale soggezione della persona offesa”. Si tratta di un’affermazione di grande rilievo sistematico, perché supera definitivamente una visione stereotipata della vittima di maltrattamenti quale soggetto totalmente annientato sul piano psicologico. Nelle dinamiche relazionali patologiche, infatti, la persona offesa può: opporsi verbalmente; tentare di difendersi; manifestare autonomia; avere momenti di ribellione; continuare a svolgere attività lavorative e sociali. Tali comportamenti non eliminano necessariamente la condizione di sofferenza e sopraffazione che caratterizza il rapporto abusante. Spesso le donne non vogliono offrire all’esterno un’immagine di vittima e cercano di mantenere il proprio profilo di autonomia, dignità e pseudo-normalità, nonostante le difficoltà, le pressioni psicologiche e i rischi connessi alla relazione violenta. Emblematica, in tal senso, è la ricorrente reazione che segue molti casi di femminicidio, quando amici o conoscenti descrivono la relazione come quella di una “coppia tranquilla” o “che andava d’accordo”, a conferma di come la violenza domestica possa convivere con una rappresentazione esterna di apparente normalità. Proprio per questo, atteggiamenti di apparente forza, capacità di reazione o conservazione della propria quotidianità non possono essere interpretati come elementi incompatibili con la sussistenza del reato di maltrattamenti La Cassazione valorizza dunque una nozione sostanziale di maltrattamento, concentrata non sulla totale demolizione della personalità della vittima, ma sulla sistematica imposizione di un regime relazionale vessatorio e umiliante.
In questo modo viene evitato il rischio di negare tutela penale a tutte quelle vittime che, pur conservando capacità di reazione o spazi di autodeterminazione, continuano a vivere all’interno di una relazione connotata da violenza morale, aggressività e prevaricazione. La sentenza si pone quindi in linea con l’evoluzione della giurisprudenza e della vittimologia contemporanea, sempre più orientate a superare il modello della “vittima ideale” totalmente remissiva, riconoscendo che la resilienza o la reazione della persona offesa non sono incompatibili con la sussistenza del delitto di maltrattamenti.
5. Considerazioni conclusive
La sentenza offre una sintesi estremamente efficace dei principali orientamenti in materia di maltrattamenti in famiglia. Da un lato, viene ribadita la piena dignità probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, sottratte a pregiudizi svalutativi e valutabili secondo i normali criteri di attendibilità. Dall’altro, viene chiarito che il discrimen tra conflittualità e maltrattamenti non dipende dalla mera frequenza dei litigi, ma dalla presenza di un sistema relazionale improntato alla sopraffazione e all’umiliazione. Infine, la Corte valorizza una concezione sostanziale dell’abitualità, compatibile con la presenza di fasi di apparente normalità o persino di momenti positivi all’interno della relazione; così come ritiene pienamente compatibile con il reato di maltrattamenti anche la presenza di momenti di reattività, autonomia o capacità di resistenza della vittima. Ne emerge una lettura moderna dell’art. 572 c.p., maggiormente aderente alla concreta fenomenologia della violenza domestica e più attenta alla tutela effettiva della dignità della persona offesa.

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